Cassazione Civile, Ordinanza n. 27033/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della società, contestando maggiori ricavi e redditi d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, sulla base di verifiche fiscali e p.v.c. che avevano evidenziato omessa dichiarazione di componenti positivi per euro 192.943,00 e indebita deduzione di costi non inerenti o non di competenza per euro 57.815,00. In autotutela l'Ufficio aveva poi rideterminato al ribasso la maggiore IVA, applicando l'aliquota agevolata del 4% per il settore editoria. La società aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello perché mero richiamo delle ragioni già svolte in primo grado; 2) violazione degli artt. 15 e 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973, art. 109 d.P.R. 917/1986 e artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse ignorato gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento e non avesse valutato l'incidenza delle irregolarità contabili sulla complessiva inattendibilità della contabilità e sulla ricostruzione induttiva dei ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso che la CTR avesse pronunciato una vera inammissibilità dell'appello: i giudici regionali avevano comunque deciso nel merito, esprimendo solo un giudizio di sostanziale genericità e implausibilità dell'appello. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, tuttavia nel caso concreto l'Agenzia non aveva fornito un adeguato riscontro fattuale sui presupposti dell'accertamento e sul metodo di calcolo adottato (in particolare sul ricarico, sulla omogeneità o disomogeneità dei beni, sulla selezione dei campioni e sulla concreta determinazione dei maggiori ricavi). Le censure dell'Ufficio sono state ritenute generiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese perché la contribuente era rimasta intimata e risultava vittoriosa nel merito; escluso anche il doppio contributo per la natura pubblica della ricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata dall'Ufficio per fondare l'accertamento induttivo; la Corte, nel ragionamento, ribadisce che l'accertamento analitico-induttivo richiede presupposti fattuali idonei a sorreggerlo e un metodo di calcolo verificabile.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte lo richiama come base dell'accertamento analitico-induttivo e afferma che è legittimo anche con contabilità formalmente corretta se complessivamente inattendibile, purché supportato da elementi presuntivi e da criteri di ricostruzione coerenti.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la necessaria specificità dei motivi di appello nel processo tributario.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che l'appello fosse aspecifico; la Corte rileva che la CTR non aveva in realtà dichiarato inammissibile l'appello, ma ne aveva valutato nel merito la genericità.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma citata nel secondo motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo in tema di deducibilità/competenza dei costi; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tale norma.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo; non viene fornita nel testo una specifica interpretazione autonoma.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo; non viene fornita nel testo una specifica interpretazione autonoma.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo; non viene fornita nel testo una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente utilizzato anche quando le scritture contabili siano formalmente regolari, se nel complesso risultano inattendibili e se l'Ufficio dispone di elementi presuntivi idonei a ricostruire i maggiori ricavi.
- Quando l'Ufficio ricostruisce i ricavi con il metodo del ricarico, deve indicare in modo verificabile i presupposti fattuali e il criterio concreto adottato, tenendo conto dell'omogeneità o disomogeneità dei beni e della correttezza della media utilizzata.
- Le censure in cassazione contro la valutazione del giudice di merito sono infondate se si risolvono in affermazioni generiche o non confrontate con i dati fattuali posti a base dell'accertamento.
- Non vi è violazione dell'art. 342 c.p.c. o dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 quando il giudice di appello, pur criticando la scarsa specificità dell'impugnazione, decide comunque nel merito la controversia.
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