Cassazione Civile, Ordinanza n. 16697/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'indennizzo Pinto per l'asserita irragionevole durata di un giudizio presupposto nel quale aveva assistito la parte privata e, in particolare, per la fase concernente la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e per la successiva fase di ottemperanza volta a ottenere il pagamento delle spese distratte. La Corte d'appello aveva dichiarato tempestiva la domanda, ma aveva poi escluso la legittimazione attiva del ricorrente quanto alla fase di cognizione, ritenendo che egli non fosse parte di quel procedimento, e aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della giustizia; quanto alla fase esecutiva, aveva affermato la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, disponendo la riassunzione. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la tempestività e non essendovi impugnazione incidentale del Ministero, la Corte avrebbe dovuto accogliere la domanda; violazione dell'art. 4 l. n. 260/1958 e dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sarebbe stata inammissibile e che, comunque, il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio verso il Ministero dell'economia; violazione degli artt. 93, 100, 102, 112 c.p.c., dell'art. 6 CEDU e della l. n. 89/2001, sostenendo che l'istanza di distrazione avrebbe dato luogo a un autonomo procedimento nel quale egli era parte in proprio e che, in ogni caso, fase cognitiva ed esecutiva dovevano essere considerate unitariamente, secondo Cass. S.U. n. 19883/2019, fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un'impugnazione soggetta a giudicato interno, ma uno strumento di contraddittorio pieno sulla fondatezza della domanda indennitaria, con la conseguenza che il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Ha inoltre ribadito che l'istanza di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e incidentale, non introduce una nuova domanda autonoma e non attribuisce all'avvocato la qualità di parte del giudizio presupposto; quindi il difensore antistatario non può pretendere l'equa riparazione per la durata della fase di cognizione in cui non è stato parte. Quanto alla fase esecutiva, la Corte ha escluso l'applicabilità dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019, poiché tali principi riguardano l'ipotesi in cui il giudizio presupposto sia esso stesso un procedimento Pinto e il credito azionato sia indennitario verso lo Stato, mentre nel caso concreto si trattava di spese di lite distratte, azionate in ottemperanza. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impediva al giudice di escludere la domanda per difetto di legittimazione attiva, poiché l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 consente un riesame pieno della fondatezza della pretesa indennitaria.
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è richiamato nel giudizio, ma la Corte di cassazione non lo considera decisivo ai fini del rigetto, poiché la domanda è stata comunque esclusa per difetto di legittimazione sulla fase cognitiva e per inapplicabilità dei principi invocati sulla fase esecutiva.
L'opposizione al collegio è qualificata come strumento di contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, non come impugnazione del decreto monocratico; pertanto non opera il giudicato interno.
L'istanza di distrazione delle spese è considerata una richiesta accessoria che sollecita il potere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese, ma non introduce una autonoma domanda né fa assumere al difensore la qualità di parte.
La legittimazione e l'interesse ad agire devono essere verificati anche d'ufficio; il difensore antistatario non è parte della fase di merito del giudizio presupposto e non può rivendicare l'indennizzo per quella durata.
Non vi è violazione del litisconsorzio necessario perché, una volta esclusa la legittimazione attiva sulla fase cognitiva e individuato il diverso soggetto passivamente legittimato per la fase esecutiva, il giudice può definire la domanda nei confronti del convenuto erroneo e consentire la riassunzione verso il soggetto corretto.
art. 6, par. 1 CEDU
Il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo di cui la parte è effettivamente parte in senso stretto; non può essere esteso a un procedimento altrui al quale si abbia solo interesse indiretto o accessorio.
La difesa personale dell'avvocato non muta la natura accessoria dell'istanza di distrazione né trasforma il difensore in parte del giudizio presupposto.
È evocato dal ricorrente insieme all'art. 3, ma la Corte esclude che possa fondare un diritto del difensore antistatario all'indennizzo per la durata della fase cognitiva del giudizio principale.
art. 3, comma 1, l. n. 89/2001
È richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'equa riparazione, ma la Corte ne esclude l'applicazione al difensore non parte del giudizio presupposto.
art. 4 l. n. 260/1958
La Corte esclude che sia stata violata la disciplina sulla rappresentanza processuale della pubblica amministrazione, poiché la questione decisiva è la distinta legittimazione passiva per la fase esecutiva, non la validità dell'eccezione in sé.
La pronuncia ribadisce che la distrazione delle spese è istituto accessorio e dipendente dall'esito del giudizio principale, senza autonomia processuale.
Massime di principio
- L'opposizione al collegio nel procedimento Pinto non è una impugnazione in senso tecnico del decreto monocratico, ma un giudizio a contraddittorio pieno sulla fondatezza della pretesa indennitaria; perciò il giudice può rilevare d'ufficio questioni di legittimazione attiva o passiva non coperte da preclusioni interne.
- L'avvocato che chieda la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non diventa parte autonoma del giudizio presupposto: l'istanza ha natura accessoria e incidentale e non può fondare, di regola, un autonomo diritto all'equa riparazione per la durata della fase di cognizione in cui il difensore non sia stato parte.
- Il diritto alla ragionevole durata ex art. 6 CEDU e l'indennizzo Pinto spettano solo a chi sia parte del processo di cui si denuncia l'eccessiva durata; un interesse professionale o economico alla decisione non basta a trasformare il soggetto in legittimato attivo.
- I principi elaborati per la ragionevole durata di fasi cognitiva ed esecutiva di un credito indennitario verso lo Stato non sono automaticamente estensibili alle controversie aventi a oggetto crediti diversi, come le spese di lite distratte, azionate in ottemperanza.
- Quando il giudice accerti che il ricorrente è privo di legittimazione attiva rispetto a una specifica fase del processo presupposto, può dichiarare inammissibile la domanda limitatamente a quel segmento e, se del caso, consentire la prosecuzione o la riassunzione solo nei confronti del soggetto effettivamente passivamente legittimato.
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