Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto recante ad oggetto “Modello VB - Provvedimento di rigetto - Identificativo domanda: CN2210655330 – Codice pratica: P-CN/L/N/2025/104766”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato e conseguente archiviazione della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato il diniego adottato nell'ambito della procedura di conversione del permesso di soggiorno del lavoratore stagionale, contestando il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro fondato sull'insufficienza della capacità economica dell'impresa. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione e omessa effettiva considerazione delle osservazioni e dei documenti presentati dopo il preavviso di rigetto; violazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999; illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità per avere l'amministrazione utilizzato in modo sostanzialmente esclusivo un parametro formale, senza considerare la concreta situazione economica dell'impresa agricola. La società ha evidenziato che la dichiarazione IVA relativa al 2024 indicava un volume d'affari di euro 265.631 e acquisti per euro 249.487, cui dovevano aggiungersi contributi comunitari per euro 16.769,81, nonché la regolarità contributiva risultante dal DURC. L'amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società, sostenendo che la domanda di conversione fosse proponibile dal solo lavoratore.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il datore di lavoro fosse direttamente destinatario del provvedimento e fosse l'unico soggetto in grado di rappresentare compiutamente la propria situazione economica; il diniego si fondava infatti proprio sull'asserita insufficienza dei requisiti reddituali del datore. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha interpretato l'art. 9, comma 4, del D.M. 27 maggio 2020 nel senso che, per l'imprenditore agricolo, la capacità economica può essere valutata mediante il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA, al netto degli acquisti, e mediante i contributi comunitari documentati. Nel caso concreto, il valore risultante da euro 265.631 di volume d'affari, meno euro 249.487 di acquisti, maggiorato di euro 16.770 di contributi comunitari, ammontava a euro 32.914, superando la soglia di euro 30.000 prevista dall'art. 9, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020. Il TAR ha inoltre rilevato che il lavoratore era già stato assunto e remunerato, circostanza incompatibile con l'ipotesi di rapporto fittizio che le soglie mirano a prevenire. Ne consegue che, per le imprese agricole, non possono assumere autonoma rilevanza né il reddito imponibile né il costo della manodopera preesistente, sommato agli acquisti indicati nella dichiarazione IVA. Il diniego è stato annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce dei criteri indicati. Spese compensate, salvo rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La norma disciplina la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; la legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego è stata riconosciuta quando il provvedimento è diretto anche a lui e si fonda sulla sua situazione economica.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Lo Sportello unico [...] acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro [...] la verifica [...] della congruità del numero delle richieste presentate [...] in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve essere compiuta in rapporto alle esigenze concrete dell'impresa e agli obblighi retributivi e contributivi, secondo i criteri applicabili alle imprese agricole.
art. 9, comma 1, D.M. 27 maggio 2020
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
La soglia di capacità economica del datore di lavoro è fissata in euro 30.000 annui, ferma la disciplina specifica prevista per l'imprenditore agricolo.
art. 9, comma 4, D.M. 27 maggio 2020
Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
Per l'imprenditore agricolo la capacità economica deve essere valutata considerando il volume d'affari al netto degli acquisti e i contributi comunitari documentati; non rilevano autonomamente il reddito imponibile né il costo della manodopera preesistente sommato agli acquisti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni e i documenti presentati dall'interessato prima dell'adozione del diniego definitivo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento finale deve motivare adeguatamente la decisione e dare conto della valutazione degli elementi rilevanti acquisiti nel procedimento.
art. 60 c.p.a.
Sussistendo i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- Il datore di lavoro è legittimato a impugnare il diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato quando il provvedimento è rivolto anche a lui e si fonda sull'asserita insufficienza della sua capacità economica, poiché egli è direttamente inciso dall'atto ed è il soggetto in grado di rappresentare la propria situazione economico-finanziaria.
- Nella verifica della capacità economica di un imprenditore agricolo ai fini della conversione del permesso di soggiorno del lavoratore stagionale, devono essere considerati il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisti e i contributi comunitari documentati, secondo gli indici analitici specificamente previsti per l'attività agricola.
- Per l'imprenditore agricolo non è legittimo aggiungere al valore degli acquisti risultante dalla dichiarazione IVA il costo della manodopera preesistente, né attribuire autonoma rilevanza al reddito imponibile, quando la capacità economica deve essere calcolata secondo gli indici analitici speciali previsti dalla disciplina applicabile.
- Il superamento della soglia economica applicabile deve essere verificato mediante una valutazione sostanziale e coerente con la disciplina dell'impresa agricola, non attraverso l'applicazione esclusiva di un parametro formale incongruo rispetto ai dati economici prescritti dalla normativa.
- Quando l'interessato presenta osservazioni e documenti in risposta al preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve dar conto della loro effettiva valutazione; l'omessa considerazione degli elementi potenzialmente decisivi vizia la motivazione e l'istruttoria del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1231/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →