Cassazione Civile, Sentenza n. 2520/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Edilfac. Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) violazione per essere la Corte d'appello erroneamente ritenuta coperta da giudicato la questione sull'operatività della clausola compromissoria e sul lodo arbitrale, nonostante il precedente giudizio fosse tra soggetti diversi e il ricorrente avesse agito in diversa qualità (comproprietario poi divenuto erede); contestazione che la preclusione del riesame non poteva operare in presenza di vizi (es. legittimazione e nomina arbitri) non esperiti nel precedente giudizio; (2) omissione di pronuncia e mancato esame su fatto decisivo relativo al difetto di legittimazione dell'impresa a pretendere il pagamento del compenso degli arbitri e alla circostanza che una parte di tale compenso era già stata corrisposta dal Condominio. Inoltre, controricorso di Lorenza Cappanera per nullità della sentenza di appello per omessa riassunzione in suo favore e violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso di Lorenza Cappanera. Sul merito del ricorso di Stefano Cappanera: il primo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il precedente giudicato (ordinanza n. 22303/2008) abbia accertato, con efficacia vincolante anche nei confronti del ricorrente subentrato per successione, l'operatività della clausola compromissoria e l'inammissibilità delle censure sul lodo per difetto di impugnazione rituale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni relative alla legittimazione dell'impresa a pretendere il compenso degli arbitri e all'avvenuta corresponsione di parte del compenso non erano state riproposte in modo chiaro e specifico in sede di appello (rinuncia implicita), essendo state richiamate soltanto nella narrativa del primo grado. Conseguentemente il ricorso è respinto. Stefano e, in solido per identità di interesse processuale, Lorenza Cappanera sono condannati a rimborsare le spese di giudizio in favore di Edilfac s.r.l. (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie, Euro 200,00 esborsi e accessori di legge). Nessuna statuizione sulle spese di Gioia Cappanera che non ha difeso. Viene altresì dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Fondamento delle doglianze in cassazione (vizi di diritto); la Corte valuta la rilevanza dei motivi ex artt. 360 e segg. per ammettere o respingere il ricorso.
Richiamato nel principio della presunzione di rinuncia: in appello le questioni non riproposte specificamente si considerano abbandonate, salvo che siano state formulate chiaramente per chiedere il riesame.
Norma richiamata per i termini di notificazione dei controricorsi; la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso di Lorenza per tardività rispetto al termine previsto ratione temporis.
Richiamato rispetto all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni poste dalle parti; la Corte ha ritenuto che alcune questioni non erano state correttamente devolute all'appello e quindi non sono state esaminate.
artt. 100, 633, 634 cod. proc. civ.
Citate dal ricorrente nel secondo motivo (violazione e falsa applicazione) in relazione alle questioni di rito; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili per mancata deduzione in appello.
Riferiti rispetto ai lavori e responsabilità dell'appaltatore; inclusi nelle censure del ricorrente ma non ritenuti riesaminabili per le ragioni processuali esposte.
artt. 1129, 1137, 1710, 1711, 2909, 1362, 1372, 1418 cod. civ.
Norme del codice civile richiamate nel primo motivo (contratti, proprietà, vizi del consenso, annullabilità/invalidità) che il ricorrente sostiene violate; la Corte ha ritenuto la questione dirimente già preclusa dal giudicato precedente.
artt. 101, 110, 112, 808, 827, 828, 829 cod. proc. civ.
Richiamate dal ricorrente in relazione a questioni processuali e di competenza arbitrale; la Corte le ha valutate alla luce del giudicato e della mancata riproposizione in appello.
art. 13, commi DPR n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente come contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un precedente processo tra le stesse parti o tra aventi causa può vincolare successivi giudizi sullo stesso rapporto giuridico: le questioni decisive già accertate non sono riesaminabili se costituiscono la premessa logica imprescindibile della decisione precedente.
- Chi subentra in un rapporto processuale per successione o per effetto di una posizione giuridica ereditaria è vincolato dagli effetti del giudicato già formatosi nella medesima posizione sostanziale (efficacia vincolante anche per coeredi/aventi causa).
- In sede di appello l'attore/appellante deve riproporre in modo chiaro e preciso le domande e le eccezioni non accolte in primo grado: il richiamo generico alle deduzioni di primo grado non è sufficiente per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (art.346 c.p.c.).
- Questione processuali relative a termini di notifica o di proposizione del controricorso sono strettamente regolate e la tardività comporta inammissibilità, salvo diversa tempestiva impugnazione.
- Per contestare la validità e l'efficacia di un lodo arbitrale o la legittimazione a richiedere compensi connessi all'arbitrato è necessario attivare i rimedi procedurali appropriati e tempestivi; la mancata impugnazione rituale preclude spesso il riesame successivo.
- Le spese di lite e gli oneri accessori (compenso, spese forfettarie, esborsi, contributo unificato) sono ordinati in favore della parte soccombente e possono essere richiesti anche in misura aggiuntiva quando ne ricorrono i presupposti normativi.
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