Cassazione Civile, Ordinanza n. 31527/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
Una società conveniva in giudizio un commercialista e una socia, proprietaria di una quota rilevante del capitale, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal contenuto dell'intervento svolto in assemblea ordinaria, convocata per l'approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione. Secondo l'attrice, l'intervento sarebbe stato lesivo dell'immagine sociale e avrebbe integrato una "prospettazione sotto falsa luce" dei fatti; i convenuti sostenevano invece che si trattasse di esercizio del diritto di critica del socio. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respingevano le domande. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale deciso sulla domanda qualificata come "prospettazione sotto falsa luce"; 2) violazione dell'art. 360 c.p.c. per avere la Corte ritenuto scriminato dal diritto di critica anche un intervento sorretto da argomentazioni "sapientemente e suggestivamente giustapposte"; 3) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale derivante dalla diffusione della pretesa prospettazione ingannevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la domanda proposta, qualificandola come domanda di danno all'immagine e non come autonoma domanda di prospettazione sotto falsa luce; di conseguenza non vi era stata alcuna omessa pronuncia. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti o comunque non scrutinabili autonomamente, perché presupponevano l'esistenza di una domanda di prospettazione sotto falsa luce che, secondo la decisione impugnata, non era stata effettivamente proposta come autonoma domanda. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese ai controricorrenti soccombenti, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con il controricorrente che non era in posizione realmente contrapposta alla ricorrente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il petitum azionato, anche qualificandolo in modo diverso da quello sostenuto dalla parte.
Le censure di legittimità non possono essere esaminate se presuppongono un'autonoma domanda che la sentenza impugnata ha escluso essere stata effettivamente proposta; nel caso descritto il riferimento ai numeri 3 e 4 è stato trattato nei termini della corrispondente doglianza di violazione di legge e nullità.
Richiamato come norma di responsabilità aquiliana rispetto alla domanda risarcitoria per il preteso danno causato dall'intervento assembleare.
Richiamato per il preteso danno non patrimoniale all'immagine, ma la relativa censura è stata ritenuta non scrutinabile autonomamente perché dipendente dalla previa configurabilità della domanda di prospettazione sotto falsa luce.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato come parametro del maggior importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata per l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque preso in esame la domanda o il petitum sostanziale, ancorché lo abbia ricondotto a una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dalla parte.
- Le censure di legittimità che presuppongono l'esistenza di un'autonoma domanda devono essere respinte o assorbite se la sentenza impugnata ha accertato che tale domanda non era stata effettivamente proposta come distinta domanda processuale.
- Quando la doglianza risarcitoria è costruita su una qualificazione giuridica non condivisa dal giudice di merito, il ricorso non può fondarsi su una diversa ricostruzione dei fatti se la contestazione investe in realtà l'accertamento della domanda effettivamente proposta.
- Il sindacato di cassazione sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la verifica dell'esistenza di una vera omissione decisoria e non può essere utilizzato per censurare la semplice non adesione del giudice alla qualificazione suggerita dalla parte.
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