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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un'azienda sanitaria regionale con un lavoratore, cui il giudice di primo grado aveva negato la conversione del rapporto a tempo indeterminato ma aveva riconosciuto un risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti, ritenendo carente la causale delle assunzioni a termine rispetto alle esigenze effettive. La Corte d'appello ha confermato il risarcimento, liquidandolo in sei mensilità della retribuzione globale di fatto, valorizzando anche la proroga dei contratti come indice di precarizzazione. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire, sostenendo che la successiva partecipazione del lavoratore a una procedura di stabilizzazione e la sua assunzione a tempo indeterminato avrebbero escluso o reso inattuale il danno; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo all'inesistenza o inattualità del danno eurounitario; 3) motivazione apparente e violazione/falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., per non avere esaminato l'eccezione di compensatio lucri cum damno in relazione al vantaggio derivante dall'accesso a una procedura agevolata di pubblico impiego.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che il danno da precarizzazione conseguente all'abusiva reiterazione di contratti a termine viene meno solo quando la stabilizzazione sia effettivamente ricollegabile, con nesso di causa-effetto, alla successione dei contratti a termine; la mera possibilità di accedere a procedure riservate o la partecipazione a procedure concorsuali straordinarie non escludono di per sé il danno, specie se l'immissione in ruolo dipende dal superamento di prove comparative e dunque dai meriti del candidato. Nel caso concreto, la procedura di stabilizzazione richiamata dalla ricorrente era fondata su procedure concorsuali straordinarie, sicché non valeva a escludere il risarcimento già riconosciuto. Conseguentemente la Corte ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di interesse ad agire, ma ritenuto infondato nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per asserita omessa pronuncia, censura disattesa

  • art. 1223 c.c.

    invocato per sostenere l'eccezione di compensatio lucri cum damno, non accolta

  • art. 1, comma 543, L. 208/2015

    richiamato come base della procedura di stabilizzazione, ritenuta non idonea ad escludere il danno poiché basata su procedure concorsuali straordinarie

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine non è escluso dalla sola esistenza di una procedura di stabilizzazione o dalla mera possibilità di accedervi: occorre che la stabilizzazione sia effettiva e causalmente collegata alla successione dei contratti a termine.
  • Se l'immissione in ruolo avviene tramite procedure comparative o concorsuali straordinarie, l'assunzione dipende dai meriti del candidato e si interrompe il nesso di stretta causalità tra pregressa precarizzazione e successiva stabilizzazione, con conseguente irrilevanza automatica della procedura ai fini escludenti del danno solo quando tale nesso non sia dimostrato.
  • L'eccezione di compensatio lucri cum damno non può essere accolta in via astratta: il vantaggio addotto deve incidere realmente e causalmente sulla stessa posta di danno che si assume risarcibile.
  • In materia di precarizzazione del rapporto di lavoro a termine, il giudice deve verificare concretamente se la successiva stabilizzazione sia effetto della serie di contratti abusivamente reiterati oppure di un autonomo meccanismo selettivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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