Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2547/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi d'accertamento Iva relativi al 2007: l'Amministrazione aveva ritenuto che il rapporto tra GTM e Linar fosse un contratto di commissione (con obbligo di fatturazione su entrambe le cessioni) anziché un contratto di lavorazione per conto terzi. Le società avevano proposto ricorso, che fu dichiarato inammissibile in primo grado perché notificato mediante operatore postale privato; la CTR del Molise confermò ritenendo la notifica nulla/inesistente e non sanabile. Il ricorso in Cassazione censurava la decisione per avere ignorato il regime normativo (novellato dal d.lgs. 98/2011 e incerto in relazione alla successiva legge 124/2017) e per non aver riconosciuto che la notifica aveva raggiunto lo scopo e che i ricorsi erano pervenuti all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi invocati dal ricorrente e ha ritenuto applicabile la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 10/1/2020 n.299): la notifica tramite operatore postale privato nel periodo intermedio è nulla (non inesistente), ma la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo solo se l'atto è effettivamente ricevuto dall'amministrazione destinataria entro il termine dei 60 giorni per impugnare. Nel caso di specie gli avvisi furono notificati il 30/11/2012 e i ricorsi pervennero all'Agenzia il 28/01/2013 (59° giorno); quindi i ricorsi erano tempestivi e la nullità è stata sanata dalla costituzione dell'Amministrazione. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, per decidere nel merito; il quarto motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 - art. 4 comma 1 lett. a)

    art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 261/1999

    Storicamente riservava a Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari; la questione della sua portata è stata rilevante per determinare la legittimità delle notifiche effettuate da operatori postali privati nel periodo considerato.

  • D.Lgs. 24 febbraio 2011, n. 98

    d.lgs. 24/02/2011 n. 98 (novellante art. 4 d.lgs. 261/1999)

    Novellando l'art. 4 ridusse i limiti all'utilizzo di poste private per notificazioni, creando incertezze applicative nel periodo successivo.

  • L. 4 agosto 2017, n. 124 - art. 1

    art. 1 l. 4/8/2017 n. 124

    Ha reintrodotto/ricondotto la riserva delle notifiche all'operatore postale universale (Poste Italiane); la norma è stata qualificata non retroattiva rispetto a notifiche anteriori.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 16

    Norma processuale tributaria richiamata dai ricorrenti nella doglianza relativa alle modalità di notificazione e alla rilevanza della tempestività del ricorso.

  • Codice di procedura civile - art. 153

    Richiamato in relazione alla sanatoria dell'invalidità degli atti per il raggiungimento dello scopo (costituzione della controparte).

  • Codice di procedura civile - art. 156

    Rilevante per i profili relativi alla conoscenza dell'atto e agli effetti della notificazione.

  • Codice di procedura civile - art. 360

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale invocata per la valutazione dei motivi di legittimità dedotti in Cassazione.

  • Direttiva 2008/6/CE

    Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio

    Ha posto il quadro giuridico di liberalizzazione dei servizi postali, prevedendo la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo giustificazioni oggettive dello Stato.

  • Cassazione - Sezioni Unite 10 gennaio 2020, n. 299

    Cass. SS.UU. 10/01/2020 n. 299

    Giurisprudenza chiave che ha stabilito che le notifiche effettuate da operatori postali privati nel periodo intermedio sono nulle ma non inesistenti; la sanatoria per raggiungimento dello scopo è efficace solo se l'atto è ricevuto dall'amministrazione entro il termine di impugnazione (60 giorni), mentre l'operatore privato privo di titolo non ha potere certificativo della data di consegna.

Massime di principio

  • La notifica tramite operatore postale privato nel periodo tra la direttiva 2008/6/CE (e le sue attuazioni) e la legge 124/2017 è nulla ma non inesistente: può essere sanata dal raggiungimento dello scopo solo se l'atto è effettivamente ricevuto dall'amministrazione destinataria entro il termine di impugnazione.
  • Se l'atto è pervenuto all'amministrazione oltre il termine di 60 giorni, la sanatoria per raggiungimento dello scopo non è efficace ai fini della tempestività dell'impugnazione, poiché l'operatore privato privo di titolo non può certificare in modo legalmente probatorio la data di consegna.
  • Quando si impugna un atto, è essenziale documentare la data di ricezione presso l'amministrazione destinataria; la ricevuta dell'operatore postale privato è debole come prova della tempestività se l'operatore non è abilitato.
  • La disciplina è stata oggetto di mutamenti normativi (d.lgs. 98/2011, legge 124/2017) e di interpretazione giurisprudenziale: in presenza di incertezza normativa è consigliabile utilizzare canali di notificazione certificati (es. servizio postale universale o modalità previste dal codice) per evitare rischi di inammissibilità.
  • In controversie analoghe, verificare sempre le date concrete (data di notifica dell'atto impugnato e data di effettiva ricezione dell'impugnazione da parte dell'amministrazione) e raccogliere prove della costituzione in giudizio della controparte per valutare l'eventuale efficacia della sanatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.