Cassazione Civile, Ordinanza n. 13385/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente con mansioni di guardia giurata impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dopo una contestazione disciplinare fondata su accertamenti investigativi: secondo la società, nel periodo indicato egli aveva effettuato numerose soste ingiustificate durante il turno, restando spesso nell’autovettura di servizio con motore e luci accese, senza completare integralmente l’attività di vigilanza, così da percepire indebitamente anche il compenso per straordinario. Il lavoratore sosteneva che i controlli investigativi fossero illegittimi perché diretti a verificare il corretto adempimento della prestazione e non sorretti da un giustificato sospetto di illecito; deduceva inoltre violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, erronea sussunzione della condotta nella fattispecie contrattuale del mero addormentamento in servizio, improprio richiamo all’archiviazione penale e insussistenza dei presupposti per la sanzione espulsiva, essendo al più configurabile una mancanza punita con sanzione conservativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: non vi era omessa pronuncia sulla contestazione disciplinare; la Corte d’appello aveva correttamente interpretato la contestazione e verificato la sussunzione della condotta nella clausola collettiva applicabile; i controlli investigativi erano legittimi come controlli difensivi, perché fondati su un sospetto ex ante di condotta illecita; la motivazione della sentenza impugnata non era apparente; il decreto di archiviazione penale non era stato attribuito a efficacia di giudicato extrapenale, ma solo richiamato per escludere interferenze con il giudizio civile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge relative alla contestazione disciplinare, alla disciplina collettiva e all’utilizzabilità delle prove investigative.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per contestare l’omesso esame e la motivazione; la Corte osserva che il vizio motivazionale è ormai limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda o eccezione effettivamente proposto.
art. 115 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e delle relazioni investigative.
art. 116 c.p.c.
invocato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e delle relazioni investigative.
artt. 2, 3 e 4 L. 300/1970
richiamati dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dei controlli investigativi; la Corte li considera non violati nel caso di controlli difensivi fondati su un sospetto di illecito.
art. 7 L. 300/1970
richiamato per la disciplina della contestazione disciplinare e del diritto di difesa del lavoratore.
art. 2 L. 604/1966
richiamato insieme all’art. 7 St. lav. per censurare la contestazione e l’immutabilità dell’addebito.
art. 2119 c.c.
richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento.
art. 101 CCNL per i dipendenti da Istituti e da Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
richiamato per la tipizzazione delle sanzioni disciplinari e per valutare se la condotta integrasse una fattispecie punita con sanzione conservativa o espulsiva.
art. 101 lett. d) CCNL di categoria
invocato per sostenere che la condotta fosse stata erroneamente equiparata al mero addormentamento in servizio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione solo apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata rientri in tale vizio.
art. 651 c.p.p.
richiamato dal ricorrente sulla efficacia del giudicato penale; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia extrapenale al decreto di archiviazione.
art. 651-bis c.p.p.
richiamato dal ricorrente sulla efficacia del giudicato penale; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia extrapenale al decreto di archiviazione.
art. 654 c.p.p.
richiamato dal ricorrente sulla efficacia del giudicato penale; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia extrapenale al decreto di archiviazione.
art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970
richiamato per contestare l’applicazione della tutela espulsiva e la verifica della sanzione applicabile in base alla tipizzazione collettiva.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare è sufficiente quando renda chiari e specifici i fatti addebitati al lavoratore, così da consentirgli un’effettiva difesa; non occorre che nella contestazione siano già sviluppate tutte le qualificazioni giuridiche o le finalità dell’addebito.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su un capo di domanda o eccezione effettivamente devoluto; non sussiste se la censura prospettata in ricorso non coincide con il reale contenuto del motivo di gravame esaminato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la sussunzione della condotta concreta in una previsione disciplinare collettiva elastica o generale, nonché la valutazione della sua gravità rispetto alla sanzione espulsiva o conservativa, è apprezzamento di merito insindacabile se sorretto da motivazione congrua.
- I controlli investigativi sul lavoratore sono legittimi quando abbiano natura di controlli difensivi e siano giustificati, ex ante, dal ragionevole sospetto di condotte illecite o fraudolente, non essendo invece consentiti controlli diretti al mero accertamento dell’adempimento ordinario della prestazione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto ai casi di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente la semplice diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Un provvedimento di archiviazione penale non ha di per sé efficacia vincolante nel giudizio civile e può essere richiamato solo nei limiti in cui non si attribuisca ad esso valore di giudicato sostanziale, restando autonoma la valutazione del fatto nel processo civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13379/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13382/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13400/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13403/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13404/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13406/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →