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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato della ricorrente alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 30/2006, identificato tramite cod. istanza 25TO07155

Giustizia amministrativa202600565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancato recapito via PEC dei documenti relativi al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendo in particolare la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il provvedimento finale, ove emesso. L'istanza contemplava sia il ritiro presso gli uffici della Questura sia il recapito presso la PEC del difensore, indicato quale rappresentante anche ai fini sostanziali. La Questura aveva comunicato che il provvedimento era stato emesso e aveva invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per il ritiro, senza negare espressamente la possibilità di consegna al rappresentante. La difesa della ricorrente aveva poi insistito per l'invio via PEC e aveva diffidato l'amministrazione, rimasta silente. Il ricorso era quindi diretto ad accertare il diritto di accesso e, in concreto, il diritto di ottenere la documentazione mediante invio alla PEC del difensore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non sussistesse un diniego espresso dell'accesso, poiché la Questura aveva comunicato l'avvenuta emissione del provvedimento e invitato la ricorrente al ritiro. Ha tuttavia rilevato che l'accesso non può considerarsi pienamente garantito senza la concreta consegna dei documenti e che la ricorrente poteva avvalersi di un rappresentante sostanziale nel procedimento. Considerato anche il silenzio dell'amministrazione sulla successiva richiesta di invio via PEC, il Collegio ha accolto la domanda e accertato il diritto della ricorrente a ricevere la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il provvedimento finale presso la PEC del difensore, anche ai fini della notificazione. L'amministrazione è stata ordinata a effettuare il recapito entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente aveva rifiutato a priori il fisiologico ritiro presso la Questura, anche tramite rappresentante, senza chiarire l'impossibilità di tale modalità, in contrasto con gli obblighi reciproci di buona fede e leale cooperazione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione favorevole del procedimento rientra tra i documenti oggetto dell'accesso richiesto.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale comprende, in termini sostanziali, il diritto a ottenere la concreta consegna o disponibilità dei documenti, non essendo sufficiente una risposta che non consenta l'effettiva acquisizione degli atti.

  • art. 10 d.lgs. 30/2006

    La domanda di accesso riguardava gli atti del procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale non è pienamente soddisfatto dalla mera comunicazione dell'amministrazione circa l'esistenza o l'avvenuta adozione degli atti, ma richiede che l'interessato possa concretamente ottenerne la consegna o la disponibilità.
  • Quando l'interessato ha conferito al difensore una rappresentanza sostanziale nel procedimento di accesso, l'amministrazione deve considerare la possibilità di consegnare o recapitare la documentazione al rappresentante, salvo specifiche ragioni ostative.
  • In presenza di una risposta amministrativa favorevole all'accesso ma non chiara sulle modalità di consegna, il successivo silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di recapito della documentazione può essere sindacato dal giudice quando impedisca, in concreto, la piena fruizione del diritto di accesso.
  • L'esercizio del diritto di accesso e le relative modalità devono essere governati da buona fede e leale cooperazione reciproca; il riconoscimento del diritto può accompagnarsi alla compensazione delle spese quando il ricorrente abbia rifiutato senza adeguata giustificazione una modalità fisiologica di ritiro offerta dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentalePermesso di soggiorno
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanza
IstitutiBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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