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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. Il giudice di merito aveva accolto la domanda della professionista, dichiarando insussistente l'obbligo di iscrizione e il correlato obbligo contributivo, ritenendo che non fosse stato provato dall'ente previdenziale l'esercizio abituale dell'attività professionale. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della normativa sull'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che l'iscrizione all'albo e l'inserimento in un'attività autonomamente organizzata fossero già indici dell'abitualità dell'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il punto decisivo è l'accertamento in fatto del carattere abituale o occasionale dell'attività libero-professionale; tale accertamento può essere sostenuto da indizi come l'iscrizione all'albo, la partita IVA o l'organizzazione dell'attività, ma nessuno di questi elementi è di per sé decisivo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato il reddito inferiore a 5.000 euro e l'assenza di ulteriori prove offerte dall'ente previdenziale. La censura dell'ente, tuttavia, mirava a sollecitare una diversa valutazione degli indici fattuali, non consentita in sede di legittimità nei termini prospettati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la controparte non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è collegato all'esercizio abituale della professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato quale base normativa del sistema contributivo, senza specifiche ulteriori affermazioni autonome nella decisione.

  • art. 21, comma 8, L. n. 247/2012

    Richiamato nel quadro normativo sull'attività professionale forense e sui relativi obblighi previdenziali.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    Richiamato nel complesso delle disposizioni in materia di contribuzione alla Gestione separata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non è idonea a contestare un accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'accertamento dell'abitualità è questione di fatto e può essere censurato solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'effettivo esercizio abituale dell'attività libero-professionale, non essendo sufficiente il solo dato formale dell'iscrizione all'albo.
  • Il superamento della soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante per l'attività autonoma occasionale, ma non è il parametro decisivo quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abitualità possono assumere rilievo indizi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, ma nessuno di essi ha valore univoco o automatico.
  • Una censura che contesti la valutazione degli indici di abitualità compiuta dal giudice di merito attacca un accertamento di fatto e non è proponibile come semplice violazione di legge in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dei dati fattuali, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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