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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16623/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune e di una società immobiliare per i danni derivanti dal rilascio di una concessione edilizia e dalla successiva realizzazione di un fabbricato e di opere di contenimento edificate in prossimità del confine con il fondo dell'attrice, in asserita violazione delle distanze legali. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione solo verso il Comune e ha accolto parzialmente la domanda contro la società, riconoscendo il danno patrimoniale. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo inammissibili alcune censure nuove e ritenendo provata la lesione del godimento del fondo, con liquidazione del danno ancorata anche ai costi di demolizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe pronunciato ultra petita richiamando norme urbanistiche locali non dedotte e che, in ogni caso, le distanze sarebbero state rispettate secondo la sola norma codicistica invocata; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe confermato un risarcimento per un pregiudizio diverso da quello domandato dall'attrice; 3) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il danno fosse stato ritenuto esistente e quantificato senza adeguata prova e con motivazione meramente apparente, ancorata al costo di demolizione senza spiegazione del criterio seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo e accolto il terzo motivo. In particolare ha ritenuto che la censura di ultrapetizione era tardiva e comunque infondata, perché la domanda ex art. 873 c.c. richiama per sua natura anche le norme locali sulle distanze maggiori; ha reputato nuova e quindi inammissibile la doglianza relativa alla supposta divergenza tra petitum risarcitorio e danno riconosciuto; ha invece ritenuto fondato il vizio di motivazione sulla statuizione relativa al danno, qualificando la decisione d'appello come motivazione apparente o meramente apodittica, incapace di spiegare perché il danno da ridotta amenità e godimento del fondo dovesse coincidere con il costo di demolizione. Accolto il terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La domanda di rispetto delle distanze legali ai sensi di questa norma implica il rinvio anche alle norme urbanistiche locali che prevedano distanze maggiori; pertanto il giudice di merito non pronuncia oltre la domanda se applica tali regole locali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera entro i limiti della devoluzione in appello; il vizio di ultrapetizione del primo giudice non può essere rilevato in appello se non dedotto con specifico motivo, e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; è censurabile in cassazione la motivazione solo apparente o meramente di stile, che non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Pur potendo il giudice ricorrere a presunzioni e criteri equitativi nella quantificazione del danno, deve comunque spiegare il criterio adottato e il nesso tra pregiudizio e somma liquidata; non è sufficiente un richiamo apodittico a parametri privi di giustificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione di legge; la Corte ha scrutinato i primi e terzi motivi come censure di violazione/falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione, ammettendo il controllo solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, tra cui la motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    È la norma processuale che esprime il requisito della motivazione della sentenza; nel caso concreto la censura è stata letta come attinente alla sua violazione, pur essendo stata formalmente richiamata solo l'art. 111 Cost.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il thema decidendum è delimitato dai motivi specifici di gravame: questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo rilievi officiosi.
  • La domanda di accertamento della violazione delle distanze ex art. 873 c.c. comprende anche il richiamo alle norme locali che impongano distanze maggiori; l'applicazione di tali regole non integra, di per sé, ultrapetizione.
  • La censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se in cassazione si prospetta una questione nuova non trattata nei precedenti gradi e non specificamente localizzata negli atti di merito.
  • In tema di danno da violazione delle distanze legali, il giudice può fare ricorso a presunzioni e a criteri equitativi, ma deve indicare un percorso argomentativo intellegibile che colleghi il pregiudizio riconosciuto al criterio di liquidazione adottato.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione o si risolve in affermazioni apodittiche e standardizzate; in tal caso ricorre un vizio denunciabile in cassazione.
  • La liquidazione del danno non può essere ancorata in modo arbitrario a un parametro (come il costo di demolizione) senza spiegare perché esso sia pertinente rispetto al pregiudizio da perdita di amenità o di pieno godimento del fondo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàDanno da prodotto difettosoImpunagnazioniCompravendita immobiliare
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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