Cassazione Civile, Ordinanza n. 27011/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito per contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2005-12/2011. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritti i contributi maturati prima del quinquennio anteriore alla notifica dell'avviso, assumendo che la prescrizione decorresse dalla scadenza del pagamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e di altre norme in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato l'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito da parte dell'obbligato, desumibile dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2006, 2007 e 2008, documentalmente prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura nuova, poiché il ricorrente non ha indicato in modo autosufficiente se e come la questione dell'interruzione della prescrizione fosse stata già dedotta nel giudizio di merito, né l'atto processuale in cui ciò era avvenuto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui dalle dichiarazioni dei redditi non si desume, di per sé, una ricognizione dell'esistenza del debito contributivo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La censura è stata formalmente proposta per violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza.
violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
La norma è richiamata per contestare il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Viene richiamata come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone questioni di fatto o di diritto già discusse in merito deve essere specificamente autosufficiente, con indicazione puntuale dell'atto in cui la questione è stata dedotta; in difetto, il motivo è inammissibile per novità.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione dei contributi previdenziali, non ogni dichiarazione fiscale vale quale riconoscimento del debito: la ricognizione deve risultare in modo inequivoco dal contenuto dell'atto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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