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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto nell'ambito di un progetto comunale di contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali. Il collaboratore aveva chiesto il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di compenso, sostenendo che la clausola del disciplinare di incarico prevedesse un corrispettivo pari al 20% delle somme accertate come evase o elusive, senza necessità che il Comune avesse effettivamente riscosso tali importi. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del Comune al decreto ingiuntivo; la corte d'appello aveva confermato, interpretando il disciplinare e la delibera comunale nel senso che il compenso fosse subordinato alla riscossione effettiva degli importi. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., per avere il giudice di merito interpretato il contratto in modo meramente letterale, senza valorizzare il comportamento successivo delle parti, l'unità del regolamento contrattuale, la buona fede interpretativa e il criterio di interpretazione più favorevole alla natura del contratto, sostenendo anche l'incompatibilità di una lettura aleatoria del compenso con l'impegno orario previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul comportamento successivo delle parti fosse inammissibile perché proposta senza specificare dove e come tali fatti fossero stati dedotti nei gradi di merito; ha inoltre considerato non decisivi i rilievi sulla clausola che descriveva l'oggetto dell'incarico, poiché la motivazione della corte territoriale restava sorretta da una lettura complessiva del disciplinare e della delibera comunale. La Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione secondo cui il compenso riguardasse gli introiti effettivamente rivenienti dall'attività svolta, anche alla luce del riferimento all'assenza di costi per l'ente e del criterio di conservazione del contratto. Ha poi affermato che i criteri degli artt. 1366 e 1369 c.c. sono sussidiari e non possono scalfire un'interpretazione già ricostruita mediante i criteri principali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge in materia di interpretazione contrattuale; la Corte però rileva che alcune censure involgono profili di fatto non specificamente dedotti nei gradi di merito.

  • art. 1362 c.c.

    il criterio letterale va coordinato con gli altri canoni ermeneutici e con il comportamento complessivo delle parti, ma la relativa censura è inammissibile se il fatto storico invocato non risulta specificamente allegato nei precedenti gradi.

  • art. 1363 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve essere unitaria e non limitata a una singola clausola, ma nel caso concreto la lettura complessiva del disciplinare e della delibera non è stata superata dalle doglianze del ricorrente.

  • art. 1366 c.c.

    il criterio della buona fede interpretativa ha portata sussidiaria e non può prevalere quando il significato negoziale obiettivo risulti già ricostruito con altri canoni.

  • art. 1367 c.c.

    la Corte richiama il criterio di conservazione del contratto per preferire l'interpretazione che salva la validità del rapporto inter partes.

  • art. 1369 c.c.

    il criterio secondo la natura e l'oggetto del contratto ha natura sussidiaria e non può inficiare un'interpretazione già fondata su dati letterali e sistematici del testo negoziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta di decisione del relatore.

  • art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis del d.p.r. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo da versare in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il giudice può valorizzare il testo negoziale nel suo complesso, la coerenza tra le clausole e il contesto documentale; la lettura di una singola clausola non può essere isolata dal regolamento contrattuale unitario.
  • Le doglianze che intendano fondarsi su comportamenti successivi delle parti in esecuzione del contratto sono inammissibili in cassazione se non si specifica se e dove tali fatti siano stati introdotti e discussi nei giudizi di merito.
  • I criteri ermeneutici di buona fede e di interpretazione secondo natura e oggetto del contratto hanno funzione sussidiaria: non possono ribaltare un significato negoziale già ricostruito in modo plausibile mediante i criteri principali.
  • Il criterio di conservazione del contratto impone, tra più possibili letture, di preferire quella che consenta di mantenere valida la pattuizione, quando compatibile con il testo negoziale.
  • Se la clausola collega il compenso agli "introiti" o ad altre espressioni che evocano entrate effettive, è legittima l'interpretazione che subordina il pagamento alla riscossione e non al solo accertamento del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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