Cassazione Civile, Ordinanza n. 31494/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società holding, consolidante di alcune società operative, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili per euro 489.018,00 e maggior IRES per il 2007, oltre sanzioni per dichiarazione infedele. Secondo l'Amministrazione, una società del gruppo che forniva servizi amministrativi e di deposito avrebbe addebitato i costi solo a una società del gruppo, mentre tali costi dovevano essere ripartiti tra più società appartenenti al medesimo nucleo familiare-imprenditoriale, in proporzione al fatturato, poiché anche altre società e un consorzio avrebbero beneficiato dei servizi pur essendo privi di struttura operativa e personale amministrativo. La contribuente sosteneva invece che i servizi fossero resi esclusivamente a una sola società e che le altre entità si avvalessero di strutture esterne per la gestione amministrativa; inoltre deduceva che la ripartizione operata dall'Ufficio era priva di prova e che la sentenza d'appello non aveva esaminato un errore nel calcolo della perdita fiscale consolidata. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 109 TUIR, 2697 e 2727 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando sia la ripartizione dell'onere della prova sia l'uso di presunzioni semplici fondate su un solo elemento. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza e omesso esame di un errore materiale nel calcolo dell'imposta, oltre a violazione dell'art. 116 c.p.c., per mancata considerazione di documentazione che attesterebbe una perdita fiscale diversa da quella indicata nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva ritenuto assolto quello dell'Ufficio mediante presunzioni semplici; ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Quanto all'uso delle presunzioni, la Corte ha ribadito che anche un solo elemento può fondare la presunzione, purché grave e preciso, e che nel caso concreto la CTR aveva comunque valutato, ancorché negativamente, le deduzioni e la documentazione della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva allegato di avere riproposto in appello, nei termini dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, la questione non esaminata dal primo giudice; la Corte ha quindi confermato che le questioni non accolte e non riproposte si intendono rinunciate. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma relativa all'accertamento e alla rettifica fiscale, in combinazione con la disciplina dell'inerenza e deducibilità dei costi
richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi e del principio di competenza/inerenza
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenze probatorie
le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo elemento, purché preciso e grave, con valutazione rimessa al giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nei limiti del sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi, non sulla mera rivalutazione delle prove
la censura non può riguardare il convincimento del giudice formatosi sulla valutazione del materiale istruttorio, salvo i casi di specifiche violazioni dei criteri legali di prova
nel processo tributario le questioni non accolte e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate
richiamato dalla parte ricorrente per qualificare l'appello come nuovo giudizio
richiamato dalla parte ricorrente nel contesto delle deduzioni sull'appello tributario
richiamato per distinguere il vizio revocatorio dalla mancata valutazione della prova
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il giudice può fondare la propria decisione anche su una presunzione semplice desunta da un solo elemento, purché l'indizio sia grave e preciso e la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; se invece si contesta la sufficienza o la valutazione della prova, la doglianza attiene al merito e non alla regola di riparto dell'onere probatorio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio, salvo i ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c..
- Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non espressamente decise dal primo giudice devono essere specificamente riproposte in appello dalla parte interessata, altrimenti si intendono rinunciate.
- La mancata attribuzione da parte del giudice del significato probatorio auspicato da una parte a documenti ritualmente prodotti non integra, di per sé, vizio di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al merito; l'omessa considerazione totale di una prova può semmai porre un problema diverso, da far valere con gli strumenti processuali propri.
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