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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al tribunale di Brindisi in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per violazione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione annullando l'ingiunzione, ma aveva compensato le spese di lite con motivazione ritenuta meramente apparente. In appello il tribunale, pur confermando la decisione favorevole all'opponente sul merito, ha riformato il capo sulle spese di primo grado liquidandole in favore della parte vittoriosa, ma ha omesso di provvedere sulle spese del giudizio di appello, ritenendo che l'impugnazione avesse ad oggetto solo un provvedimento giurisdizionale e che l'appellata non si fosse costituita a contrastare l'impugnazione. Con il ricorso per cassazione la parte vittoriosa ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, una volta accolto il ricorso/opposizione, il mancato riconoscimento delle spese necessarie per introdurre il giudizio non ha base normativa e che la compensazione è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla legge. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ai fini della regolazione delle spese rileva il criterio della soccombenza sostanziale, identificato nell'aver dato causa al giudizio; la contumacia o la mancata opposizione della controparte non escludono la soccombenza né giustificano da sole la compensazione totale delle spese, soprattutto quando l'attore sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 23 L. n. 689/1981

    nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è legittimata passiva l'autorità che ha emesso l'ordinanza; tale legittimazione permane anche in cassazione

  • art. 11, comma 1, r.d. n. 1611/1933

    la regola generale sulla rappresentanza in giudizio dello Stato è derogata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti all'autorità che ha emesso l'ordinanza

  • art. 4 L. n. 260/1958

    anche la speciale sanatoria prevista da tale norma non opera in modo da spostare la legittimazione processuale dall'autorità emittente al Ministro nella fase di impugnazione

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la parte che ha dato causa al giudizio deve sopportarne il relativo carico, salvo diversa disciplina

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non per la sola mancata costituzione o mancata opposizione della controparte

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione sulla regolazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al ristoro delle spese necessarie per far valere il proprio diritto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del giusto processo e alla necessaria motivazione delle decisioni

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la parte legittimata passivamente resta l'autorità che ha emesso l'ordinanza, e tale regola vale anche nella fase di cassazione.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il criterio decisivo è la soccombenza sostanziale: è soccombente anche chi abbia costretto l'altra parte ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, a prescindere dalla contumacia o dalla mancata opposizione nel corso del giudizio.
  • La mancata costituzione della parte intimata o la sua mancata opposizione all'impugnazione non bastano, da sole, a giustificare la compensazione totale delle spese.
  • La compensazione delle spese richiede una base normativa e non può essere disposta in modo apodittico quando una parte risulti sostanzialmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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