Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2025 del 08/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e fondato sull’assunto che la stessa avesse percepito redditi da fabbricati non dichiarati per euro 201.800,00, derivanti dalla locazione di immobili siti in Formello. La Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione tributaria regionale avevano rigettato il ricorso, ritenendo non idonee le prove contrarie offerte dalla contribuente circa la mancata titolarità degli immobili o dei diritti reali ad essi riferiti. In Cassazione la contribuente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la mancanza di titolarità del diritto di superficie su diverse unità immobiliari, diritto che l’Amministrazione avrebbe presuntivamente desunto da una visura catastale storica non esaminata dal giudice d’appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, nonostante il richiamo formale all’art. 360, n. 4 c.p.c., la censura mirava in realtà a contestare l’omesso esame di un fatto decisivo, dunque un vizio riconducibile all’art. 360, n. 5 c.p.c.; tuttavia era operante la preclusione della c.d. doppia conforme, essendo la decisione di appello fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre affermato che, nel processo tributario, una volta che l’Ufficio abbia emesso un accertamento motivato, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa, sicché non è corretta la tesi per cui il contribuente, quale convenuto sostanziale, sarebbe esonerato da qualunque prova. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., all’ulteriore importo di contributo unificato e alla somma in favore della cassa delle ammende indicata nel provvedimento.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte rileva che la censura non attiene propriamente a tale disposizione ma, in sostanza, a un omesso esame di fatto decisivo.
Nel processo tributario, una volta emesso un avviso di accertamento motivato, il contribuente deve provare l’infondatezza della pretesa fiscale; l’onere probatorio non resta integralmente a carico dell’Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La ricorrente lo invocava formalmente, ma la Corte qualifica la doglianza come sostanzialmente diretta contro un vizio ex n. 5.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Non è utilizzabile quando ricorra la doppia conforme e la censura sia volta a dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Preclude la censura per vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Richiamato quale ulteriore base della preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel dispositivo insieme all’art. 96 c.p.c. per la condanna al pagamento di somme ulteriori.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’Amministrazione deve motivare e dimostrare i fatti posti a base dell’accertamento, ma ciò non esonera il contribuente dall’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, o comunque l’infondatezza della ricostruzione fiscale una volta emesso un avviso motivato.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto e di diritto, ricorre la doppia conforme e il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo.
- Se il ricorso formalmente denuncia una violazione di legge ma in sostanza mira a contestare la valutazione del materiale istruttorio o l’omesso esame di un fatto, la Corte ne riqualifica il contenuto in base alla sostanza della censura.
- La mera allegazione della mancata considerazione di una visura o di altra documentazione non è sufficiente, in sede di legittimità, a superare la preclusione derivante dalla doppia conforme, se il giudice di merito ha già ritenuto inidonee le prove contrarie offerte dalla parte.
- In presenza di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata oltre alle spese di lite anche al pagamento dell’ulteriore contributo unificato e, ricorrendone i presupposti, di somme ex art. 96 c.p.c.
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