Cassazione Civile, Ordinanza n. 13382/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato svolto per molti anni da un lavoratore prima alle dipendenze di una ditta individuale e poi di una società succeduta nella gestione, rapporto che i giudici di merito hanno ritenuto unitario ai sensi dell'art. 2112 c.c. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio il pagamento di varie differenze economiche, comprese nel conteggio anche somme riferite al trattamento di fine rapporto, assumendo l'applicazione di un CCNL diverso da quello effettivamente utilizzato dal datore di lavoro e invocando l'art. 36 Cost. In cassazione, l'erede del lavoratore ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del TFR, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2112, 2120 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, accertata l'unitarietà del rapporto, incombeva alle controparti provare il pagamento del TFR dovuto per l'intera durata del rapporto; (3) violazione dell'art. 2120 c.c., perché, una volta riconosciuta la continuità del rapporto, il TFR avrebbe dovuto essere liquidato sull'intera anzianità lavorativa. La Corte di cassazione, esaminando gli atti per il denunciato error in procedendo, ha rilevato che nel giudizio di merito era stata proposta un'unica domanda di differenze retributive fondata sull'art. 36 Cost. e sull'applicazione di un diverso CCNL, comprensiva anche del TFR solo come voce del conteggio, ma non era stata introdotta una autonoma domanda di condanna al pagamento del TFR ricalcolato per effetto dell'unitarietà del rapporto o di pagamento di somme non versate a tale titolo. Da ciò ha escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto assorbite le ulteriori censure.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti, ritenendo che la sentenza d'appello non avesse omesso di pronunciare su una domanda ritualmente proposta, perché la pretesa sul TFR non era stata dedotta come domanda autonoma ma solo ricompresa, in via accessoria o di conteggio, nella domanda complessiva di differenze retributive fondata sull'applicazione di un diverso contratto collettivo. Conseguentemente ha confermato il rigetto dell'impugnazione, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presuppone che vi sia stata una domanda effettivamente proposta e non decisa; nel caso concreto la Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la domanda autonoma sul TFR non risultava ritualmente formulata.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per l'omessa pronuncia; la Corte ha verificato direttamente gli atti per stabilire se la nullità sussistesse.
art. 2112 c.c.
La continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda è stata richiamata come fatto accertato dai giudici di merito, ma non è stata ritenuta sufficiente a fondare una domanda sul TFR non proposta nei termini necessari.
art. 2120 c.c.
La norma sul trattamento di fine rapporto non è stata applicata in senso estensivo, perché la Corte ha ritenuto che la relativa pretesa non fosse stata introdotta come domanda autonoma nel giudizio di merito.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata assorbita, poiché la Corte ha ritenuto decisiva la mancanza di una domanda ritualmente proposta sul TFR.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata assorbita dal rigetto della censura principale sull'omessa pronuncia.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È la norma evocata per la censura di violazione di legge sull'art. 2120 c.c., ma la Corte non l'ha accolta per difetto del presupposto processuale della domanda.
art. 36 Cost.
È stata indicata come parametro della domanda retributiva complessiva, fondata sull'assunto di insufficienza del trattamento economico rispetto alla retribuzione proporzionata e sufficiente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È stata richiamata per il rito camerale in cassazione applicato al ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali rilevanti per verificare la sussistenza del vizio dedotto.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda sia stata effettivamente e ritualmente proposta; non basta che una voce di danno o di credito compaia nel conteggio allegato, se non emerge come autonoma pretesa processuale.
- L'accertamento della continuità del rapporto di lavoro o dell'unitarietà del rapporto ex art. 2112 c.c. non consente di introdurre in cassazione una domanda sostanzialmente nuova sul TFR se tale domanda non è stata chiaramente formulata nei gradi di merito.
- Le censure relative all'onere della prova e alla violazione di norme sostanziali restano assorbite quando la decisione di rigetto si fonda sulla preliminare constatazione che la domanda oggetto di doglianza non era stata ritualmente introdotta.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la qualificazione della domanda si ricava dal contenuto effettivo delle allegazioni e delle conclusioni, non dalla mera etichetta o dalla presenza di un importo nel conteggio allegato.
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