Cassazione Civile, Sentenza n. 2509/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento che hanno tassato i corrispettivi complessivi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte e antiquariato (anni d'imposta 2007 e 2008), qualificati dall'Ufficio come redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non abituale ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i) TUIR. La contribuente sosteneva invece che i beni le erano pervenuti per donazione dal convivente (o acquisiti antecedentemente) e che la vendita era occasionale non imponibile come attività commerciale. Ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello (C.T.R. Veneto) che aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendo in parte l'accertamento e confermando anche le sanzioni. I motivi di impugnazione includevano vizi di giurisdizione, modifica dei fatti decisivi, motivazione contraddittoria, errata applicazione dell'art. 67 TUIR, omesso esame di deduzioni difensive (anche sulla possibile riconduzione del reddito al convivente), e illegittimità delle sanzioni per mancanza della colpevolezza o incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della De Munari. Ha ritenuto lecita e congrua la valutazione dei giudici d'appello sulla provenienza e sulla natura commerciale dell'operazione, affermando che la C.T.R. non ha sostituito l'amministrazione né modificato illegittimamente i presupposti dell'accertamento, ma ha valutato le prove e la credibilità delle dichiarazioni (compresa la contraddittorietà sulla donazione) nell'esercizio del potere di apprezzamento. Sono state inoltre ritenute inammissibili o infondate le censure relative alla motivazione, all'omesso esame di fatti decisivi e all'applicazione delle sanzioni; la Corte ha confermato che le sanzioni possono essere legittime quando emergono elementi di consapevolezza e volontarietà della violazione. Conseguentemente il ricorso è stato complessivamente rigettato; spese non regolate per mancanza di difesa dell'Amministrazione. È previsto, se dovuto, un ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. i)
La vendita di beni può essere qualificata come reddito derivante dall'esercizio di attività commerciale non abituale se emergono elementi di commercialità (coordinazione di atti, operazione speculativa, modalità di vendita e percezione del corrispettivo). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma dopo valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Norma citata in relazione all'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia adeguatamente tenuto conto delle motivazioni contenute negli atti impositivi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1
Richiamata in tema di motivazione e garanzie nel procedimento; la Corte ha escluso violazioni relative al mancato rispetto dei presupposti motivazionali degli avvisi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato dall'impugnante in ordine all'obbligo di valutare le eccezioni e le deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia esaminato le deduzioni e motivato il proprio dissenso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 1 e n. 5
Richiamati i limiti del giudizio di legittimità (vizi di giurisdizione, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha dichiarato inammissibili molte censure perché miravano a un riesame di merito o non indicavano un fatto storico preciso non valutato.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione a presunti vizi di motivazione e pronuncia; la Corte ha escluso la nullità invocata dalla ricorrente.
D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472, art. 5
Norma sulla configurabilità delle sanzioni fiscali; la Corte ha ritenuto che la valutazione della C.T.R. circa la consapevolezza/volontarietà della violazione giustificasse la conferma delle sanzioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale sui contributi unificati; la Corte richiama l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice tributario di appello può valutare la credibilità delle dichiarazioni della contribuente e riformulare la ricostruzione dei fatti purché resti nei limiti del sindacato di merito consentito al giudice e motivi chiaramente le ragioni della propria valutazione.
- La qualificazione di una vendita occasionale come attività commerciale non abituale si fonda su elementi concreti di 'commercialità' (coordinazione di operazioni, modalità di acquisto e vendita, entità e percezione del corrispettivo, finalità speculative), non sulla mera provenienza formale dei beni.
- Una scrittura privata di donazione senza data certa ha scarso valore probatorio se contraddetta da dichiarazioni o elementi documentali; la mancanza di prova certa della donazione può rendere meno credibile la tesi difensiva.
- La proposta di archiviazione o atti interni dell'Ufficio hanno valore prevalentemente interno e non vincolano il sindacato del giudice tributario sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
- Le censure in Cassazione che richiedono il riesame delle prove o della valutazione della credibilità sono inammissibili: la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare fatti e prova.
- Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare un fatto storico concreto e determinato che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non sono rilevanti come 'fatti' le semplici questioni o argomentazioni giuridiche.
- Le sanzioni fiscali possono essere confermate se il giudice di merito individua elementi che dimostrino consapevolezza e volontarietà della violazione; l'asserita incertezza interpretativa della norma va specificamente dimostrata per escludere la colpevolezza.
- Le doglianze sulla presunta 'ultrapetizione' o sostituzione dell'amministrazione richiedono la dimostrazione che il giudice abbia deciso su un oggetto totalmente estraneo alla domanda; invece la riformulazione probatoria entro il quadro dell'accertamento è legittima.
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