Cassazione Civile, Ordinanza n. 09999/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, sulla base di una stima allegata, la rendita catastale di un'unità immobiliare censita come pala eolica, elevandola da euro 2.400,00 indicati nel Docfa del 2016 a euro 9.790,00. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo l'atto insufficientemente motivato; la CTR Basilicata aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, reputando motivato l'avviso e includendo nella stima anche la torre dell'aerogeneratore, ritenuta costruzione per le sue caratteristiche di stabilità, solidità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo. In Cassazione la contribuente deduceva: nullità della sentenza per violazione del contraddittorio processuale dinanzi alla CTR; violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 per avere incluso nella rendita anche il palo/torre eolica nonostante l'esclusione dei beni funzionali allo specifico processo produttivo; violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'inclusione delle componenti impiantistiche; nullità della sentenza per inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo fondato il motivo sostanziale relativo alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà riesaminare la questione verificando se la torre dell'aerogeneratore sia un macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, dunque escluso dalla stima, e determinare nuovamente la rendita secondo i principi enunciati e il coefficiente di legge. Sono quindi devolute al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni del contraddittorio e della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge in materia di determinazione della rendita catastale e motivazione dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Richiamato insieme alle norme sul termine e sul contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato insieme alle norme sul termine e sul contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato insieme alle norme sul termine e sul contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato insieme alle norme sul termine e sul contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato insieme alle norme sul termine e sul contraddittorio nel processo tributario.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma va letta nel senso che, nella stima catastale dei fabbricati speciali, restano esclusi i beni e le componenti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo; dunque non conta solo la connotazione edilizia, ma la destinazione funzionale della componente.
Richiamato quale parametro della motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato in relazione all'interesse concreto e sostanziale della parte ricorrente.
Richiamato nel ragionamento della CTR e poi superato dalla Cassazione, che privilegia il criterio funzionale della componente rispetto alla sola immobilizzazione al suolo.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato per denunciare la pretesa inesistenza della motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, il giudizio di stima deve includere il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma deve escludere macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Per stabilire se una componente dell'impianto rientri nella stima catastale non è sufficiente il solo dato della stabilità o dell'ancoraggio al suolo: occorre verificare se essa sia, per funzione, una costruzione ovvero un elemento impiantistico produttivo escluso dalla base imponibile.
- Le componenti che svolgono una funzione meramente produttiva, anche se integrate o strutturalmente connesse al manufatto, non concorrono alla rendita catastale se sono funzionali al processo produttivo e non conferiscono un'utilità apprezzabile in caso di diversa utilizzazione dell'immobile.
- In caso di contestazione sull'avviso di accertamento catastale, il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche deduzioni tecniche della parte contribuente e con il criterio legale di stima, non potendo fondare la decisione sulla sola adesione a circolari o prassi amministrative se queste non sono coerenti con la norma primaria.
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