Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda il credito contributivo della gestione separata relativo a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2010 da un avvocato. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il credito per prescrizione, ritenendo decorso il termine quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., nonché della normativa sulla gestione separata e sugli adempimenti dichiarativi, sostenendo che il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, quadro necessario per la determinazione dei contributi, e che tale omissione avrebbe integrato un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione. Il ricorso richiama la giurisprudenza che riconosce la sospensione della prescrizione in caso di condotta dolosa del debitore tale da impedire al creditore una vera impossibilità di agire.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., la Corte ha ribadito che occorre una condotta dolosa del debitore che renda impossibile l'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento del credito. Ha ritenuto che la censura dell'ente si risolvesse in una richiesta di rivalutazione di merito circa l'esistenza del dolo e che, comunque, non individuasse un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. È stata inoltre esclusa l'automatica equivalenza tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto anche l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, e per i contributi della gestione separata è la scadenza del termine di pagamento.
La sospensione della prescrizione richiede una condotta dolosa del debitore che renda per il creditore una vera impossibilità di agire; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss.
Costituisce il quadro normativo della gestione separata e dell'obbligazione contributiva discussa nel giudizio.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con L. n. 111 del 2011
Norma richiamata dall'ente a sostegno della disciplina del prelievo contributivo della gestione separata.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e agli adempimenti connessi alla determinazione dei contributi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
Richiamato dall'ente per sostenere la rilevanza del quadro RR nella dichiarazione dei redditi ai fini contributivi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stata prospettata una censura per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta in realtà a contestare un apprezzamento di fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte esclude che il ricorso individui un omesso esame di un fatto storico decisivo, richiesto per il vizio motivazionale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista.
- La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo né determina, di per sé, la sospensione della prescrizione.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. presuppone una condotta del debitore tale da rendere impossibile l'esercizio dell'azione da parte del creditore; non è sufficiente una mera difficoltà di accertamento del credito.
- Quando la censura investe l'accertamento dell'esistenza del dolo o dell'occultamento, essa riguarda un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere trasformata in una violazione di legge.
- Per dedurre validamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso dal giudice; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori.
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