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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda il credito contributivo della gestione separata relativo a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2010 da un avvocato. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il credito per prescrizione, ritenendo decorso il termine quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., nonché della normativa sulla gestione separata e sugli adempimenti dichiarativi, sostenendo che il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, quadro necessario per la determinazione dei contributi, e che tale omissione avrebbe integrato un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione. Il ricorso richiama la giurisprudenza che riconosce la sospensione della prescrizione in caso di condotta dolosa del debitore tale da impedire al creditore una vera impossibilità di agire.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., la Corte ha ribadito che occorre una condotta dolosa del debitore che renda impossibile l'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento del credito. Ha ritenuto che la censura dell'ente si risolvesse in una richiesta di rivalutazione di merito circa l'esistenza del dolo e che, comunque, non individuasse un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. È stata inoltre esclusa l'automatica equivalenza tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto anche l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista.
  • La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo né determina, di per sé, la sospensione della prescrizione.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. presuppone una condotta del debitore tale da rendere impossibile l'esercizio dell'azione da parte del creditore; non è sufficiente una mera difficoltà di accertamento del credito.
  • Quando la censura investe l'accertamento dell'esistenza del dolo o dell'occultamento, essa riguarda un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere trasformata in una violazione di legge.
  • Per dedurre validamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso dal giudice; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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