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Sentenza

Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “- del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali, prot. 0006942 del 15 marzo 2021, con il quale il Ministero ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni la perizia di variante tecnica presentata dalla Società Autostrada dei Fiori s.p.a. denominata “Interventi di miglioramento sismico delle opere d'arte – Viadotto Mollere al Km 82+989 in carreggiata Sud della A6 Torino – Savona” per un minore importo di euro 66.206,10 per lavori ed euro 532.235,47 per somme a disposizione; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto della Società all'ammissione a investimento e alla remunerazione degli importi stralciati”; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 17 settembre 2021: per l'annullamento “- della Relazione istruttoria della Div. 5 della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, trasmessa alla Segreteria DGVCA il 10 marzo 2021; - della relazione istruttoria dell'UIT Genova, prot. n. 23218 del 22 settembre 2020”;

Giustizia amministrativa202100487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione ministeriale con prescrizioni e raccomandazioni di una perizia di variante tecnica relativa a interventi di miglioramento sismico di un viadotto autostradale, nella parte in cui non riconosce determinati importi per lavori e somme a disposizione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva approvato con prescrizioni e raccomandazioni la perizia di variante relativa a interventi di miglioramento sismico del viadotto, contestando il mancato riconoscimento di euro 66.206,10 per lavori ed euro 532.235,47 per somme a disposizione. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto all'ammissione a investimento e alla remunerazione degli importi stralciati. Con motivi aggiunti ha impugnato le relazioni istruttorie poste a presupposto del provvedimento. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione, assegnando alle parti un termine per interloquire. La questione centrale è stata individuata nella natura della controversia: secondo la ricorrente, il mancato riconoscimento delle voci di spesa avrebbe dovuto essere contestato davanti al giudice amministrativo; secondo la ricostruzione accolta dal Collegio, la pretesa riguarda invece l'attuazione patrimoniale del rapporto concessorio e l'adempimento delle obbligazioni convenzionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che la controversia non riguardi la fase di affidamento della concessione né l'esercizio di un potere autoritativo idoneo a conformare unilateralmente il rapporto, ma la fase esecutiva del rapporto concessorio e una pretesa patrimoniale relativa al riconoscimento e alla remunerazione di specifiche voci di spesa. L'approvazione ministeriale della perizia è stata qualificata come attività di sindacato tecnico-giuridico sulla necessità, sulle modalità di realizzazione delle opere e sulla congruità dei costi, svolta nell'ambito delle pattuizioni della convenzione e del capitolato. L'eventuale mancato riconoscimento degli importi può quindi essere fatto valere come questione di adempimento o inadempimento contrattuale davanti al giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riproposto davanti a quest'ultimo nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state compensate in ragione delle difficoltà interpretative sul riparto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni non si estende alle controversie meramente patrimoniali relative all'attuazione del rapporto concessorio, quando non sia esercitato un potere autoritativo riconducibile alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione.

  • Convenzione di concessione autostradale, artt. 2 e 3

    «interventi di adeguamento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico e al mantenimento del livello di servizio»

    Le opere e la predisposizione dei programmi di manutenzione gravano sul concessionario secondo la convenzione; l'approvazione del concedente opera nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni convenzionali e non costituisce, nel caso esaminato, esercizio di potere autoritativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di legge.

Massime di principio

  • Le controversie relative al mancato riconoscimento di costi, investimenti o remunerazioni nell'ambito della fase esecutiva di una concessione autostradale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano l'adempimento di obbligazioni convenzionali e non l'esercizio di un potere autoritativo di conformazione del rapporto.
  • L'approvazione, il rifiuto o l'approvazione parziale di un progetto di interventi predisposto dal concessionario, quando consistano in una verifica tecnico-giuridica della necessità delle opere, delle modalità realizzative e della congruità dei costi secondo convenzione e capitolato, non attraggono di per sé la controversia nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni viene meno quando la controversia si concentra su pretese patrimoniali relative esclusivamente all'attuazione del rapporto concessorio, senza coinvolgere l'esercizio di poteri pubblicistici dell'amministrazione.
  • Il mancato riconoscimento di spese o della remunerazione di un investimento, se non contrattualmente giustificato, è deducibile davanti al giudice ordinario come possibile inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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