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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16634/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore agricolo aveva ottenuto un contributo regionale per realizzare fabbricati, acquistare arredi e attrezzature e allestire spazi destinati all'attività agrituristica. La Provincia aveva poi disposto la decadenza dal contributo, ritenendo che l'immobile non fosse stato effettivamente destinato all'attività per cui il beneficio era stato concesso, che vi fosse stata distrazione delle somme dalle finalità previste e che non fossero stati rispettati gli obblighi connessi al vincolo di destinazione. Il beneficiario aveva impugnato il provvedimento sostenendo di avere adempiuto agli impegni assunti, di aver avuto difficoltà nell'avvio dell'attività per cause esterne, di non aver destinato la struttura ad abitazione e di avere comunque svolto attività agrituristiche, anche ricreative e culturali. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme processuali per avere la corte d'appello valorizzato anche l'alienazione di una porzione dell'immobile, circostanza non indicata nel provvedimento di decadenza e introdotta solo in giudizio; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme regionali sulla nozione di attività agrituristica, degli artt. 2697 e 2702 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la disciplina non richiedeva necessariamente lo svolgimento congiunto di tutte le attività elencate e che il verbale di sopralluogo non poteva avere piena efficacia probatoria senza la sua sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che l'eventuale alienazione parziale dell'immobile non potesse essere presa in considerazione quale nuova ragione di revoca non contenuta nel provvedimento amministrativo; tuttavia ha osservato che tale circostanza era stata solo una delle ragioni richiamate dalla corte territoriale, la quale aveva fondato la legittimità della revoca soprattutto su elementi già ricompresi nella motivazione del provvedimento impugnato. Ha poi confermato che la corte d'appello aveva correttamente accertato, sulla base delle prove raccolte, la mancata destinazione dell'immobile all'attività agrituristica e la conseguente distrazione del contributo dalle finalità per cui era stato concesso. Ha inoltre chiarito che la normativa regionale sull'agriturismo conteneva un'elencazione esemplificativa di attività e non richiedeva necessariamente la contestuale prestazione di tutte, ma ciò non scalfiva l'accertamento concreto compiuto nel caso. Infine ha attribuito piena efficacia probatoria al verbale di sopralluogo redatto da pubblici funzionari, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. e ritenendo non necessaria la sottoscrizione del dichiarante per la prova delle dichiarazioni rese in loro presenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alla valorizzazione di fatti non contenuti nel provvedimento amministrativo

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contenuto dell'atto di appello e limiti delle contestazioni

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte afferma che non possono essere dedotti in appello fatti nuovi o nuove eccezioni a integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    la motivazione del provvedimento amministrativo di revoca o decadenza deve contenere la puntuale contestazione dei fatti posti a fondamento della decisione, a tutela del diritto di difesa del beneficiario

  • art. 18 L.R. Emilia-Romagna 28 giugno 1994, n. 26

    individua le cause di revoca delle agevolazioni finanziarie in materia agricola, tra cui la mancata realizzazione dell'iniziativa e la distrazione del contributo dalle finalità originarie

  • art. 19 L.R. Emilia-Romagna 28 giugno 1994, n. 26

    richiamato come parte del quadro normativo applicabile al rapporto di concessione del contributo

  • art. 2 L.R. Emilia-Romagna 28 giugno 1994, n. 26

    definisce l'attività agrituristica come attività di ricezione e ospitalità, con elencazione esemplificativa delle modalità di svolgimento

  • art. 3 L.R. Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 4

    la nuova disciplina conferma che le attività agrituristiche possono essere svolte anche disgiuntamente

  • art. 18 L.R. 1997, n. 15

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo quale norma che disciplinerebbe la revoca o i presupposti del provvedimento contestato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che l'onere di provare i fatti estintivi del diritto al contributo grava sull'ente erogatore

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare efficacia probatoria al verbale non sottoscritto; la Corte valorizza invece l'art. 2700 c.c. per l'atto pubblico

  • art. 2700 c.c.

    il verbale di sopralluogo redatto da funzionari pubblici ha efficacia di atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti in loro presenza e delle dichiarazioni rese in loro presenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento di revoca o decadenza da contributi pubblici, l'ente erogatore deve provare i fatti estintivi del diritto al beneficio e tali fatti devono essere specificamente indicati nel provvedimento impugnato, così da consentire una difesa effettiva del destinatario.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante nuovi fatti o nuove ragioni poste a fondamento della revoca; l'integrazione postuma è ammessa solo se ricavabile dagli atti del procedimento o tramite un autonomo atto di convalida, non attraverso scritti difensivi.
  • Ai fini della legittimità della revoca di agevolazioni pubbliche per mancato rispetto del vincolo di destinazione, il giudice può valorizzare gli elementi istruttori che dimostrino la mancata concreta utilizzazione del bene per le finalità finanziate e la conseguente distrazione del contributo.
  • Quando la disciplina settoriale definisce un'attività mediante un'elencazione esemplificativa di prestazioni, non è necessario che tutte siano svolte cumulativamente; tuttavia resta decisivo verificare se, in concreto, l'iniziativa finanziata sia stata effettivamente realizzata secondo la finalità pubblica perseguita.
  • Un verbale di sopralluogo redatto da funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese in loro presenza, senza che sia necessaria la sottoscrizione della persona dichiarante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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