Cassazione Civile, Ordinanza n. 31530/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento di rettifica IMU per l'anno d'imposta 2013, emesso in relazione a un immobile per il quale era stato negato il riconoscimento dello stato di inagibilità necessario a fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili inagibili. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo provata l'inagibilità sulla base di una perizia tecnica di parte e valorizzando anche un certificato comunale di inagibilità rilasciato nel 2018. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR aderito alla perizia di parte senza spiegare le ragioni del convincimento e senza confutare la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per identiche ragioni; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il parere negativo del comune e le sue contestazioni; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; 5) violazione della disciplina sull'IMU agevolata per gli immobili inagibili e delle norme urbanistiche, sostenendo che lo stato di degrado non era superabile solo con gli interventi indicati dalla CTR; 6) violazione della disciplina sull'ICI/IMU e del principio di irretroattività, poiché la CTR aveva valorizzato un certificato di inagibilità rilasciato nel 2018, successivo agli anni d'imposta 2012-2013. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente, perché la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: la CTR non aveva chiarito le ragioni del ribaltamento della decisione di primo grado, si era limitata a richiamare in modo generico la perizia di parte e aveva attribuito rilievo a un certificato del 2018, senza spiegare la sua rilevanza per annualità d'imposta anteriori. Sono stati pertanto dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione dei requisiti essenziali della motivazione.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza integra nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la decisione deve essere motivata; la motivazione apparente è causa di nullità.
impone una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui prospettata in relazione agli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e alla disciplina IMU.
richiamato come parametro della valutazione delle prove; la sua violazione era dedotta per avere il giudice attribuito valore decisivo a una sola prova di parte.
richiamato quanto al riparto dell'onere della prova; la censura sosteneva che la CTR avesse invertito tale onere.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
norma invocata per l'agevolazione IMU sugli immobili inagibili.
art. 3, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001
richiamato per delimitare gli interventi edilizi rilevanti ai fini della valutazione dello stato dell'immobile.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina agevolativa e al rilievo temporale dell'inagibilità.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, quando la decisione riforma integralmente quella di primo grado, il giudice deve fornire una motivazione autonoma e rafforzata, confutando specificamente gli argomenti più rilevanti posti a base della sentenza riformata.
- La motivazione è apparente quando la sentenza si limita a richiamare genericamente il materiale probatorio senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
- È censurabile in cassazione, come nullità della sentenza, una decisione che attribuisca decisivo rilievo a un documento o a un fatto successivo al periodo d'imposta senza spiegare perché esso sia idoneo a provare la situazione esistente negli anni oggetto di accertamento.
- Le doglianze sulla motivazione apparente non si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, perché investono la struttura stessa della decisione e non la mera ponderazione delle prove.
- Quando viene dedotta la violazione dell'onere della prova in materia tributaria, il giudice deve mantenere fermo il corretto riparto probatorio e non può fondare l'accoglimento della pretesa del contribuente su un mero recepimento acritico di prove di parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31494/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31496/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31527/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31528/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31529/2024 del 08/12/2024
- ordinanza_civile · 8 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31532/2024 del 08/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →