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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13379/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, in data 30.12.2013, di un ramo d'azienda dalla banca a Fruendo S.r.l. Alcuni dipendenti della banca hanno chiesto di accertare l'inefficacia del trasferimento, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente. La Corte d'appello di Roma ha confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo insussistenti, nel ramo ceduto, i requisiti dell'autonomia funzionale e della preesistenza e disattendendo la tesi delle società secondo cui tali requisiti sarebbero irrilevanti nella versione applicabile dell'art. 2112 c.c. La banca e Fruendo hanno proposto ricorsi per cassazione con motivi in parte comuni: erronea interpretazione degli atti di appello; nullità del procedimento per declaratoria di inammissibilità dell'appello; violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE per i criteri usati nel negare l'autonomia funzionale; erronea affermazione della persistente necessità della preesistenza e della sua intesa come immutabilità; omesso esame di un fatto decisivo sullo scorporo imposto da obblighi di vigilanza; omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per alcuni lavoratori che avevano conciliato. La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per i lavoratori che avevano transatto, ha accolto solo i motivi relativi al lavoratore per il quale la conciliazione era già intervenuta, cassando sul punto e dichiarando essa stessa la cessazione della materia del contendere; per il resto ha rigettato i ricorsi nei confronti del dipendente rimasto in giudizio, ritenendo infondate o inammissibili le censure sul trasferimento di ramo d'azienda e conformi i principi applicati dalla Corte territoriale alla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte ha pronunciato la cessazione della materia del contendere tra le società ricorrenti e la maggior parte dei lavoratori indicati in dispositivo, con compensazione delle spese; ha accolto il quinto motivo del ricorso della banca e il settimo motivo del ricorso di Fruendo limitatamente alla posizione di un lavoratore, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito con declaratoria di cessazione della materia del contendere anche per tale rapporto, con compensazione delle spese; ha rigettato entrambi i ricorsi nei confronti del lavoratore ancora in lite, condannando le società, in solido, alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione ribadisce che, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, l'accertamento dell'autonomia funzionale e della preesistenza è riservato al giudice di merito e che l'assetto normativo e giurisprudenziale richiede la preesistenza dell'entità trasferita e la sua idoneità a svolgere autonomamente l'attività specifica.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui il trasferimento di ramo d'azienda è configurabile solo in presenza di un complesso dotato di autonomia organizzativa ed economica; l'entità può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti, ma deve preesistere al trasferimento ed essere idonea a svolgere autonomamente il servizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazione di legge, utilizzabile anche in caso di vizio di sussunzione quando il giudice applichi una norma a una fattispecie diversa da quella prevista.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per le nullità processuali, tra cui la dedotta omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere e la pretesa violazione delle norme sull'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    La Corte, riscontrata la cessazione della materia del contendere, ha cassato in parte la sentenza e ha deciso direttamente nel merito senza rinvio.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia viene disattesa, con rinvio ai precedenti che hanno già escluso la necessità del rinvio nella medesima vicenda.

  • artt. 434, 436 bis, 437 e 348 bis c.p.c.

    Sono evocati per contestare l'inammissibilità dell'appello; la Corte reputa inammissibili i motivi che attaccano l'interpretazione degli atti processuali riservata al giudice di merito.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    Sono richiamati nei motivi relativi alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dei ricorsi nei confronti di un resistente, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Direttiva 2001/23/CE

    È richiamata insieme all'art. 2112 c.c. per la disciplina del trasferimento d'azienda/ramo d'azienda e per confermare l'interpretazione sulla preesistenza e autonomia del ramo.

Massime di principio

  • In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica dell'autonomia funzionale e della preesistenza dell'entità trasferita costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione può censurare tale accertamento solo per vizio di sussunzione, quando la norma sia stata applicata a una fattispecie diversa da quella legale, oppure per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve essere un complesso organizzato idoneo a svolgere in modo autonomo un'attività economica o di servizio; la cessione può riguardare anche un gruppo di lavoratori stabilmente assegnato, ma solo se tale entità preesiste al trasferimento e conserva la capacità di operare autonomamente.
  • La cessazione della materia del contendere, ove sopravvenuta per conciliazione tra le parti, deve essere rilevata dal giudice; se la mancata declaratoria è censurata in cassazione, la Corte può accertarla direttamente dagli atti e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti.
  • Le censure che investono la sola interpretazione di atti processuali appartengono al giudice di merito e sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una diversa lettura del contenuto degli atti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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