Sentenza n. 434/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento n. 18259 e 18260 del 25/9/2015 emesse dal Comune di Villa San Giovanni (RC) per inottemperanza agli ordini di demolizione n. 16154 del 22/7/2008 e n. 8333 del 25/5/2007 e delle intimazioni ad adempiere n. VGI Z 5020210002935 e n. VGI Z 5020210002936 notificate in data 2/12/2021 oltre ai successivi atti esecutivi e di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzioni di pagamento per inottemperanza a ordini di demolizione, intimazioni ad adempiere e successivi atti esecutivi e di preavviso di iscrizione ipotecaria
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore e concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento adottate ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che una precedente sentenza del TAR, resa sul diniego formatosi su un'istanza di sanatoria, avrebbe accertato l'inesistenza degli ampliamenti edilizi contestati e quindi fatto venir meno il presupposto degli ordini di demolizione e delle sanzioni pecuniarie. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità originaria delle ingiunzioni per violazione del principio di irretroattività, poiché riferite ad abusi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 164/2014, che ha introdotto la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. È stata anche richiesta la restituzione delle somme eventualmente riscosse e prospettata la responsabilità aggravata dell'amministrazione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un'istruttoria per verificare l'ammissibilità del ricorso, chiedendo il deposito della procura rilasciata al nuovo difensore e della prova, nelle forme previste dal processo amministrativo telematico, dell'avvenuta notificazione del ricorso al Comune e alla società di riscossione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti, pur avendo notificato il ricorso a mezzo PEC e nonostante l'ordinanza istruttoria, non hanno depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nel formato informatico richiesto. La documentazione prodotta conteneva soltanto copie analogiche in PDF o l'e-mail del ricorso, senza le ricevute idonee a dimostrare il perfezionamento della notificazione e il contenuto effettivamente ricevuto dai destinatari. In assenza della costituzione delle controparti, tale carenza è stata qualificata come inesistenza della notificazione, non sanabile, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi della disciplina sul deposito della prova della notificazione. Il TAR ha inoltre rilevato, in via ulteriore, la tardività dell'impugnazione delle ingiunzioni del 2015, notificate il 28 settembre 2015, mentre le intimazioni del 2021 non erano state censurate per vizi propri ma soltanto in via derivata. Il Collegio ha infine osservato che, anche nel merito, la precedente sentenza n. 752/2019 non aveva accertato l'inesistenza complessiva dell'abuso: aveva escluso il contestato aumento di volumetria o superficie, ma aveva confermato la rilevanza dell'allungamento della copertura quale modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio, soggetta ad autorizzazione paesaggistica e idonea a giustificare l'ordine di demolizione. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La norma costituisce il fondamento delle ingiunzioni di pagamento conseguenti all'inottemperanza agli ordini di demolizione.
art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione [...] e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
La prova del perfezionamento della notificazione telematica richiede la documentazione relativa sia all'accettazione sia alla consegna al destinatario.
art. 14, commi 3 e 4, decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato.
Le ricevute PEC e la relazione di notificazione devono essere depositate come documenti informatici, secondo le modalità tecniche del processo amministrativo telematico.
Il deposito della prova del perfezionamento della notificazione al destinatario è indispensabile per l'esame della domanda; in mancanza, il giudice non può esaminare le domande contenute nel ricorso.
art. 31, comma 4-ter, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nel quadro normativo relativo alla sanzione conseguente all'inottemperanza agli ordini di demolizione.
art. 31, comma 4-quater, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nel quadro normativo relativo alla sanzione conseguente all'inottemperanza agli ordini di demolizione.
Invocato dai ricorrenti per la responsabilità aggravata, ma non esaminato nel merito in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato con riferimento alle procedure esecutive attivate per la riscossione delle somme.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, chi deposita il ricorso senza la prova contestuale della notificazione deve depositare entro il termine utile per la decisione la documentazione informatica idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
- La prova della notificazione a mezzo PEC non è validamente fornita mediante una mera copia PDF o mediante il solo messaggio di posta elettronica: occorrono le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, quest'ultima completa del messaggio e degli allegati trasmessi, secondo le modalità tecniche del processo amministrativo telematico.
- La mancata dimostrazione del perfezionamento della notificazione del ricorso, in assenza di costituzione della parte destinataria e anche dopo un ordine istruttorio del giudice, determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria.
- L'impugnazione di un atto sanzionatorio notificato e divenuto autonomamente lesivo è soggetta al termine decadenziale decorrente dalla notificazione; gli atti successivi della riscossione non possono riaprire il termine per contestare l'atto presupposto quando non siano censurati per vizi propri.
- L'accertamento giudiziale dell'inesistenza di alcuni interventi edilizi non comporta necessariamente il venir meno dell'intero abuso: la permanenza di opere che modificano l'aspetto esteriore dell'edificio può mantenere la rilevanza dell'illecito e giustificare l'ordine di demolizione in assenza dell'autorizzazione paesaggistica.
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