Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale aveva notificato un avviso di addebito per contributi previdenziali asseritamente omessi con riferimento all'anno 2009, relativi alla gestione separata. Il giudizio di merito era stato definito accogliendo l'opposizione dell'iscritto, poi confermata in appello, sulla base della ritenuta prescrizione del credito contributivo. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e delle norme sulla prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo che il termine non dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento dei contributi ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l'ente sarebbe posto in condizione di esercitare il proprio diritto. Il secondo motivo non è stato esaminato, poiché ritenuto assorbito dal rigetto del primo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale è solo una esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Conseguentemente, una volta confermata l'estinzione per prescrizione dei contributi, l'esame dell'altro motivo è stato dichiarato superfluo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
viene richiamato quale norma processuale per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; in materia di contributi della gestione separata il dies a quo coincide con la scadenza del pagamento e non con la dichiarazione dei redditi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione dei redditi del titolare della posizione assicurativa è una mera esternazione di scienza e non integra il presupposto costitutivo del credito contributivo ai fini del decorso della prescrizione.
- Quando il primo motivo di ricorso è infondato e la decisione di merito è corretta per intervenuta prescrizione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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