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Sentenza

Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della delibera n. 201 in data 11 febbraio 2026 – comunicata al Raggruppamento Lasa in data 16 febbraio 2026 – con la quale il Direttore Generale della ULSS n. 5 “Polesana” ha disposto l’aggiudicazione a favore del RTI Donati, della procedura di gara «per l’affidamento della progettazione esecutiva ed i lavori di adeguamento sismico ed antincendio dell’Ospedale di Rovigo mediante appalto integrato» – (CIG B78B66AC37), in ogni sua parte e, in particolare modo, nella parte in cui stabilisce che «ai sensi dell’art. 11, co. 2 del codice dei contratti, che il contratto collettivo di maggior tutela applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto svolto dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dell’art. 11 e all’allegato I.01 del Codice, è il seguente: F012»; - della delibera del Direttore generale n. 1606 del 30 dicembre 2025 di «Presa d’atto dei verbali di gara e contestuale attestazione dell’essere in corso il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’operatore economico stesso in sede di gara, nonché del verbale del 29.01.2026 di chiusura procedimento verifica anomalia»; - del verbale del 29 gennaio 2026 attestante che «il costo del personale dichiarato dalla RTI [aggiudicatario] in sede di gara per l’affidamento delle prestazioni in oggetto, per quanto verificabile, non è inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle ditte che operano nel settore di riferimento»; - del verbale della seduta 8 ottobre 2025 di ammissione del RTI Donati e del precedente verbale della seduta del 30 settembre 2025; - della graduatoria finale e dei verbali (e dei relativi allegati) sottostanti, ossia, tutti i verbali dell’anno 2025, ossia n. 1 del 19, 25 e 29 settembre 2025, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 rispettivamente del 8, 15, 21, 24 e 27 ottobre 2025, nn. 8, 9, 10, 11, 12, e 13, rispettivamente del 3, 11, 18, 21, 25 e 28 novembre 2025, nn. 14, 15 e 16, rispettivamente del 2 e del 5 dicembre 2025, nonché nn. 17 e 18 del 10 e 16 dicembre 2025 – questi ultimi recanti le graduatorie tecniche e tecniche ed economiche nella sola parte in cui collocano rispettivamente al primo e al secondo posto il RTI Donati e il RTI Sicea, invece di escluderli o postergali al RTI Lssa; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Azienda USLL n. 5 “Polesana” con il RTI aggiudicatario ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e del subentro nel medesimo del RTI Lasa; B) quanto al ricorso incidentale presentato in data 20 aprile 2026 da Sicea s.r.l., Ruffato Mario s.r.l. e Ferramenta Villafranca Siderurgica s.p.a. : - dei verbali di gara, compresi quelle relativi alle sedute pubbliche del 19, 25 e 29 settembre 2025, dell’8 ottobre 2025 e del 15 ottobre 2025, laddove hanno ammesso il RTI Lasa alla procedura di gara; - dei verbali nn. 6 e 8, laddove è stata valutata l’offerta tecnica del RTI Lasa in relazione al sub-criterio A.3 e di tutti i successivi e collegati verbali di valutazione delle offerte tecniche, compreso quello n. 17 di riparametrazione dei punteggi; - della graduatoria finale prevista dal verbale n. 18 e della deliberazione del direttore generale n. 1606 del 30 dicembre 2025, laddove ha preso atto dei verbali di gara; - della deliberazione del Direttore Generale di Azienda ULSS 5 Polesana n. 201 dell’11 febbraio 2026 di aggiudicazione della gara al RTI Donati e di tutti i verbali e atti di gara ad essa allegati e/o richiamati;

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a favore del RTI primo classificato e atti della procedura di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’Ospedale di Rovigo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente, terzo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione al RTI Donati e gli atti di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro. Ha contestato, nei confronti del RTI Donati, l’indicazione e l’equivalenza del CCNL applicato dalla mandante Comes, la mancata dichiarazione di equivalenza, l’insufficienza della verifica sui costi della manodopera, l’indeterminatezza e l’illegittimità della proposta relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio non compreso nel progetto posto a base di gara e l’inidoneità delle misure di self-cleaning adottate a seguito del rinvio a giudizio dell’amministratore unico. Nei confronti del RTI Sicea, originariamente secondo classificato e successivamente divenuto aggiudicatario in altro giudizio, ha dedotto l’illegittimità dell’indicazione del CCNL metalmeccanici da parte della mandante Ferramenta Villafranca, la non equivalenza delle tutele e la configurabilità di una falsa dichiarazione o di un grave illecito professionale; la carenza dei requisiti tecnico-professionali di progettazione, in particolare per la categoria E.10, per la non riconducibilità delle attività svolte nell’intervento “Mantova HUB” a servizi di progettazione analoghi; la mancata dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi; l’assenza o l’inadeguata indicazione del giovane professionista; e l’illegittima attribuzione di punteggio alla proposta di realizzazione di una cucina provvisoria nell’ambito del sub-criterio B.2. Il RTI Sicea ha proposto ricorso incidentale contro il punteggio attribuito al RTI Lasa per il sub-criterio A.3 e contro il possesso del requisito relativo al giovane professionista, impugnando in subordine la lex specialis.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, compensando le spese. In via preliminare ha rilevato che, dopo la sentenza resa in altro giudizio, il RTI Sicea era divenuto aggiudicatario; pertanto, il RTI Lasa, terzo classificato, avrebbe avuto un interesse concreto solo dimostrando l’illegittimità sia dell’aggiudicazione originaria al RTI Donati sia dell’ammissione o della posizione del RTI Sicea. Il motivo sul CCNL della mandante Ferramenta Villafranca è stato dichiarato inammissibile perché la verifica di equivalenza ex artt. 11, comma 4, e 102, comma 2, d.lgs. 36/2023 e Allegato I.01 è un potere tecnico-discrezionale da esercitare nei confronti dell’operatore individuato ai fini dell’aggiudicazione; inoltre, l’eventuale accoglimento avrebbe imposto soltanto l’avvio della verifica, senza garantire l’esclusione, sicché mancava un interesse concreto e attuale. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato: le lavorazioni OS18-A rappresentavano il 21% dell’importo complessivo e non raggiungevano la soglia del 30% prevista dall’art. 11, comma 2-bis, sicché non sussisteva l’obbligo della stazione appaltante di indicare un ulteriore CCNL, né era vietato all’operatore indicare un contratto diverso, ferma la verifica di equivalenza. L’erronea valutazione dell’equivalenza non è stata ritenuta, di per sé, una falsa dichiarazione rilevante come grave illecito professionale, trattandosi di un giudizio tecnico-valutativo e non dell’attestazione di un fatto storico. È stata respinta anche la censura sui requisiti di progettazione del RTI Sicea: le attività svolte da Open Building nell’intervento “Mantova HUB”, comprendenti aggiornamento della progettazione esecutiva, progettazione costruttiva, integrazione di migliorie e gestione BIM, avevano contenuto tecnico-professionale effettivo ed erano analoghe, in senso sostanziale e funzionale, ai servizi richiesti. Il nomen iuris di consulenza tecnica non era decisivo e rilevava il contenuto concreto delle prestazioni. Il valore spendibile era quello delle opere interessate dai servizi, non il compenso professionale. Non è stato ravvisato neppure un difetto di istruttoria o motivazione. È stata respinta la censura sul giovane professionista: l’ingegnere indicato dal RTI Sicea risultava inserito nel modello relativo alla struttura operativa e nel gruppo di lavoro dell’offerta tecnica. L’art. 39 dell’Allegato II.12 non impone l’attribuzione di un autonomo settore progettuale, formule sacramentali o una specifica qualificazione grafica; anche un ruolo di assistenza o supporto alla progettazione può essere sufficiente, purché non meramente materiale. Eventuali incompletezze descrittive sarebbero state comunque regolarizzabili mediante soccorso istruttorio. È stata infine ritenuta legittima l’attribuzione del punteggio alla proposta della cucina provvisoria: il sub-criterio B.2 comprendeva soluzioni organizzative e progettuali volte a minimizzare interferenze e disagi e a garantire la continuità delle attività ospedaliere durante i lavori. La proposta era quindi pertinente e rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione, senza alterare l’impostazione essenziale del progetto. Accertata l’infondatezza delle censure contro il RTI Sicea, è venuto meno l’interesse all’esame delle doglianze contro il RTI Donati. Il ricorso incidentale, diretto a paralizzare il ricorso principale, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    “In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni”

    Il comma 2-bis impone alla stazione appaltante di indicare un ulteriore CCNL per determinate prestazioni scorporabili solo quando ricorrono i presupposti, tra cui la soglia del 30%. Il mancato raggiungimento della soglia non vieta all’operatore di indicare un CCNL diverso da quello individuato per la prestazione prevalente, ferma la verifica di equivalenza.

  • art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’equivalenza del CCNL indicato dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante nell’ambito del subprocedimento previsto dalla disciplina dei contratti collettivi.

  • art. 102, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La verifica di equivalenza del contratto collettivo costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante nei confronti dell’operatore individuato ai fini dell’aggiudicazione.

  • Allegato I.01 d.lgs. 36/2023

    Disciplina i criteri e il procedimento di verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative dei contratti collettivi.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    L’erronea valutazione dell’equivalenza tra CCNL non integra automaticamente una falsa dichiarazione o un grave illecito professionale, poiché la dichiarazione esprime un giudizio tecnico-valutativo e non attesta necessariamente un fatto storico.

  • art. 39 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    “I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”

    La prescrizione deve essere interpretata in funzione dell’inserimento effettivo del giovane nel gruppo di progettazione; non impone formule sacramentali, l’attribuzione di un autonomo settore progettuale o una specifica veste formale, purché il giovane contribuisca alla progettazione e non svolga compiti meramente materiali.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Le carenze dichiarative o le imprecisioni formali relative alla rappresentazione del gruppo di lavoro, non incidendo sul contenuto dell’offerta tecnica e non traducendosi nella mancanza sostanziale del requisito, possono essere regolarizzate mediante soccorso istruttorio.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono richiamati per la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, non esaminata per il venir meno dell’interesse al ricorso principale.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Disciplinano la forma della sentenza e il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • La verifica di equivalenza del contratto collettivo indicato da un concorrente costituisce un subprocedimento tecnico-discrezionale rimesso alla stazione appaltante nei confronti dell’operatore individuato ai fini dell’aggiudicazione; il concorrente terzo non può ottenere, in assenza di un’utilità concreta e attuale, l’anticipazione giudiziale di tale verifica nei confronti di un operatore non aggiudicatario.
  • Quando le prestazioni scorporabili appartengono a una categoria diversa da quella prevalente ma non raggiungono la soglia del 30% prevista dall’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 36/2023, non sorge per la stazione appaltante l’obbligo di indicare un ulteriore CCNL nei documenti di gara. Tale circostanza non impedisce all’operatore economico di indicare un diverso CCNL, purché ne sia verificata l’equivalenza delle tutele.
  • L’erroneità della dichiarazione di equivalenza tra contratti collettivi non integra automaticamente una falsa dichiarazione rilevante come grave illecito professionale, poiché tale dichiarazione esprime un giudizio tecnico-valutativo e non necessariamente l’attestazione di un fatto storico falso.
  • Ai fini dei requisiti di capacità tecnico-professionale fondati su servizi analoghi, le prestazioni devono essere valutate secondo un criterio sostanziale e funzionale, non formalistico: possono rilevare attività specialistiche complementari alla progettazione, quali aggiornamento della progettazione esecutiva, progettazione costruttiva, integrazione di migliorie e sviluppo BIM, se dotate di effettivo contenuto tecnico-professionale e pertinenti al settore dell’affidamento.
  • Il requisito della presenza di un giovane professionista nel raggruppamento di progettazione è soddisfatto mediante l’effettivo inserimento del giovane nel gruppo incaricato della progettazione e non richiede formule sacramentali, l’attribuzione di un autonomo settore progettuale o una specifica qualificazione formale, purché l’attività non sia meramente materiale. Le eventuali incompletezze descrittive possono essere regolarizzate mediante soccorso istruttorio quando non manchi sostanzialmente il requisito.
  • Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un sub-criterio relativo alle modalità di espletamento della progettazione e al coordinamento della sicurezza può comprendere soluzioni organizzative dirette a minimizzare interferenze e disagi e a garantire la continuità funzionale di un presidio ospedaliero, purché non venga alterata l’impostazione essenziale del progetto posto a base di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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