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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13404/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti, in conformità alla rinuncia, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato. Non vi è stata una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una banca a un dipendente per asserito uso abusivo dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/1992: secondo l’istruttoria di primo grado, un investigatore privato aveva rilevato che nei giorni di permesso il lavoratore si sarebbe trattenuto presso una residenza per anziani in orari solo parzialmente coincidenti con il suo orario di lavoro. La Corte d’appello ha però ritenuto che l’assistenza al familiare disabile fosse compatibile con il ricovero in struttura assistenziale e che non fosse dimostrato un uso dei permessi per finalità estranee alla loro funzione. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione; il lavoratore ha resistito con controricorso. Prima della decisione, tuttavia, la banca ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e notificato alla controparte, chiedendo la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, L. 104/1992

    La norma è richiamata come base dei permessi fruiti dal lavoratore per l’assistenza al familiare disabile; la Corte d’appello aveva escluso che il loro uso fosse abusivo, valorizzando la compatibilità dell’assistenza con il ricovero in struttura.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritta e notificata alla controparte, integra il presupposto per la dichiarazione di estinzione del processo.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    È richiamato solo per dare conto della riserva di motivazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese del giudizio tra le parti, quando ricorrano i presupposti di legge e in coerenza con la rinuncia stessa.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, non si forma una decisione di legittimità sul merito della controversia e restano ferme, per quanto rilevante, le statuizioni del giudice di merito non caducate dalla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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