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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16618/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Tre soggetti proprietari di un fondo agricolo convenivano in via sommaria due occupanti chiedendo l'accertamento dell'occupazione senza titolo e la condanna al rilascio del bene. I convenuti si opponevano eccependo improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda; proponevano inoltre in via riconvenzionale l'usucapione del fondo e, subordinatamente, l'accertamento di un contratto di affitto del medesimo, asseritamente prorogato in capo a una di loro. Il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio; la Corte d'appello confermava, valorizzando il giudicato esterno formatosi su precedenti giudizi tra le stesse parti in ordine alla qualifica di affittuario e all'efficacia nei confronti della ricorrente di una precedente sentenza di rilascio, nonché l'infondatezza dell'usucapione per difetto dei relativi presupposti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti proponevano sei motivi, ma la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione delle censure e perché i motivi erano formulati in modo generico, senza adeguato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., perché l'atto di ricorso non conteneva una reale esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, limitandosi a riprodurre l'atto di appello senza sintetizzare la vicenda né descrivere con chiarezza la decisione impugnata. Ha inoltre rilevato la genericità dei motivi, privi di puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e non conformi ai parametri del giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per ottenere il rilascio del fondo.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la sua violazione, per mancanza di esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la chiara esposizione dei fatti è funzionale anche alla comprensione e verifica dei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per individuare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 366 c.p.c.

    configura un modello legale del ricorso per cassazione, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è requisito essenziale di forma-contenuto: deve essere sintetica ma sufficiente a rendere intellegibile l'intera vicenda e a consentire il controllo di ammissibilità e fondatezza dei motivi.
  • La mancanza o l'insufficienza dell'esposizione dei fatti di causa non può essere sanata mediante l'esame dei motivi o di altri atti processuali, poiché integra ex se causa di inammissibilità del ricorso.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, non ancorate alle norme asseritamente violate e ai parametri del giudizio di legittimità, sono inammissibili.
  • La formazione di un giudicato esterno su questioni di fatto o di diritto già decise tra le stesse parti preclude la loro nuova deduzione in un successivo giudizio tra le medesime parti.
  • La domanda di rilascio di un bene può essere accolta ove il convenuto non dimostri un valido titolo di detenzione o di possesso opponibile al proprietario e non risulti provata l'usucapione invocata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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