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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13538/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché depositato oltre il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre posto le spese a carico del ricorrente e lo ha condannato al pagamento di somme ulteriori ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 98 l. fall., avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo di crediti di lavoro privilegiati: TFR e ultime tre retribuzioni/ulteriori emolumenti. Il tribunale aveva ritenuto non provata l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, valorizzando solo documentazione formale (CUD, buste paga, estratto contributivo) e rilevando l'assenza di prova orale idonea dell'attività svolta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Corte, però, ha preliminarmente rilevato che il ricorso principale era stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c., con conseguente improcedibilità. Nel quadro motivazionale la Corte richiama anche la regola secondo cui, nelle controversie sull'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini, e dà atto delle conseguenze sanzionatorie connesse alla definizione accelerata del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, a prescindere dal merito delle censure.
  • Nelle controversie relative all'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale, poiché la disciplina processuale è influenzata dalla materia del credito e non soltanto dal rito fallimentare.
  • La definizione accelerata del ricorso in cassazione in conformità alla proposta del consigliere può integrare una fattispecie di abuso del processo e legittimare, nei casi previsti, la condanna ex art. 96 c.p.c.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento delle ulteriori somme previste per responsabilità aggravata e al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneAbuso del diritto

Testo integrale

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