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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16620/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Due fratelli avevano convenuto in giudizio il padre per far dichiarare l'intervenuta usucapione, in loro favore, di alcuni beni immobili siti in Chieti. Il padre non si era costituito; erano poi intervenuti nel giudizio alcuni creditori del convenuto, contestando l'allegato acquisto a titolo originario. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando un precedente giudizio tra componenti della stessa famiglia, non come giudicato vincolante ma come elemento istruttorio utile a escludere la continuità del possesso esclusivo e a ritenere che il bene fosse stato a lungo in compossesso tra il padre e alcuni suoi fratelli. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse indebitamente trasformato il precedente giudizio in giudicato e avesse usato quella sentenza in modo preclusivo; 2) violazione delle regole sulla testimonianza e sull'art. 246 c.p.c., lamentando l'ammissibilità e l'utilizzo di deposizioni di soggetti asseritamente incapaci o comunque inutilizzabili; 3) violazione delle norme sull'usucapione e vizio di motivazione, sostenendo che la prova del possesso continuato ultra ventennale fosse già emersa dagli atti e dalle dichiarazioni raccolte; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. disposta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata, che aveva usato la precedente sentenza solo come elemento probatorio e non come giudicato; il secondo perché l'eccezione di incapacità a testimoniare era preclusa o comunque tardiva e, in ogni caso, le censure investivano la valutazione del merito non sindacabile in cassazione; il terzo perché chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di un accertamento di fatto sulla mancanza di prova del possesso esclusivo e dell'interversione del possesso. Il quarto motivo è stato respinto nel merito, perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stata ritenuta giustificata dalla proposizione e insistenza in un contenzioso ritenuto pretestuoso e abusivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per la disciplina del possesso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in tema di interversione del possesso; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi precisi sull'inizio del possesso esclusivo e sulla sua interversione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione; la domanda è stata respinta perché non risultava provato il possesso utile per il tempo richiesto

  • art. 2909 c.c.

    invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha chiarito che il precedente giudizio non era stato utilizzato come giudicato vincolante bensì come elemento istruttorio

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo autonomo rispetto alla inammissibilità delle censure

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza specifica autonoma applicazione nella decisione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza accoglimento delle doglianze

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il giudice civile utilizza le prove ritualmente allegate dalle parti; nel caso, la sentenza di altro giudizio era stata prodotta e quindi utilizzabile come prova atipica

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo limiti stretti

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza ravvisare un vizio motivazionale idoneo a cassare la sentenza

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata applicazione impropria del giudicato

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi, senza esito favorevole per i ricorrenti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nei motivi, senza esito favorevole per i ricorrenti

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi proposti

  • art. 246 c.p.c.

    l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio; l'eccezione va proposta tempestivamente prima dell'ammissione o, se la prova è già assunta, immediatamente dopo, altrimenti si sana

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità della testimonianza per incapacità del teste va eccepita subito, altrimenti si sana; inoltre la questione va riproposta puntualmente fino alla precisazione delle conclusioni, pena rinuncia

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla pretesa novità delle eccezioni e delle censure in appello

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la condanna ex comma 3 può essere disposta anche d'ufficio in caso di abuso del processo e non richiede il dolo o la colpa grave, ma una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi contro la statuizione sulle spese e sulla responsabilità aggravata, senza accoglimento

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, una sentenza resa in altro processo tra le stesse o tra altre parti può essere valorizzata come elemento di prova atipica, ma solo se è stata ritualmente prodotta nel giudizio; non opera automaticamente come giudicato se viene utilizzata dal giudice soltanto per il libero convincimento.
  • L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e deve essere sollevata tempestivamente; se non è proposta prima dell'ammissione del teste, resta preclusa, e se la prova è già assunta, la nullità deve essere eccepita immediatamente, altrimenti si sana.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del possesso: l'accertamento sull'animus possidendi, sul corpus possessionis e sull'eventuale interversione del possesso è riservato al giudice di merito.
  • Per l'usucapione non basta allegare un lungo uso del bene o una disponibilità di fatto: quando risulti un compossesso originario o comune, occorre provare in modo preciso l'inizio del possesso esclusivo e l'interversione, per l'intero periodo utile.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi su una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa e non richiede necessariamente la prova del dolo o della colpa grave, essendo una sanzione autonoma e pubblicistica volta a reprimere l'abuso dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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