Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato della ricorrente alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 30/2006, identificato tramite cod. istanza 25TO07155
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato recapito via PEC dei documenti relativi al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendo in particolare la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il provvedimento finale, ove emesso. L'istanza contemplava sia il ritiro presso gli uffici della Questura sia il recapito presso la PEC del difensore, indicato quale rappresentante anche ai fini sostanziali. La Questura aveva comunicato che il provvedimento era stato emesso e aveva invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per il ritiro, senza negare espressamente la possibilità di consegna al rappresentante. La difesa della ricorrente aveva poi insistito per l'invio via PEC e aveva diffidato l'amministrazione, rimasta silente. Il ricorso era quindi diretto ad accertare il diritto di accesso e, in concreto, il diritto di ottenere la documentazione mediante invio alla PEC del difensore.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che non sussistesse un diniego espresso dell'accesso, poiché la Questura aveva comunicato l'avvenuta emissione del provvedimento e invitato la ricorrente al ritiro. Ha tuttavia rilevato che l'accesso non può considerarsi pienamente garantito senza la concreta consegna dei documenti e che la ricorrente poteva avvalersi di un rappresentante sostanziale nel procedimento. Considerato anche il silenzio dell'amministrazione sulla successiva richiesta di invio via PEC, il Collegio ha accolto la domanda e accertato il diritto della ricorrente a ricevere la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il provvedimento finale presso la PEC del difensore, anche ai fini della notificazione. L'amministrazione è stata ordinata a effettuare il recapito entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente aveva rifiutato a priori il fisiologico ritiro presso la Questura, anche tramite rappresentante, senza chiarire l'impossibilità di tale modalità, in contrasto con gli obblighi reciproci di buona fede e leale cooperazione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione favorevole del procedimento rientra tra i documenti oggetto dell'accesso richiesto.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale comprende, in termini sostanziali, il diritto a ottenere la concreta consegna o disponibilità dei documenti, non essendo sufficiente una risposta che non consenta l'effettiva acquisizione degli atti.
art. 10 d.lgs. 30/2006
La domanda di accesso riguardava gli atti del procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale non è pienamente soddisfatto dalla mera comunicazione dell'amministrazione circa l'esistenza o l'avvenuta adozione degli atti, ma richiede che l'interessato possa concretamente ottenerne la consegna o la disponibilità.
- Quando l'interessato ha conferito al difensore una rappresentanza sostanziale nel procedimento di accesso, l'amministrazione deve considerare la possibilità di consegnare o recapitare la documentazione al rappresentante, salvo specifiche ragioni ostative.
- In presenza di una risposta amministrativa favorevole all'accesso ma non chiara sulle modalità di consegna, il successivo silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di recapito della documentazione può essere sindacato dal giudice quando impedisca, in concreto, la piena fruizione del diritto di accesso.
- L'esercizio del diritto di accesso e le relative modalità devono essere governati da buona fede e leale cooperazione reciproca; il riconoscimento del diritto può accompagnarsi alla compensazione delle spese quando il ricorrente abbia rifiutato senza adeguata giustificazione una modalità fisiologica di ritiro offerta dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1231/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →