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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2009

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna l’agriturismo, l’ospitalità rurale familiare, i club di eccellenza e le fattorie didattiche, definendo requisiti, limiti di ospitalità e ristorazione, procedure autorizzative, controlli, sanzioni e contributi. Prevede anche norme transitorie per le attività già avviate e, per l’anno 2020, un intervento straordinario di sostegno liquidità per imprese agrituristiche e multifunzionali colpite dal Covid-19.

Disciplina dell'agriturismo e delle fattorie didattiche in Emilia-Romagna

Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole in Emilia-Romagna

La legge regola, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, l’attività agrituristica, le attività connesse, le fattorie didattiche, i club di eccellenza e alcune misure di sostegno e controllo. Il provvedimento mira a valorizzare il patrimonio rurale e a favorire la multifunzionalità delle imprese agricole.

Finalità e obiettivi generali

La disciplina è orientata a tutelare e valorizzare le risorse territoriali, sostenere la permanenza delle attività umane nelle aree rurali e montane, promuovere il mantenimento dell’attività agricola e forestale, recuperare il patrimonio edilizio rurale e incentivare produzioni tipiche, qualità agroalimentare, educazione al mondo agricolo e iniziative di valorizzazione dei prodotti e servizi aziendali.

Riparto di funzioni tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni

La Regione esercita funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento. La Giunta regionale definisce, con appositi atti, criteri, procedure amministrative, controlli e modulistica per l’esercizio dell’agriturismo e delle fattorie didattiche.

Le Province e le Comunità montane svolgono funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole e agrituristiche nel proprio territorio; le Province rilasciano l’abilitazione, il certificato di connessione e gestiscono l’elenco degli operatori, oltre agli adempimenti su prezzi e statistiche. I Comuni svolgono controlli e funzioni amministrative sullo svolgimento delle attività.

Agriturismo: definizione e attività ammesse

L’agriturismo consiste in attività di ricezione e ospitalità svolte in azienda da imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, in rapporto di connessione con coltivazione, allevamento e silvicoltura.

Sono ricomprese, anche separatamente:

  • ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta;
  • somministrazione di pasti e bevande;
  • degustazioni di prodotti aziendali e mescita dei vini;
  • attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.

Possono operare anche le cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo regionale, nell’ambito della disciplina agricola. Sono ammessi come addetti l’imprenditore, i familiari e i lavoratori dipendenti; in via limitata anche soggetti esterni per attività occasionali di intrattenimento o animazione legate alla valorizzazione del patrimonio rurale.

Connessione con l’attività agricola

L’attività agrituristica deve restare connessa e complementare a quella agricola, che deve rimanere prevalente. La prevalenza è misurata in giornate di lavoro: l’attività agricola è prevalente quando le giornate necessarie per essa superano quelle richieste per l’agriturismo. La determinazione tiene conto di particolari condizioni territoriali, socio-economiche e delle tecniche colturali adottate.

Limiti dell’ospitalità agrituristica

L’ospitalità è ammessa fino a:

  • 12 camere ammobiliate e 8 piazzole in spazi aperti;
  • 18 camere e 15 piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette, nei siti Natura 2000 e nei territori montani indicati dalla legge.

In generale non possono essere previsti mediamente più di 3 posti letto per camera. Le camere possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti entro i limiti previsti. Le piazzole devono essere attrezzate e senza strutture fisse.

Le aziende aderenti da almeno tre anni a un Club di eccellenza possono ottenere una deroga fino a 5 camere aggiuntive.

Somministrazione di pasti e bevande

La somministrazione è ammessa nei limiti della disponibilità della materia prima aziendale, dell’idoneità sanitaria dei locali e comunque entro una media di 50 pasti giornalieri su base mensile, aumentabile di 2 pasti per ogni camera o piazzola indicata nella dichiarazione di inizio attività.

I pasti e le bevande devono valorizzare tradizioni enogastronomiche locali e cultura alimentare regionale. Possono essere utilizzati:

  • prodotti propri dell’azienda e prodotti ricavati da materie prime aziendali anche tramite lavorazioni esterne;
  • prodotti regionali DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC, tipici regionali iscritti negli albi ministeriali, biologici regionali e prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori.

I prodotti propri devono rappresentare almeno il 35% del valore annuo dei prodotti utilizzati, ridotto al 25% per aziende in territori montani; la somma dei prodotti di cui alle due categorie principali deve superare l’80% del valore annuo. La restante quota deve provenire preferibilmente da artigiani alimentari locali e da produzioni regionali.

In caso di forza maggiore dovuta a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate, il Comune può autorizzare deroghe ai limiti per massimo 6 mesi.

Attività ricreative, culturali e di ippoturismo

Le attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo possono essere organizzate e remunerate autonomamente se finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio rurale o delle risorse aziendali. Le attività meramente ricreative o culturali non collegate a tali finalità non possono avere corrispettivo autonomo e sono riservate agli ospiti dell’ospitalità o della ristorazione agrituristica.

Abilitazione, certificazione e formazione

Per esercitare l’agriturismo occorre l’abilitazione provinciale e la certificazione del rapporto di connessione con l’attività agricola. L’abilitazione richiede la frequenza con verifica dell’apprendimento di un corso per operatore agrituristico e l’assenza delle condizioni ostative previste dalla normativa statale.

La Giunta regionale disciplina la formazione e l’aggiornamento professionale; i corsi sono gestiti da organismi pubblici e privati coordinati dalle Province.

Dichiarazione di inizio attività agrituristica

Chi intende avviare l’agriturismo presenta al Comune una dichiarazione di inizio attività, allegando descrizione dettagliata dei locali e degli spazi, autoclassificazione, dichiarazione di iscrizione all’elenco provinciale e dichiarazione sui contenuti del certificato di connessione. Il Comune acquisisce d’ufficio la documentazione già detenuta da altre amministrazioni.

Ogni variazione delle attività dichiarate va comunicata entro 15 giorni. La Giunta regionale individua ulteriore documentazione, modulistica e criteri procedurali.

Immobili, edilizia e accessibilità

Possono essere utilizzati edifici o porzioni di essi già esistenti sul fondo, sia abitativi sia strumentali all’attività agricola. Gli interventi edilizi e il recupero del patrimonio rurale devono rispettare la pianificazione urbanistica e le regole sul territorio rurale.

I fabbricati agrituristici sono beni strumentali dell’azienda agricola. Sono possibili ampliamenti solo se previsti dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio comunale. Gli interventi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Per l’accessibilità devono essere adottate soluzioni compatibili con la ruralità degli edifici; in ogni caso va garantita almeno una camera accessibile con bagno, oltre alla sala ristorazione e a un bagno se si somministrano pasti e bevande.

Requisiti igienico-sanitari

Gli immobili devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni, salvo norme più restrittive. Le norme specifiche devono considerare la struttura rurale e le peculiarità delle attività svolte.

Per l’ospitalità in spazi aperti sono richiesti servizi igienici e allacciamenti elettrici. Le attività di produzione, confezionamento, conservazione e somministrazione alimentare sono soggette alla normativa nazionale e UE; le lavorazioni in cucina agrituristica o laboratorio pluriuso richiedono registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004.

La macellazione è consentita solo in impianti autorizzati, salvo il regime speciale per fino a 3.500 capi/anno di avicunicoli e per il prelievo di prodotti di acquacoltura, con vendita diretta o ristorazione agrituristica nell’ambito della stessa azienda. È previsto un piano di autocontrollo igienico-sanitario. Per piccole preparazioni, fino a dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere usata la cucina domestica.

Periodi di apertura, prezzi e sospensione dell’attività

Entro il 1° ottobre di ogni anno l’impresa comunica a Comune e Provincia il calendario di apertura e i prezzi per pasti, bevande e pernottamento. Se manca la comunicazione, valgono i prezzi dell’anno precedente. Le variazioni dei prezzi vanno comunicate entro il 31 marzo.

L’attività ricettiva può essere sospesa per esigenze aziendali per massimo 5 giorni, con comunicazione al Comune e salvi i diritti dei clienti già presenti o prenotati.

Classificazione e club di eccellenza

La Giunta regionale definisce simboli e modalità per i marchi di classificazione delle aziende agrituristiche, in coerenza con la disciplina statale.

La legge riconosce e sostiene i Club di eccellenza, costituiti da aziende agrituristiche specializzate. Per il riconoscimento è necessario un organismo di gestione, un disciplinare con criteri qualitativi, un marchio proprio e un sistema di controllo interno. I criteri regionali tengono conto, tra l’altro, dell’uso prevalente di prodotti propri o tipici, del recupero di immobili storici, della qualificazione dell’accoglienza e di certificazioni di qualità. I Club possono beneficiare di priorità nei piani regionali e nei provvedimenti sullo sviluppo rurale.

Ospitalità rurale familiare

È prevista una forma speciale di agriturismo, denominata ospitalità rurale familiare, ammessa solo in territori montani, aree svantaggiate, naturali o protette e in siti di interesse comunitario o zone di protezione speciale.

Può essere svolta solo da IAP e familiari, esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale, ed è incompatibile con altre forme ricettive o agrituristiche. L’imprenditore deve mantenere la residenza nel fabbricato. La ricettività è limitata a 9 persone al giorno e i pasti possono essere somministrati solo agli ospiti.

Si applicano i requisiti delle abitazioni rurali; è richiesta la certificazione di conformità edilizia e agibilità o la dichiarazione di conformità di un professionista. È prevista annotazione specifica nell’elenco provinciale e un logo dedicato. Per questa forma la connessione con l’attività agricola si considera soddisfatta senza valutazione della prevalenza delle giornate di lavoro.

Promozione, contributi e interventi straordinari

La Regione approva piani regionali per la valorizzazione e il sostegno dell’agriturismo e può concedere contributi per recupero di fabbricati, attrezzature, sistemazioni esterne non produttive e acquisto di cavalli da sella. I bandi possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture su proprietà private interessate dal passaggio della REER.

Sono inoltre possibili contributi ai Club di eccellenza per la qualificazione e organizzazione dell’offerta e per la promozione delle specificità. La Giunta definisce criteri e percentuali di contributo nel rispetto del regime de minimis.

Per l’annualità 2020, in relazione all’emergenza Covid-19, la Regione può concedere contributi straordinari di sostegno alla liquidità delle imprese agrituristiche e multifunzionali danneggiate, secondo il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e tramite AGREA.

Obblighi, controlli e sanzioni in agriturismo

L’operatore deve esporre dichiarazione di inizio attività e marchio, rispettare periodi di apertura e limiti operativi, esporre il listino prezzi, rispettare le tariffe comunicate e mantenere un’attività agricola almeno pari a quella attestata nella certificazione di connessione. Deve inoltre trasmettere i dati statistici richiesti.

Province e Comuni effettuano controlli almeno triennali; le Comunità montane svolgono controlli sui requisiti produttivi secondo programmazione concordata. Le AUSL controllano igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro.

Le principali sanzioni prevedono:

  • da 1.000 a 6.000 euro e divieto di prosecuzione per attività svolta senza dichiarazione di inizio attività;
  • da 250 a 1.500 euro per mancata esposizione del marchio, mancato rispetto dei periodi di apertura o mancata esposizione dei prezzi;
  • da 500 a 3.000 euro per mancato mantenimento dell’attività agricola con i volumi attestati;
  • da 400 a 2.400 euro per violazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

In caso di reiterate violazioni il Comune può sospendere l’attività da 3 a 6 mesi. Altre violazioni sono punite con sanzione da 250 a 1.500 euro. Le competenze sanzionatorie sono ripartite tra Comune e Provincia secondo il tipo di violazione.

Attività connesse e tutela del territorio

Per finalità di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio e tutela idrogeologica, Comuni, Province, Comunità montane e altri enti possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali. Tra i soggetti convenzionabili possono essere incluse anche le imprese agrituristiche per attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristici.

Fattorie didattiche: definizione e finalità

La Regione riconosce le fattorie didattiche come imprese agricole singole o associate che svolgono, oltre alle attività agricole, attività educative rivolte a scuole e altre utenze. Le finalità riguardano la conoscenza del territorio rurale, l’educazione al consumo consapevole, la comprensione dei cicli biologici e dei processi produttivi e di trasformazione.

Le attività si svolgono di norma in una giornata e utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei luoghi produttivi, in spazi aperti o in ambienti allestiti. La Giunta regionale definisce criteri, requisiti e procedure.

Offerta formativa, formazione e requisiti

L’offerta formativa deve essere coerente con l’orientamento produttivo aziendale e con i criteri regionali. La Provincia la approva entro 90 giorni dalla ricezione; decorso il termine, l’offerta si intende approvata.

L’attività può essere svolta solo da chi ha frequentato un corso per operatore di fattoria didattica con verifica dell’apprendimento. La Giunta promuove formazione e aggiornamento; i corsi sono gestiti da organismi pubblici e privati con coordinamento provinciale. Se l’attività agricola è svolta in forma societaria, i requisiti di professionalità devono essere in capo al legale rappresentante o a persona preposta all’attività didattica.

Iscrizione all’elenco provinciale e dichiarazione di inizio attività per fattorie didattiche

L’imprenditore deve chiedere l’iscrizione alla sezione provinciale degli operatori di fattoria didattica. L’iscrizione avviene previa approvazione dell’offerta formativa e a seguito dei controlli. Le Province trasmettono gli elenchi alla Regione e effettuano controlli almeno triennali.

Per esercitare l’attività va presentata al Comune la dichiarazione di inizio attività, con documentazione prevista dagli atti regionali, dichiarazione di iscrizione all’elenco provinciale e con acquisizione d’ufficio degli atti già detenuti da altre amministrazioni.

Non possono esercitare, salvo riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti per l’agriturismo dalla normativa statale.

Logo, strutture, sicurezza e contributi per le fattorie didattiche

Le fattorie didattiche devono utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione e inserirlo nel materiale informativo e segnaletico secondo le regole regionali.

Devono usare locali e beni strumentali aziendali, essere adeguate al numero di partecipanti, e, se necessario, disporre di spazi coperti anche come sala ristoro. L’operatore deve individuare e segnalare le aree e attrezzature pericolose e vietarne l’accesso. L’accessibilità è garantita con opere provvisionali.

Per assaggi, spuntini o merende legati all’offerta formativa è ammesso l’uso della cucina domestica. La Regione può concedere contributi per predisporre e allestire locali e spazi funzionali all’attività didattica.

Sanzioni per le fattorie didattiche

Le sanzioni principali prevedono:

  • da 1.000 a 6.000 euro e divieto di prosecuzione per attività svolta senza dichiarazione di inizio attività;
  • da 1.000 a 6.000 euro per attività svolta senza iscrizione all’elenco provinciale o non conforme all’offerta formativa;
  • da 250 a 1.500 euro per uso improprio del logo o violazione delle regole di utilizzo;
  • cancellazione dall’elenco per attività non conformi all’offerta approvata;
  • da 250 a 1.500 euro per altre violazioni del titolo o degli atti regionali.

La competenza sanzionatoria spetta al Comune o alla Provincia secondo la violazione.

Elenchi provinciali, cumulo delle attività e dati informativi

Ogni Provincia istituisce un elenco unico, suddiviso in sezione agrituristica e sezione fattorie didattiche. Gli imprenditori già in possesso dei requisiti sono iscritti nel relativo elenco provinciale; chi esercita entrambe le attività può presentare un’unica dichiarazione di inizio attività.

La Regione e gli enti locali possono scambiarsi e diffondere dati degli elenchi, dei prezzi e delle rilevazioni statistiche anche tramite banca dati regionale, nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Alla data di entrata in vigore, le imprese già autorizzate o già in possesso di comunicazione di inizio attività sono iscritte d’ufficio negli elenchi provinciali e mantengono la validità dei titoli già rilasciati, con possibilità di adeguamento nei limiti della nuova disciplina. I corsi già frequentati in base alla normativa previgente sono considerati validi.

Le fattorie didattiche già accreditate sono iscritte d’ufficio; quelle non conformi ai nuovi requisiti strutturali o igienico-sanitari devono adeguarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore.

Sono abrogate la legge regionale n. 26 del 1994 e il regolamento regionale n. 11 del 1996. In via transitoria restano applicabili, fino ai nuovi atti di Giunta, le precedenti deliberazioni regionali compatibili.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, finanziati in sede di legge annuale di bilancio.

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