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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31529/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011 emesso nei confronti di una società. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo, da un lato, che l'immobile fosse riferibile alla società e che l'eventuale usucapione dedotta riguardasse solo una parte del terreno con diversa particella catastale; dall'altro, che il beneficio per inagibilità dell'immobile non fosse fruibile senza la specifica procedura prevista dalla legge istitutiva dell'ICI. In Cassazione la società ha proposto nove motivi: (1) violazione dell'art. 8 D.Lgs. 504/1992, sostenendo il reale stato di abbandono/inagibilità del bene; (2) violazione dell'art. 1 D.Lgs. 504/1992, deducendo che i vincoli paesaggistici rendevano impossibile l'edificazione e quindi insussistente il presupposto impositivo; (3), (4), (6), (8) vizi di motivazione e errori processuali per omessa motivazione, omessa valutazione di documenti decisivi e difetto di motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992; (5) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992; (7) violazione dell'art. 74 L. 342/2000 per mancata notificazione della rendita catastale prima di usarla come base imponibile; (9) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto. In memoria, la ricorrente ha inoltre dedotto un giudicato esterno favorevole relativo ad annualità successive, prodotto ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione del giudicato esterno, poiché le sentenze invocate erano successive alla proposizione del ricorso per cassazione. Ha valorizzato una sentenza passata in giudicato relativa all'anno 2012, che aveva accertato in fatto lo stato di degrado e abbandono dell'immobile da circa 25 anni e, su tale base, aveva riconosciuto il beneficio ICI. Poiché tale accertamento di fatto, coperto da giudicato, riguardava una situazione sostanzialmente identica e temporalmente vicina all'annualità 2011, la Corte ha ritenuto che l'immobile dovesse considerarsi inagibile anche per l'anno oggetto di causa, con conseguente diritto alla riduzione del 50% dell'imposta. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata; decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione evocati dalla ricorrente per violazione di legge e vizi processuali.

  • art. 8 D.Lgs. n. 504/1992

    La Corte, valorizzando il giudicato esterno, riconosce il beneficio di riduzione dell'imposta in presenza di inagibilità dell'immobile.

  • art. 1 D.Lgs. n. 504/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare il presupposto impositivo in ragione dei vincoli paesaggistici e dell'impossibilità di edificazione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale obbligo di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 5 D.Lgs. n. 504/1992

    Norma censurata dalla ricorrente, senza che la Corte si soffermi specificamente sul suo contenuto per effetto dell'assorbimento.

  • art. 74 L. n. 342/2000

    Richiamato per la questione della notificazione della rendita catastale prima del suo utilizzo come base imponibile.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato per il requisito di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria che eccepisce il giudicato esterno è ritenuta ammissibile perché la documentazione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente la produzione documentale del giudicato esterno formato dopo il ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formato su un accertamento di fatto rilevante ai fini dell'imposta può essere dedotto in cassazione anche se sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, purché sia prodotto nei limiti dell'art. 372 c.p.c.
  • Quando il giudicato esterno abbia accertato in modo definitivo uno stato di inagibilità o degrado dell'immobile per un periodo temporalmente prossimo e sostanzialmente sovrapponibile all'annualità contestata, tale accertamento vincola il giudice anche per l'annualità oggetto del nuovo giudizio, se la situazione fattuale risulta invariata o retrodatata.
  • In presenza di giudicato esterno decisivo, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
  • La Corte di cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., riconoscendo il beneficio fiscale spettante al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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