Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi dall'appaltatrice nei confronti della società committente, ritenuta obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003. In primo grado l'opposizione della società era stata accolta, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo fondata l'impugnazione dell'INPS, alla luce di successivi arresti di legittimità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29: sosteneva che la decadenza biennale prevista dalla norma dovesse applicarsi anche all'azione dell'INPS contro il committente responsabile solidale, poiché la disposizione non conterrebbe alcuna esclusione per gli enti previdenziali; restavano inoltre sullo sfondo le difese già formulate in opposizione, cioè beneficio della preventiva escussione, decadenza e insussistenza del debito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha rigettato l'impugnazione. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, i quali restano soggetti alla sola prescrizione. La Corte ha valorizzato la distinzione tra obbligazione retributiva e obbligazione contributiva, autonoma e indisponibile, osservando che l'interpretazione prospettata dalla ricorrente spezzerebbe il nesso tra retribuzione dovuta e contribuzione previdenziale, compromettendo la tutela assicurativa del lavoratore. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2
il termine decadenziale biennale non si estende all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente responsabile solidale; per l'ente opera la sola prescrizione
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la ricorrente ha denunciato violazione e/o falsa applicazione di legge come vizio di legittimità
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Nel regime della responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi negli appalti, il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non si applica all'azione dell'ente previdenziale, che resta assoggettata alla sola prescrizione.
- L'obbligazione contributiva ha natura autonoma e distinta rispetto a quella retributiva: il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale sono connessi, ma non coincidono, sicché la sorte dell'una obbligazione non si riflette automaticamente sull'altra.
- L'interpretazione delle norme sulla responsabilità solidale negli appalti deve essere coerente con la funzione di tutela previdenziale della disposizione e non può introdurre soluzioni che spezzino il nesso tra retribuzione dovuta e contribuzione, con pregiudizio per la protezione assicurativa del lavoratore.
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