Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -a) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Torino del -OMISSIS-, nella parte in cui ha approvato la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 (Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali) - s.s.d. MEDS-24/A (Statistica medica) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino; -b) della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino del -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 (Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali) - s.s.d. MEDS-24/A (Statistica medica) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino; -c) del decreto rettorale del-OMISSIS-pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Torino in pari data, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per un posto di Professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 (Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali) - s.s.d. MEDS-24/A (Statistica medica) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, ed è stata individuata quale candidata qualificata a ricoprire il predetto posto di Professore universitario di prima fascia la prof.ssa -OMISSIS-; -d) della relazione finale e delle schede di assegnazione dei punteggi ai due candidati redatti della commissione giudicatrice (nominata con decreto rettorale del -OMISSIS-della procedura valutativa per un posto di Professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 (Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali) - s.s.d. MEDS-24/A (Statistica medica) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino; -e) del verbale del -OMISSIS- della commissione giudicatrice (nominata con decreto rettorale del -OMISSIS-della procedura valutativa per un posto di Professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 (Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali) - s.s.d. MEDS-24/A (Statistica medica) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, con la quale la prof.ssa -OMISSIS- è stata individuata quale candidata maggiormente qualificata a ricoprire il predetto posto di Professore universitario di prima fascia; -f) della nota del -OMISSIS- con la quale il Rettore dell’Università di Torino ha respinto la richiesta di riesame dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione giudicatrice nel corso della seduta del 4.4.2025; -g) del verbale del 4.4.2025, n. 1, della commissione giudicatrice (nominata con decreto rettorale del 25.2.2025, n. 1846) della procedura valutativa per un posto di Professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 (Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali) - s.s.d. MEDS-24/A (Statistica medica) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, con la quale sono stati definiti i criteri di valutazione, nella misura in cui gli stessi sono lesivi degli interessi del ricorrente; -h) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto; per la declaratoria di inefficacia e/o l’annullamento del provvedimento, di cui non sono noti data ed estremi, con cui è stata disposta la chiamata della prof.ssa -OMISSIS- quale Professore universitario di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a rinnovare le operazioni di valutazione delle candidature alla luce dei motivi di ricorso, mediante la riconvocazione della commissione giudicatrice entro un termine prestabilito. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 12.12.2025: per l’annullamento, nella sola ipotesi di accoglimento dei motivi di impugnativa principale, della relazione finale del 20.06.2025 per il concorso per Professore/ssa universitario/a di prima fascia, n. 1 posto per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-24 - Statistica medica, igiene generale e applicata e scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico-ginecologiche e neonatali – s.s.d. MEDS-24/A (statistica medica), presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (Codice concorso: 198/PVO), nella sola parte in cui sono stati assegnati n. 96 punti (di cui n. 1 punto per l’attività didattica integrativa) alla candidata Prof.ssa -OMISSIS- e degli atti consequenziali (compreso il D. R. n. 8841/2025), nelle sole parti in cui sono stati assegnati n. 96 punti alla candidata Prof.ssa -OMISSIS-; della scheda analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio nella parte in cui la commissione ha assegnato n. 1 punto alla candidata -OMISSIS- per il criterio “2b) - attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti” ed ha assegnato un totale di n. 96 punti alla candidata -OMISSIS-; del verbale n. 1 del 04/04/2025 di definizione dei criteri di valutazione nella parte in cui: - per l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, non è stata prevista l’attribuzione di un punteggio/assegnazione di un peso ai seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti, partecipazioni a commissioni Erasmus e per le attività di orientamento e placement, - ove interpretato nel senso di valorizzare, per l’attività di (co)supervisione e predisposizione di tesi, esclusivamente i ruoli di relatore o co-relatore; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza: in via principale, a rinnovare le operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, rivalutando il profilo della candidata -OMISSIS- per i criteri 2.b e 3, emendando i vizi censurati in questa sede; in via di subordine, a rinnovare le operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, rivalutando l’intero profilo della candidata -OMISSIS- emendando i vizi censurati in questa sede; in via di ulteriore subordine, a rinnovare le operazioni di concorso a partire dalla definizione di nuovi criteri di valutazione, rivalutando i candidati al concorso ed emendando i vizi censurati in questa sede; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura valutativa e chiamata della candidata risultata vincitrice per un posto di professore universitario di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura valutativa per un posto di professore universitario di prima fascia, contestando la valutazione della candidata risultata vincitrice, che aveva ottenuto 96 punti contro i 93 attribuiti al ricorrente. Con il primo motivo ha dedotto violazione del bando, dei principi di imparzialità e buon andamento, degli artt. 1 e 6 della l. 241/1990 e dei criteri fissati dalla commissione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato la mancata attribuzione di cinque punti per l'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sostenendo di avere indicato nel curriculum di essere stato co-relatore di cinque tesi di specialità. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi a proprie pubblicazioni e a pubblicazioni della controinteressata, ritenute oggetto di giudizi analoghi. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha censurato i criteri di valutazione elaborati dalla commissione, tra cui l'accorpamento delle pubblicazioni in quartile Q2 e Q3, la mancata considerazione di finanziamenti e collaborazioni scientifiche, il peso attribuito alla presidenza dei corsi di laurea rispetto alla terza missione, il peso delle diciotto pubblicazioni e l'utilizzo dell'H index superiore alla soglia ASN. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta il punteggio di 96 punti e chiedendo la rinnovazione della procedura o la rivalutazione dei candidati nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, espressamente subordinato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale. Quanto alla mancata attribuzione dei punti per l'attività didattica integrativa, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione della commissione: il bando richiedeva un curriculum dettagliato e il ricorrente aveva indicato genericamente di essere stato co-relatore di cinque tesi, senza fornire titolo delle tesi, anno accademico e descrizione dell'attività concretamente svolta. Tali elementi erano invece stati indicati dalla controinteressata. La genericità del curriculum non imponeva all'amministrazione un'istruttoria officiosa integrativa, poiché prevalevano i principi di autoresponsabilità del candidato e di par condicio, nonché l'esigenza di non prestare soccorso valutativo a una domanda non adeguatamente compilata. È stata ritenuta sufficiente e non travisata la motivazione della commissione, che aveva evidenziato il difetto di specificità delle indicazioni. La censura sulla disparità di trattamento nelle pubblicazioni è stata respinta perché i giudizi complessivi sulle pubblicazioni della vincitrice rendevano non irragionevole l'attribuzione di 0,25 punti, mentre non imponevano l'attribuzione di analogo punteggio alle pubblicazioni del ricorrente. Le formule sintetiche utilizzate dalla commissione erano idonee a rendere comprensibile la ratio dei punteggi e non era esigibile un apparato motivazionale ulteriore, incompatibile con il principio di non aggravamento del procedimento. È stata respinta anche la censura sui criteri di valutazione. L'accorpamento delle pubblicazioni Q2 e Q3 è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e coerente con l'obiettivo di selezionare un candidato di elevata caratura scientifica. Le ulteriori contestazioni sono state ritenute in parte prive di adeguata dimostrazione dell'interesse concreto, non essendo stato chiarito come la modifica dei criteri avrebbe inciso sull'esito della procedura, e comunque non idonee a dimostrare un superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione. Le censure si collocavano entro un margine di opinabilità non sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Università e della controinteressata, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata dei professori universitari di prima fascia mediante procedura valutativa.
art. 3 del bando della procedura valutativa
curriculum dettagliato della propria attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/alle studenti/esse
Impone ai candidati di presentare un curriculum sufficientemente dettagliato ai fini della valutazione delle attività dichiarate.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato con riferimento ai principi generali dell'azione amministrativa, tra cui imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori e agli accertamenti del responsabile del procedimento; il TAR ha escluso che imponesse un'attività officiosa di integrazione di dichiarazioni curriculari generiche.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto sufficienti le motivazioni sintetiche della commissione, purché idonee a rendere comprensibile la ratio dei punteggi.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e alla par condicio nella selezione pubblica.
art. 3 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai principi di uguaglianza e non discriminazione nella valutazione dei candidati.
art. 25 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia dell'Università di Torino
Richiamato dalla controinteressata in relazione alla disciplina regolamentare della procedura di chiamata.
art. 26 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia dell'Università di Torino
Richiamato dalla controinteressata in relazione alla disciplina regolamentare della procedura di chiamata.
art. 28 del regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima fascia dell'Università di Torino
Richiamato dalla controinteressata in relazione alla disciplina regolamentare della procedura di chiamata.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie difensive in vista dell'udienza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura selettiva richiede un curriculum dettagliato, il candidato deve fornire indicazioni sufficientemente specifiche e verificabili sulle attività valutabili; la mera indicazione generica del ruolo svolto e di un dato numerico può legittimamente non consentire l'attribuzione del punteggio.
- In una procedura selettiva pubblica, l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'attività istruttoria officiosa per colmare lacune sostanziali o genericità della documentazione presentata dal candidato, quando ciò altererebbe i principi di autoresponsabilità e par condicio.
- Nelle valutazioni comparative caratterizzate da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare soltanto errori obiettivi, travisamenti, contraddizioni manifeste o valutazioni palesemente illogiche; non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione entro un ragionevole margine di opinabilità.
- Una motivazione sintetica della commissione giudicatrice è sufficiente quando, considerata nel suo complesso, consente di comprendere la ragione dell'attribuzione del punteggio; non è necessario un apparato argomentativo maggiore di quello indispensabile, in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento.
- La legittimità di un criterio di valutazione tecnico-scientifica va apprezzata verificando se esso sia manifestamente irragionevole o incoerente con la finalità della selezione; l'accorpamento di fasce qualitative contigue può essere legittimo se funzionale alla selezione di profili di elevata qualificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1231/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →