Cassazione Civile, Ordinanza n. 31528/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 notificati a una società proprietaria di immobili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale ha poi accolto l’appello del Comune ritenendo che per ottenere la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inagibili fosse necessario un accertamento tecnico dell’ufficio comunale, su istanza del proprietario corredata da documentazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 324 c.p.c. per la dedotta esistenza di un giudicato esterno relativo alla medesima questione, ma riferito a diversa annualità d’imposta (2014); (2) violazione dell’art. 8 del regolamento IMU comunale e dell’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011, sostenendo che l’immobile fosse inagibile e che il Comune conoscesse già tale situazione, con conseguente spettanza dell’agevolazione fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che il giudicato formatosi su una diversa annualità d’imposta non è opponibile, perché ogni anno fiscale costituisce un rapporto giuridico autonomo e la condizione fattuale che legittima l’agevolazione va verificata per l’anno di imposta specificamente contestato. Sul secondo ha ritenuto corretta la decisione di merito della CTR: ai fini della riduzione IMU rileva una situazione di inagibilità/inabitabilità materiale dell’immobile, intesa come degrado o obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione, e non il mero mancato rilascio del certificato di agibilità. La censura della società mirava in sostanza a una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità d’imposta non è automaticamente estensibile al giudizio concernente un altro anno, perché ogni periodo d’imposta dà luogo a un rapporto autonomo e la situazione fattuale va accertata con riferimento all’annualità specifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge, ma non consente la rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: (...) b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
La riduzione spetta solo in presenza di fabbricati effettivamente inagibili o inabitabili e non utilizzati; l’inagibilità va intesa come oggettiva impossibilità di uso per degrado o obsolescenza, non come semplice mancanza del certificato di agibilità.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La norma è richiamata come fonte della dichiarazione sostitutiva che il contribuente può presentare in alternativa alla perizia dell’ufficio tecnico comunale.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24
È richiamato per identificare i requisiti di agibilità/inabitabilità dell’immobile, che vengono meno quando il fabbricato presenti degrado fisico sopravvenuto o obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3
Le definizioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro/risanamento conservativo servono a distinguere l’inagibilità rilevante ai fini IMU dalle situazioni eliminabili con interventi edilizi ordinari o straordinari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 8 del Regolamento IMU del Consiglio Comunale di Pomezia
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull’agevolazione per immobile inagibile, ma la Corte conferma la lettura della CTR conforme alla disciplina statale.
Massime di principio
- Ogni annualità d’imposta costituisce un rapporto autonomo: il giudicato formatosi su un anno diverso non è di regola opponibile per definire automaticamente la controversia relativa ad altra annualità, quando la spettanza del beneficio dipenda da una situazione di fatto variabile nel tempo.
- Ai fini della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, conta l’effettiva inidoneità materiale all’uso dell’immobile, derivante da degrado o obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione; non è sufficiente il solo dato formale del mancato rilascio del certificato di agibilità.
- La nozione fiscale di inagibilità/inabitabilità va distinta dalla regolarità igienico-sanitaria o edilizia: il certificato di agibilità attesta condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, ma non è di per sé il presupposto dell’agevolazione tributaria.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito, se la censura mira solo a sovvertire tale accertamento.
- Quando la norma prevede una riduzione dell’imposta per immobili inagibili, l’onere per il contribuente è di dimostrare la concreta sussistenza della condizione agevolativa per l’anno di riferimento, anche mediante la documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.
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