Cassazione Civile, Ordinanza n. 13538/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché depositato oltre il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre posto le spese a carico del ricorrente e lo ha condannato al pagamento di somme ulteriori ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 98 l. fall., avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo di crediti di lavoro privilegiati: TFR e ultime tre retribuzioni/ulteriori emolumenti. Il tribunale aveva ritenuto non provata l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, valorizzando solo documentazione formale (CUD, buste paga, estratto contributivo) e rilevando l'assenza di prova orale idonea dell'attività svolta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Corte, però, ha preliminarmente rilevato che il ricorso principale era stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c., con conseguente improcedibilità. Nel quadro motivazionale la Corte richiama anche la regola secondo cui, nelle controversie sull'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini, e dà atto delle conseguenze sanzionatorie connesse alla definizione accelerata del giudizio.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo da parte del creditore lavoratore
richiamato per qualificare il credito di lavoro come assistito da privilegio
il mancato deposito del ricorso nel termine prescritto comporta improcedibilità del ricorso per cassazione
disciplina la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e la decisione in conformità alla proposta
art. 380bis1, secondo comma c.p.c.
consente la riserva di motivazione all'esito dell'adunanza camerale
art. 92 del r.d. n. 12 del 1941
richiamato nel combinato disposto sulla sospensione feriale dei termini nei giudizi fallimentari
artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969
la sospensione feriale si applica in generale, ma non opera per le controversie sull'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro
usato per la condanna equitativa per responsabilità aggravata in caso di definizione conforme alla proposta
consente la condanna a favore della cassa delle ammende nelle ipotesi di abuso del processo
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, a prescindere dal merito delle censure.
- Nelle controversie relative all'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale, poiché la disciplina processuale è influenzata dalla materia del credito e non soltanto dal rito fallimentare.
- La definizione accelerata del ricorso in cassazione in conformità alla proposta del consigliere può integrare una fattispecie di abuso del processo e legittimare, nei casi previsti, la condanna ex art. 96 c.p.c.
- Quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento delle ulteriori somme previste per responsabilità aggravata e al raddoppio del contributo unificato.
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