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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di diniego emesso dalla Questura della Provincia di Alessandria prot. n. 0016527 del 26.05.2025 ai sensi del quale è stato dichiarato che "l’istanza presentata da WANG Zhiqing, intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta gioco lecito a mezzo VLT” è respinta a valere come subentro” nell’analoga attività già autorizzata nei predetti locali"; - della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990 “al rilascio di autorizzazione per l’attività di raccolta del gioco lecito a mezzo VLT – subentro per cessione d’azienda”; - nonché, in quanto occorrer possa, di tutti gli atti e di tutti i documenti presupposti, connessi e/o conseguenti;

Giustizia amministrativa202501973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS per il subentro, a seguito di cessione d'azienda, nell'attività di raccolta di gioco lecito mediante VLT

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura ha respinto l'istanza di autorizzazione ex art. 88 TULPS, qualificandola non come subentro nell'attività già autorizzata nei medesimi locali, ma come apertura di una nuova attività. Secondo la Questura, la condizione sospensiva apposta al contratto di cessione d'azienda, consistente nell'ottenimento della licenza da parte del cessionario, non avrebbe consentito di ritenere perfezionato un valido subentro; ne sarebbe conseguita la necessità di verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili previsto dalla normativa regionale per le nuove attività. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego e ha chiesto anche l'indennizzo per il danno da mero ritardo e il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, quantificati in misura non inferiore a euro 21.400,00. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto ragionevole la condizione sospensiva, in quanto idonea a tutelare le parti del contratto, e aveva disposto il riesame dell'istanza, rilevando tuttavia la possibile rilevanza del termine di 180 giorni apposto alla condizione, apparentemente già decorso.

La decisione

A seguito dell'ordinanza cautelare, la Questura ha revocato in autotutela il diniego e ha rilasciato al ricorrente la licenza. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha eliminato il provvedimento impugnato e adottato un atto satisfattivo. Ha invece respinto la domanda di indennizzo per danno da mero ritardo, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato di avere attivato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990, adempimento richiesto dall'art. 28, comma 2, d.l. 69/2013. Ha respinto anche la domanda risarcitoria, poiché, pur potendo l'illegittimità dell'atto costituire indice presuntivo della colpa, nel caso concreto la questione giuridica era nuova e non risultava assistita da un indirizzo giurisprudenziale consolidato; mancava quindi l'elemento soggettivo della responsabilità dell'amministrazione. Le spese sono state compensate per metà, in ragione della soccombenza parziale del ricorrente sulle domande economiche e dell'intervento satisfattivo della Questura, mentre per la restante metà sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale sulla domanda di annullamento, con liquidazione di euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 88 TULPS

    Disciplina l'autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività di raccolta di gioco lecito mediante VLT; la controversia riguardava la qualificazione dell'istanza come subentro o nuova apertura.

  • art. 16 l.r. Piemonte n. 19/2021

    Prevede la verifica delle distanze dai luoghi sensibili per l'apertura di nuove attività di gioco; la Questura ha ritenuto applicabile tale disciplina qualificando l'istanza come nuova attività.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente; il TAR lo ha applicato dopo la revoca del diniego e il rilascio della licenza.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

    L'indennizzo per il mero ritardo è subordinato alle condizioni e modalità previste dalla legge; nel caso concreto è stato ritenuto necessario l'adempimento procedimentale previsto dall'art. 28, comma 2, d.l. 69/2013.

  • art. 28, comma 2, d.l. 69/2013

    Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    L'attivazione del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale costituisce condizione per ottenere l'indennizzo da mero ritardo; la sua mancata dimostrazione ha determinato il rigetto della domanda.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Prevede il potere sostitutivo che l'interessato deve attivare, nei termini stabiliti, per accedere all'indennizzo da mero ritardo.

  • art. 30 c.p.a.

    Rileva quale base processuale della tutela risarcitoria contro l'amministrazione; il giudice ha richiesto la prova della lesione dell'interesse legittimo, del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente.
  • L'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione di un procedimento a istanza di parte presuppone, oltre all'inosservanza del termine procedimentale, l'attivazione del potere sostitutivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; in mancanza, la domanda di indennizzo deve essere respinta.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova della lesione dell'interesse legittimo, del danno-conseguenza, del nesso causale e dell'elemento soggettivo almeno colposo dell'amministrazione.
  • Quando la regola di condotta amministrativa è ambigua o lascia all'autorità un significativo margine di discrezionalità, l'illegittimità del provvedimento non dimostra da sola la colpa dell'amministrazione: la colpa può essere riconosciuta soltanto in presenza di un esercizio del potere manifestamente contrario alle regole di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. La novità della questione giuridica e l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato possono escludere l'elemento soggettivo della responsabilità.

Come è indicizzato

RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaBuona fede e correttezza della PA

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