Cassazione Civile, Ordinanza n. 13403/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio relativo a differenze retributive asseritamente maturate per attività di bracciante agricola avventizia svolta nel periodo dal 31 ottobre 1992 al 10 gennaio 2003. Dopo l’interruzione del processo di primo grado per la morte del datore di lavoro, la lavoratrice ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi. Il tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso in riassunzione per genericità; la corte d’appello, invece, ha ritenuto sufficiente l’atto di riassunzione e, in parziale accoglimento dell’appello della lavoratrice, ha condannato due degli eredi al pagamento di euro 13.942,89 oltre accessori. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 303, secondo comma, c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 156 e 414 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che l’atto di riassunzione contenesse solo elementi identificativi del procedimento e delle parti, senza indicazioni sufficienti sulla domanda. Hanno inoltre lamentato che la corte d’appello avrebbe male interpretato l’appello, attribuendogli una censura non proposta. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del controricorso per tardività del deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di interesse ad impugnare della terza ricorrente, poiché la condanna di merito era stata pronunciata solo contro due eredi. Ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso, perché depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023. Nel merito processuale del motivo, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato sul contenuto dell’atto di riassunzione senza che esso fosse adeguatamente trascritto né depositato, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Ha richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione e l’onere di indicare o trascrivere gli atti rilevanti, almeno nei passaggi essenziali. Non ha regolato le spese per la tardiva costituzione della controparte e ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è stato prospettato come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 303, secondo comma, c.p.c.
Richiamato quale norma sulla riassunzione del processo interrotto, invocata dai ricorrenti per censurare la validità dell’atto di riassunzione.
Richiamato come parametro per la forma/contenuto dell’atto processuale di riassunzione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’atto processuale asseritamente generico.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai requisiti di contenuto dell’atto introduttivo del rito del lavoro.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di nullità processuale.
"La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso."
La Corte applica il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso e ritiene inammissibile quello depositato oltre il termine, anche se notificato tempestivamente.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022
La modifica dell’art. 370 c.p.c. si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
Il ricorso è inammissibile perché non specifica adeguatamente gli atti su cui si fonda, non trascrivendoli né riassumendoli nei passaggi essenziali.
L’onere di deposito degli atti e documenti rilevanti non è stato assolto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per l’effetto della tardiva inammissibilità del controricorso sulla memoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’inammissibilità del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe il contenuto di un atto processuale o di un documento, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità: l’atto va almeno trascritto nei passaggi essenziali oppure il suo contenuto va riassunto con indicazione idonea a identificarne la collocazione processuale.
- La mancata trascrizione o mancata produzione dell’atto processuale su cui il motivo si fonda determina l’inammissibilità del ricorso, perché impedisce il controllo della Corte sulla dedotta violazione.
- L’interesse ad impugnare sussiste solo per la parte effettivamente soccombente rispetto alla statuizione censurata; chi non è destinatario della condanna o della decisione sfavorevole non ha legittimazione utile a ricorrere.
- Nel regime dell’art. 370 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il solo deposito oltre tale termine non è sanato dalla precedente notificazione.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
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