Cassazione Civile, Ordinanza n. 31532/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo a ICI e IMU per gli anni 2010-2013, concernente immobili censiti come area fabbricabile e fabbricato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente, riducendo del 50% imposta e sanzioni, ritenendo accertato lo stato di abbandono/degrado dell'immobile, pur senza attribuire efficacia di giudicato alla sentenza invocata dalla contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. b), secondo periodo, d.l. n. 201/2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provato lo stato di degrado sulla base di elementi valutativi già riferiti ad altra annualità e ad altro soggetto, trasponendolo automaticamente al quadriennio d'imposta 2010-2013.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, il motivo mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi confermato l'impostazione della sentenza di merito, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale del motivo, ma il ricorso è ritenuto inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di legge, si celava una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
è invocato dal ricorrente quale norma violata, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di merito.
è richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata reputata, in sostanza, una critica alla valutazione delle prove.
art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 504/1992
è richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'imposizione sugli immobili, ma senza superare il divieto di sindacato sul merito probatorio.
art. 13, comma 3, lett. b), secondo periodo, d.l. n. 201/2011
è richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento fiscale dell'immobile, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e di diversa ricostruzione del fatto.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non è idonea, da sola, a superare il giudizio di inammissibilità quando, in realtà, il ricorrente contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- L'accertamento circa la sussistenza di uno stato di degrado o di abbandono di un immobile, se fondato su una valutazione coerente degli elementi di causa, appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti del semplice dissenso sul convincimento del giudice.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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