Cassazione Civile, Ordinanza n. 16619/2025 del 21/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio due coniugi chiedendo il rilascio di un immobile di cui assumeva di essere proprietaria, acquistato con atto notarile da una società intermedia. I convenuti avevano resistito deducendo che la vendita era solo apparente: secondo la loro tesi, l'operazione era stata costruita per ottenere un finanziamento e per costituire una garanzia sull'immobile, con interposizione fittizia della società intermedia, frode alla legge e nullità del negozio per violazione del divieto di patto commissorio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della società, ritenendo che la sequenza di atti fosse collegata a un prestito e a una garanzia vietata; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando il collegamento tra i negozi stipulati nello stesso giorno, davanti allo stesso notaio, l'uso degli stessi titoli di pagamento e la funzione economica dell'operazione, che non era di scambio ma di garanzia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1813 e 2744 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe ravvisato un mutuo senza verificare un effettivo obbligo restitutorio verso la ricorrente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, poiché la Corte avrebbe escluso un patto di retrovendita e tuttavia affermato la violazione dell'art. 2744 c.c.; 3) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla prova del pagamento integrale del prezzo; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'asserita mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; 5) ulteriore violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte fondato una presunzione su un'altra presunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto. In particolare, ha affermato che il divieto di patto commissorio va verificato in chiave funzionale, guardando alla causa concreta e all'assetto complessivo degli interessi, non al solo tenore letterale delle clausole; che la Corte d'appello aveva motivato in modo ampio e non apparente; che non vi era omessa pronuncia, poiché il tema del pagamento del prezzo era stato esaminato; e che la valutazione delle presunzioni e la ricostruzione dei fatti erano riservate al giudice di merito, non essendo censurabile in cassazione la rilettura delle prove. È stato anche disposto il raddoppio del contributo unificato, mentre nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità di un mutuo; la Corte osserva che, una volta accertata la funzione di garanzia dell'operazione, la censura è infondata.
art. 2744 c.c.
interpretato in senso funzionale: colpisce non solo il patto commissorio tipico, ma anche qualsiasi schema negoziale che realizzi in concreto l'illecita acquisizione del bene del debitore a garanzia del credito.
art. 1415 c.c.
richiamato nella ricostruzione di merito per qualificare la posizione dei convenuti rispetto all'apparente titolare e al terzo acquirente.
art. 1417 c.c.
la simulazione e l'illiceità del negozio possono essere provate anche per testimoni o per presunzioni.
art. 183 c.p.c.
le preclusioni istruttorie non operano ove sia deducibile una nullità rilevabile d'ufficio.
art. 360 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi radicali o alla violazione di legge; non consente una nuova valutazione del merito.
artt. 1362 ss. c.c.
la censura di cassazione deve investire la violazione dei canoni ermeneutici, non la mera proposta di una diversa lettura dei fatti.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; chi invoca la simulazione può offrire elementi presuntivi e l'altra parte deve provare il pagamento del prezzo.
artt. 2727 e 2729 c.c.
la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; il ricorso non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 1448 c.c.
citato solo dalla ricorrente come possibile rimedio alternativo alla pretesa sproporzione del prezzo, ma non è applicato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il divieto di patto commissorio va accertato secondo un criterio sostanzialistico e funzionale: rileva la causa concreta dell'operazione e l'assetto complessivo degli interessi, non la sola forma adottata né l'assenza di una clausola espressa di garanzia.
- Un'operazione può integrare patto commissorio anche se articolata in più negozi collegati, anche tra soggetti diversi, quando tali negozi siano interdipendenti e preordinati a trasferire un bene in funzione di garanzia del finanziamento.
- In presenza di elementi presuntivi di simulazione o di interposizione fittizia, la prova può essere data anche per presunzioni e la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo può costituire un indice rilevante della fittizietà dell'operazione.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una semplice diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede un'anomalia radicale della motivazione; non basta contestare la sufficienza o la persuasività dell'argomentazione adottata dal giudice di merito.
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