Cassazione Civile, Ordinanza n. 16616/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un amministratore di condominio per il compenso maturato per l’attività svolta negli anni 2009-2013. Il condominio propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese la manleva di un condomino moroso, chiamato in causa. In primo grado il decreto fu revocato solo parzialmente e fu accertato un residuo credito dell’amministratore; fu però respinta la domanda di manleva perché il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea non era ritenuto prova sufficiente del credito verso il condomino. In appello, invece, il Tribunale ritenne provato il credito del condominio verso il condomino sulla base del bilancio consuntivo approvato e non impugnato, condannò il condomino a manlevare il condominio e pose le spese di entrambi i gradi integralmente a carico degli appellati, comprendendo anche l’amministratore, sebbene questi non fosse soccombente. Il ricorso per cassazione dell’amministratore censura esclusivamente la statuizione sulle spese: con il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe pronunciato una condanna alle spese nei suoi confronti senza che il condominio l’avesse mai chiesta; con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. perché egli non era parte soccombente e le spese avrebbero dovuto gravare, se del caso, solo sul condomino effettivamente risultato debitore verso il condominio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che il Tribunale, pur affermando in motivazione che le spese seguono la soccombenza, ha poi condannato indistintamente "gli appellati" alle spese di entrambi i gradi, finendo per includere anche l’amministratore. Secondo la Cassazione, però, l’amministratore non era parte soccombente, poiché la sua domanda originaria contro il condominio era stata accolta e la chiamata in garanzia del condomino, voluta dal condominio, era stata ritenuta fondata in appello. Perciò la condanna integrale dell’amministratore alle spese di lite viola gli artt. 91 e 92 c.p.c. La sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare oltre o diversamente da quanto richiesto; la condanna alle spese nei confronti di una parte non domandata e non soccombente è censurabile per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
le spese seguono la soccombenza e non possono essere poste a carico di una parte che, rispetto all’esito complessivo della lite, non risulta soccombente.
la regolazione delle spese deve rispettare la corretta individuazione delle parti soccombenti e non può giustificare una condanna indiscriminata di tutti gli appellati.
è stato il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare la violazione di norme di diritto e il vizio della motivazione in tema di spese.
Massime di principio
- In tema di spese di lite, il giudice deve individuare con precisione la parte soccombente in relazione all’esito complessivo della controversia; non è consentito porre le spese integralmente a carico di una parte che abbia visto accolta la propria domanda o che non abbia subìto soccombenza.
- La regolazione delle spese deve essere coerente con il dispositivo e con la motivazione: una formula indistinta che colpisca tutti gli appellati, senza distinguere tra chi è effettivamente soccombente e chi non lo è, è viziata e va cassata.
- Se una parte si limita a resistere confermando la propria pretesa e non formula richieste ulteriori nei confronti di altri soggetti, la condanna alle spese nei suoi confronti richiede comunque una vera soccombenza; in mancanza, la statuizione è illegittima.
- Quando la controversia coinvolge una domanda principale e una chiamata in garanzia o manleva, la soccombenza va valutata separatamente e in relazione ai rapporti tra le diverse parti, evitando imputazioni automatiche delle spese a soggetti estranei all’esito sfavorevole della domanda di manleva.
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