Cassazione Civile, Sentenza n. 2517/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione favorevole in primo grado alla società. La Curatela ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12 legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) e dell'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale per accertamenti svolti d'ufficio (IRES/IRAP) derivanti da verifica a tavolino; 2) violazione dell'art. 109 DPR 917/1986 e del principio di imputazione per competenza relativamente all'accertamento di una sopravvenienza attiva (circa € 3.137.532,76) per inesistenza di passività iscritte in precedenti esercizi; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 in tema di liquidazione delle spese di giudizio, con la domanda di non far gravare il fallimento per oneri relativi a difese svolte dalla società in bonis.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. In motivazione: 1) ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 24823/2015) secondo cui non sussiste obbligo di contraddittorio endo-procedimentale per accertamenti ai fini IRES/IRAP derivanti da verifiche 'a tavolino' (diverso il regime per tributi armonizzati/IVA); 2) ha confermato che la sopravvenienza attiva va assoggettata a tassazione nell'esercizio in cui acquista certezza giuridica della inesistenza della passività e che non può essere rimessa al mero momento contabile scelto dal contribuente; la C.T.R. ha inoltre rilevato carenze informative e di corretta contabilizzazione nelle note integrative, giustificando l'accertamento relativo al 2006; 3) il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché il sindacato di legittimità sulle spese è ammesso solo in specifiche ipotesi. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 10.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12
Invocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale; la Corte richiama però il principio giurisprudenziale che per IRES/IRAP derivanti da verifiche a tavolino non sussiste tale obbligo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 62
Richiamato in correlazione con i motivi di cassazione; riguarda principi procedurali del contenzioso tributario impiegati nel dedurre la violazione dell'obbligo di contraddittorio e le questioni di diritto processuale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109
Riferito al principio di imputazione per competenza; la Corte conferma che l'imposizione della sopravvenienza attiva dipende dalla acquisizione della certezza giuridica della inesistenza della passività e non dalla mera annotazione contabile decisa dal contribuente.
Richiamato nel testo come norma che definisce la disciplina delle sopravvenienze attive; la giurisprudenza interpreta che la sopravvenienza si considera emergente e imponibile nel momento in cui la posta attiva acquista certezza giuridica.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15
Norma invocata in relazione alla liquidazione delle spese di lite; la Corte ricorda i limiti del sindacato di cassazione sulle spese e dichiara il motivo inammissibile ove non contenga i presupposti richiesti.
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento formale dei motivi di cassazione per violazione di legge; utilizzato per inquadrare i motivi dedotti dalla Curatela.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma citata in ordine al contributo unificato, la Corte dà atto dell'obbligo del versamento integrativo a carico del ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite (es. SS.UU. n. 24823/2015; Cass. n. 1508/2020; n. 20608/2023 e altri richiamati)
Le pronunce richiamate sono state utilizzate per affermare che: a) non vige obbligo di contraddittorio endo-procedimentale per accertamenti IRES/IRAP svolti a tavolino; b) la sopravvenienza attiva è imponibile nell'esercizio in cui acquista certezza giuridica; c) l'annotazione contabile da parte del contribuente non può determinare unilateralmente il periodo d'imposta utile per tassazione.
Massime di principio
- Per accertamenti tributari derivanti da verifiche 'a tavolino' su imposte sui redditi (IRES/IRAP) non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di esperire un contraddittorio endo-procedimentale preventivo; il contribuente dovrà invece provare di aver posto in essere elementi che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento (prova di resistenza) ove la materia rientri nel regime dei tributi armonizzati.
- La sopravvenienza attiva è tassata nell'esercizio in cui emerge la certezza giuridica dell'inesistenza della passività: non conta il solo momento contabile scelto dall'amministrazione societaria, né l'annotazione è strumento per posticipare o anticipare l'imposizione a favore del contribuente.
- L'amministrazione fiscale può rettificare redditi con riferimento al periodo in cui si è verificato l'evento che ha reso certa l'inesistenza della passività; se il bilancio o la documentazione contabile sono carenti o le note integrative non forniscono informazioni sui criteri di valutazione, ciò può giustificare l'accertamento.
- In tema di spese processuali, la Corte di legittimità sindaca la decisione di merito solo nei casi e limiti previsti: il principio della soccombenza rimane il criterio guida e il ricorso per cassazione non è il mezzo ordinario per rimettere in discussione la liquidazione delle spese, salvo vizi di applicazione del principio.
- Il contribuente non può fare dell'annotazione contabile un criterio assoluto per determinare il periodo d'imposta tassabile; è opportuno documentare tempestivamente gli elementi che possano dimostrare la mancata esistenza della passività o la data di acquisto della certezza giuridica.
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