Cassazione Civile, Ordinanza n. 10874/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio assumeva l'indeducibilità di costi relativi a lavori di demolizione e sgombero in un capannone industriale, ritenendo che le fatture fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, poiché il prestatore risultava privo di effettiva operatività e struttura organizzativa. Nei gradi di merito la società era risultata soccombente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per mancata decisione sulla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, in combinato con art. 2697 c.c., sostenendo che l'operazione era reale, i costi effettivi e la contribuente in buona fede; 3) in via subordinata, violazione delle medesime norme e dell'art. 8 d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, per il mancato riconoscimento dei costi ai fini fiscali anche a fronte di operazione solo soggettivamente inesistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che il rigetto dell'appello implicava il rigetto della tesi sulla deducibilità dei costi. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha affermato che, in tema di imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se l'acquirente era consapevole della frode, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge; quanto all'IVA, ha ribadito che l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, del coinvolgimento in una frode da parte del cessionario/committente, con possibilità di prova per presunzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi richiamati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il rigetto dell'appello comportava una statuizione implicita di rigetto sul punto dedotto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma invocata per il vizio processuale di nullità della sentenza dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma invocata per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge relativi alla disciplina fiscale dei costi e dell'IVA.
Richiamato dalla ricorrente come base del recupero a tassazione e del suo contestato superamento da parte del giudice di merito.
Per l'IVA, consente l'utilizzo di elementi indiziari e presunzioni nella contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare i presupposti della ripresa, mentre il contribuente può fornire prova contraria.
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
Le spese per operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenute, anche se il cessionario era consapevole della frode, salvo le eccezioni legali.
art. 8, comma 1, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012
È richiamato come norma che ha introdotto lo ius superveniens retroattivo in bonam partem in tema di deducibilità dei costi.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la deducibilità dei costi anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- In tema di imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche quando il contribuente sia consapevole della frode, salvo che ricorrano le specifiche esclusioni normative relative a costi non effettivi, non inerenti o funzionali a delitti non colposi.
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario/committente, o la sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza, del carattere fraudolento dell'operazione.
- La prova dell'Ufficio in materia IVA può essere fornita anche mediante indizi attendibili e presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, mentre sul contribuente grava la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione complessiva del giudice implichi il rigetto della questione non espressamente esaminata.
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