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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13400/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (collaboratore)

La controversia

La controversia nasce dal recesso intimato da un'associazione da un rapporto di collaborazione coordinata e a progetto. Il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza della giusta causa di recesso e aveva condannato la committente al pagamento di somme in favore della collaboratrice; la corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione l'associazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. con falsa applicazione dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la violazione degli obblighi di coordinazione, trascurando il contenuto del contratto e le prove; con il secondo ha dedotto analoghe violazioni per l'erronea esclusione della violazione degli obblighi di riservatezza e non concorrenza; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. con falsa applicazione dell'art. 67 d.lgs. 276/2003, assumendo che il comportamento della collaboratrice avesse integrato giusta causa di recesso per violazione della riservatezza e dell'obbligo di non pregiudicare l'attività del committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e di norme sulla valutazione della prova, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. In particolare, la doglianza ex art. 116 c.p.c. non era formulata nei limiti consentiti, perché non denunciava l'attribuzione di valore legale a prove non previste o la disapplicazione di regole legali di valutazione; parimenti, la censura ex artt. 1362 ss. c.c. non indicava specificamente in che modo i canoni ermeneutici fossero stati violati. La Corte ha quindi confermato la definitività della decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza per violazione di questa norma è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato una specifica regola legale di valutazione; non è invece consentito usarla per contestare il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni di interpretazione contrattuale devono essere specificamente indicati e la loro violazione va spiegata in relazione al testo contrattuale e al ragionamento del giudice di merito; non basta invocarli in modo generico per sollecitare una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1363 c.c.

    Vale il medesimo principio: la censura deve indicare concretamente quale criterio ermeneutico sia stato disatteso, altrimenti si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione secondo buona fede non può essere dedotta in cassazione in modo astratto o assertivo, ma richiede una precisa critica alla lettura del contratto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1367 c.c.

    La censura sulla conservazione degli effetti del contratto deve essere specifica e non può mascherare una contestazione di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per denunciare un'erronea ricognizione del fatto concreto risultante dalle prove, che appartiene al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il solo contenitore, nei limiti oggi molto ristretti, delle censure relative al cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove, non l'art. 360, n. 3.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    È richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina la collaborazione a progetto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché ritiene inammissibili le censure per difetto di specificità e perché dirette a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 64 d.lgs. 276/2003

    È invocato per l'obbligo del collaboratore di non porre in essere atti pregiudizievoli per il committente; la Corte non esamina nel merito la sua violazione per la stessa ragione di inammissibilità.

  • art. 67 d.lgs. 276/2003

    È la disposizione richiamata dalla ricorrente in tema di recesso e giusta causa nel rapporto a progetto; la Corte non ne verifica l'applicazione nel merito, poiché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'erronea attribuzione di efficacia legale a una prova o la violazione di una regola legale di valutazione; non è consentito censurare sotto tale veste il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale deve essere specifica: il ricorrente deve indicare quali criteri siano stati disattesi e in che modo, senza limitarsi a contrapporre una diversa lettura del contratto e delle risultanze processuali.
  • Il motivo formalmente formulato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • La contestazione della sussistenza della giusta causa di recesso, se basata su una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto, non può essere veicolata come censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiede, nei limiti consentiti, una critica al vizio motivazionale o una specifica violazione di norme effettivamente applicate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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