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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento alla Gestione separata di una professionista forense per l'anno 2009. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo di iscrizione, rilevando che il reddito professionale percepito nell'anno era inferiore a 5.000 euro e che l'INPS non aveva dimostrato la natura abituale dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di varie disposizioni sulla Gestione separata e sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla cassa l'obbligo contributivo sussiste quando l'attività sia abituale, mentre la soglia di 5.000 euro rileverebbe solo per il lavoro autonomo occasionale. Ha inoltre dedotto che la corte d'appello avrebbe trascurato indici di abitualità quali la titolarità di partita IVA e la mancata indicazione del reddito tra quelli diversi nel modello Unico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS mirasse a contestare la valutazione di fatto compiuta dalla corte territoriale in ordine al requisito dell'abitualità dell'attività libero-professionale, valutazione che non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi ristretti. Ha richiamato la propria giurisprudenza più recente secondo cui, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ciò che conta è il carattere abituale o occasionale dell'attività; la soglia di 5.000 euro è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, ma non quando l'attività sia abituale. Ha compensato le spese per la novità della questione e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    disciplina l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti non coperti da cassa di categoria, collegandolo all'esercizio abituale dell'attività

  • art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011

    è richiamato dall'INPS come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, ma la Corte ribadisce che il nodo decisivo resta l'abitualità dell'attività

  • art. 21, comma 8, L. 247/2012

    richiamato nel ricorso a sostegno dell'obbligo contributivo dei professionisti forensi non iscritti alla cassa

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003

    disciplina il lavoro autonomo occasionale e non è ritenuto decisivo quando l'attività sia abituale

  • art. 1, D.P.R. 633/1972

    la titolarità della partita IVA è indicata come elemento compatibile con l'esercizio di attività professionale

  • art. 5, D.P.R. 633/1972

    definisce l'esercizio di arti e professioni come attività svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte osserva che la questione investe un accertamento di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è il solo possibile veicolo del sindacato di legittimità sull'accertamento del requisito di abitualità, entro i limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, il criterio decisivo è il carattere abituale dell'attività libero-professionale, non la sola entità del reddito prodotto.
  • La soglia di euro 5.000 rileva come presupposto per il lavoro autonomo occasionale, ma non è di per sé decisiva quando l'attività presenti i caratteri dell'abitualità.
  • L'iscrizione all'albo, la titolarità della partita IVA e l'organizzazione dell'attività sono elementi indiziari dell'abitualità, ma nessuno di essi ha valore dirimente da solo; il giudizio richiede una valutazione complessiva del fatto.
  • La contestazione in cassazione della valutazione degli indici di abitualità non integra una violazione di legge, ma investe un accertamento di fatto censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Quando la questione trattata è nuova e la giurisprudenza di legittimità si è consolidata solo recentemente, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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