Cassazione Civile, Ordinanza n. 31496/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento notificati a una società di persone e ai soci, con i quali l’Ufficio contestava la contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, ritenendo derivato un maggior reddito imponibile e imposte evase per circa 29.000 euro, oltre sanzioni. I contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo di avere confidato nella veridicità delle operazioni e nella regolarità del fornitore, richiamando anche l’esito favorevole del procedimento penale, concluso con archiviazione. In Cassazione deducevano: 1) violazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, per avere la CTR trascurato la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e per aver dato rilievo a dichiarazioni del fornitore senza considerare la qualificazione corretta dei fatti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato che il procedimento penale si era chiuso con archiviazione e che i contribuenti erano stati ritenuti estranei ai fatti. La Corte accoglie entrambi i motivi: rileva che la sentenza d’appello era motivata in modo solo apparente e non aveva compiuto la necessaria qualificazione della fattispecie (operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti), decisiva per stabilire l’operatività dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993; osserva inoltre che, per le operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono deducibili salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti la deducibilità è esclusa. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie integralmente il ricorso dei contribuenti, rilevando che la CTR non aveva affrontato il punto decisivo della corretta qualificazione delle fatture contestate come oggettivamente o soggettivamente inesistenti e aveva motivato in modo solo apparente. La decisione di secondo grado viene cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando i principi indicati, incluso il regime dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
La norma, come modificata nel 2012, ha efficacia retroattiva favorevole e rende deducibili i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che i beni o servizi siano direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l’azione penale. Non consente invece la deduzione dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
È la disposizione che ha introdotto la formulazione dell’art. 14, comma 4-bis, richiamata come jus superveniens retroattivo favorevole.
Norma di conversione del d.l. n. 16 del 2012 richiamata per la disciplina dell’art. 14, comma 4-bis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dai contribuenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà motivazionale se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte lo richiama come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 14, comma 3, L. n. 537 del 1993
È richiamato per l’efficacia retroattiva favorevole della disciplina del comma 4-bis.
È richiamato per i limiti generali alla deducibilità dei costi: effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sulle fatture per operazioni inesistenti, il giudice deve qualificare espressamente la fattispecie come oggettivamente o soggettivamente inesistente, perché dalla qualificazione dipendono regime probatorio e disciplina della deducibilità dei costi.
- La motivazione è solo apparente e quindi cassabile quando non affronta il punto decisivo della controversia o non consente di comprendere la ratio decidendi, pur in presenza di una formulazione testuale della decisione.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per indizi, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario della finalizzazione evasiva dell’operazione; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l’onere di dimostrare la propria diligenza.
- La disciplina dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 consente la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i limiti generali di effettività e inerenza e l’ipotesi in cui i beni o servizi siano direttamente utilizzati per un delitto non colposo con azione penale esercitata.
- Le operazioni oggettivamente inesistenti restano escluse dalla deducibilità dei costi, sicché la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva è decisiva ai fini dell’esito della lite.
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