Cassazione Civile, Sentenza n. 2518/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ASL aveva effettuato i versamenti IRAP e IRPEF con un giorno di ritardo (marzo 2009) e aveva sanato la violazione mediante ravvedimento operoso pagando le sanzioni ridotte per un totale di €144.795,80. Dopo la modifica normativa (art. 7 d.l. 13/05/2011 n.70) che escludeva sanzioni per versamenti effettuati entro due mesi per i periodi d'imposta 2008-2010, l'ASL ha chiesto il rimborso delle sanzioni versate. L'Ufficio non ha risposto (silenzio-diniego) e l'ASL ha ottenuto accoglimento in primo grado; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che il ravvedimento operoso fosse una scelta negoziale che chiude la posizione fiscale e impedisce la ripetizione delle somme pagate, e che la modifica normativa non poteva retroagire a favore di chi aveva già estinto la posizione tramite ravvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate sul primo motivo ritenendo che il pagamento effettuato mediante ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, rappresenti una scelta negoziale del contribuente che estingue la posizione relativa alla sanzione e, salvo errori formali riconoscibili, non consente la ripetizione delle somme pagate. Inoltre ha richiamato l'art. 3, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 472/1997 secondo cui non è ammessa la ripetizione di quanto pagato se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo. Ha escluso che la norma sopravvenuta (art. 7 del d.l. 70/2011) legittimi automaticamente il rimborso per i casi di ravvedimento. Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rimborso dell'ASL. Ha condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Disciplina il ravvedimento operoso: consente il pagamento ridotto della sanzione per regolarizzare omissioni. La Corte lo considera un'opzione volontaria e di natura negoziale che in linea di principio estingue la posizione sanzionatoria e, salvo errori formali e riconoscibili, impedisce la ripetizione delle somme versate.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2
«[s]alvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato»
La Corte ha richiamato la norma per affermare che, anche se una legge sopravvenuta abolisce la sanzione, non è ammessa la ripetizione di quanto già pagato se la sanzione è stata già estinta o irrogata; tale principio rafforza il divieto di rimborso delle sanzioni pagate con ravvedimento.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. l. 106/2011), art. 7, comma 2, lett. bb), n. 2
«[a]i versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010 ... non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita»
Si tratta di uno jus superveniens che ha escluso le sanzioni per versamenti tardivi entro due mesi per il triennio indicato; la Corte ha ritenuto che tale disposizione valga per i casi in cui non sia stata ancora disposta l'irrogazione di sanzioni e non possa essere automaticamente invocata per ottenere rimborso di sanzioni già estinte tramite ravvedimento.
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32-ter, comma 3 (modificato)
Norma originaria cui si riferisce la modifica introdotta dal d.l. 70/2011; la Corte ha ritenuto che la modifica sia significativa ma non idonea a legittimare il rimborso quando il contribuente ha estinto la posizione mediante ravvedimento.
art. 11 delle preleggi
Richiamato nel motivo relativo alla non retroattività; la censura sulla retroattività della norma sopravvenuta è stata assorbita dalla decisione sul primo motivo, ma in generale il principio contro la retroattività non autorizza a derogare al divieto di ripetizione previsto dall'art. 3 del d.lgs. 472/1997.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) è una scelta volontaria del contribuente che, salvo casi di errori formali e riconoscibili, estingue la posizione sanzionatoria e di norma impedisce la ripetizione delle sanzioni già pagate.
- Una norma sopravvenuta che abolisce una sanzione (jus superveniens) può dare diritto al rimborso solo se la sanzione non è stata già estinta o definitivamente irrogata; l'art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997 vieta la ripetizione di quanto già pagato in tali ipotesi.
- Quando si valuta una richiesta di rimborso bisogna accertare in particolare: a) se il pagamento è stato effettuato mediante ravvedimento operoso; b) se esiste un provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione; c) se il pagamento è frutto di un errore formale riconoscibile; d) se la norma sopravvenuta contiene espressa disposizione di rimborso o efficacia retroattiva.
- La modifica normativa che elimina sanzioni per il passato trova applicazione principalmente nei casi in cui non si sia ancora esaurito il rapporto tributario con pagamento/ravvedimento o con provvedimento definitivo: non annulla automaticamente pagamenti volontari già effettuati.
- In situazioni analoghe il principio pratico è verificare la natura del versamento (espressamente ravvedimento o semplice assolvimento) e la presenza di disposizioni che ammettono esplicitamente il rimborso; in assenza di tali condizioni la richiesta è destinata a essere respinta.
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