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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2494/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado relativa ad avvisi di accertamento per gli anni 2006-2007: si contestavano maggiori utili extracontabili della società e conseguente recupero di IRES, IRAP, IVA e imputazione pro quota di maggior reddito (IRPEF) ai soci, con specifica censura sui prelevamenti/versamenti sui conti correnti e sulla presunta distribuzione paritaria degli utili. In cassazione l'Ufficio denunciava: nullità della motivazione della CTR (art. 36 d.lgs. 546/1992) per motivazione apparente o incomprensibile; errata interpretazione delle presunzioni fiscali e dei movimenti bancari (art. 32 DPR 600/1973); violazione del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) relativamente alla prova della distribuzione degli utili; e applicazione errata dell'art. 47 TUIR ritenendo che la tassazione dovesse tener conto delle imposte già pagate dalla società. Parallelamente, uno dei soci (G. Roman) ha beneficiato di una procedura di definizione agevolata ex d.l. n.119/2018.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Giorgio Roman per effetto della definizione agevolata (con conseguenze sulle spese a carico di chi le ha anticipate). Per gli altri contribuenti ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame con motivazione congrua. La Corte ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia circa l'insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR e la sua errata interpretazione delle presunzioni fiscali relative ai movimenti bancari, della presunzione di attribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa e dell'inapplicabilità dell'art. 47 TUIR agli utili extracontabili. Sulle spese: regole ordinarie, con indicazioni specifiche per la definizione agevolata (no applicazione del doppio contributo unificato nei casi di definizione).

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (motivazione delle sentenze delle commissioni tributarie)

    la motivazione della CTR deve rendere comprensibile il percorso argomentativo; la motivazione apparente, perplessa o del tutto incomprensibile integra nullità rilevabile in cassazione

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (presunzione sui prelevamenti e versamenti bancari)

    i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti possono costituire elementi positivi di reddito ai fini fiscali; la presunzione legale non richiede i requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; il contribuente deve fornire prova analitica per superare la presunzione

  • art. 2697 cod. civ.

    art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    l'onere probatorio grava sulla parte che deduce i fatti. In tema tributario il contribuente che vuole superare le presunzioni deve fornire prove specifiche sulla provenienza o destinazione delle somme

  • art. 47 TUIR

    art. 47 TUIR (tassazione degli utili distribuiti)

    la disciplina che parzialmente esclude dalla tassazione gli utili distribuiti si applica agli utili contabilizzati e formalmente distribuiti; non è estensibile agli utili 'in nero' non risultanti dalla contabilità

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    art. 6 d.l. n. 119/2018 (definizione agevolata delle controversie tributarie)

    la definizione agevolata si perfeziona con la domanda e il pagamento dei termini previsti; l'estinzione del giudizio si configura solo se al momento della decisione risulta effettuato il pagamento integrale secondo la disciplina; le spese seguono le regole previste dall'articolo

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione, in particolare n.3 e n.4)

    consente il ricorso per vizio di motivazione (n.4) quando sussiste nullità per motivazione apparente o inesistente e per violazione o falsa applicazione della legge (n.3)

Massime di principio

  • I movimenti bancari (prelevamenti e versamenti) sono presunzioni legali di reddito ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973; il contribuente che intende escluderne la rilevanza fiscale deve fornire una prova analitica e documentale della provenienza o della destinazione dei singoli movimenti o dimostrare che sono già stati considerati in dichiarazione
  • Nelle società a base ristretta opera la presunzione che utili extracontabili siano stati attribuiti ai soci; tale presunzione può essere superata dimostrando che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti in azienda o che il socio era estraneo alla gestione
  • La disciplina di favore dell'art. 47 TUIR riguarda utili formalmente distribuiti e contabilizzati; non si applica agli utili 'in nero' non rilevati in contabilità, per i quali non sussiste obbligo di mitigare la doppia imposizione
  • La corte d'appello deve motivare esplicitamente e in modo comprensibile le ragioni di accoglimento o rigetto dei singoli motivi di impugnazione; una motivazione generica, contraddittoria o per relationem priva di valutazione critica espone la decisione a cassazione
  • La definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) determina effetti processuali rilevanti: l'estinzione del giudizio richiede il perfezionamento previsto dalla norma e, in certi casi, il pagamento integrale; la definizione può incidere sulle spese e impedire l'applicazione di misure sanzionatorie come il 'doppio contributo unificato'

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