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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25671/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2009, l’Ufficio notificava a una società operante nel settore edile un avviso di accertamento con maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irap per oltre mezzo milione di euro. La società impugnava l’atto deducendo vizi procedimentali e di merito; in appello, la Commissione tributaria regionale confermava il rigetto delle censure. In cassazione la contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che, essendo la dichiarazione congrua e coerente rispetto agli studi di settore, l’avviso avrebbe dovuto essere sorretto da una motivazione rafforzata; con il secondo deduceva la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per relationem, lamentando che la CTR si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare analiticamente i singoli rilievi dell’atto impositivo e le censure riproposte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, alla data di emissione e notifica dell’avviso, la previsione normativa sulla motivazione rafforzata fosse già stata soppressa e che, quindi, bastasse la verifica del superamento delle soglie quantitative previste dalla legge; tali soglie risultavano accertate come superate. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era sostanzialmente apparente e non dava conto dell’iter logico-giuridico seguito, né affrontava i singoli rilievi in modo analitico, non essendo sufficiente una valutazione complessiva e generica delle presunzioni poste a base dell’accertamento. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte valuta separatamente il profilo di diritto e quello di motivazione/nullità.

  • art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998

    nel testo vigente nel 2009

    prevedeva, in presenza di determinati superamenti quantitativi, l’obbligo di motivare perché si disattendessero le risultanze degli studi di settore; tale obbligo di motivazione rafforzata era però stato soppresso dal 6.7.2011, sicché non era applicabile all’avviso in esame secondo la Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte affronta il punto perché di puro diritto e ritiene infondata la censura relativa al primo motivo.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di motivazione della decisione tributaria, ma la Corte valuta la doglianza soprattutto alla luce dell’apparenza della motivazione.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di esaminare i motivi di appello; la Corte conferma che il giudice d’appello deve confrontarsi con le censure specifiche proposte.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della CTR inadeguata perché non esplicita l’iter logico seguito.

  • art. 35 D.P.R. n. 633/1972

    menzionato dalla CTR in relazione a una specifica contestazione, che la Corte riporta nel descrivere la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 23 D.L. n. 98/2011

    ha soppresso, con decorrenza dal 6.7.2011, il periodo contenente l’obbligo di motivazione rafforzata previsto dall’art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato ma implicitamente richiamato nel ragionamento sulle presunzioni e sulla necessità di indicare e valutare i singoli elementi posti a base dell’accertamento.

Massime di principio

  • Quando la disciplina applicabile al tempo dell’atto impositivo ha eliminato l’obbligo di motivazione rafforzata legato agli studi di settore, l’avviso di accertamento è legittimo se l’Ufficio dimostra il superamento delle soglie normative previste per procedere alla rettifica, anche se la dichiarazione del contribuente risulti congrua e coerente.
  • Nel giudizio di appello tributario il giudice non può limitarsi ad aderire in modo generico alla decisione di primo grado: deve confrontarsi con le censure specifiche riproposte dalle parti e spiegare l’iter logico seguito, soprattutto quando si tratti di presunzioni poste a fondamento dell’accertamento.
  • La motivazione per relationem è insufficiente quando non consente di comprendere quali singoli rilievi siano stati esaminati, quali siano stati ritenuti nuovi o riproduttivi, e perché gli elementi presuntivi siano stati considerati gravi, precisi e concordanti.
  • La mera riproposizione in appello di motivi già dedotti in primo grado non esonera il giudice del gravame dall’obbligo di valutarli; al contrario, i motivi specifici e intellegibili devono essere scrutinati puntualmente.
  • In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, la tenuta della decisione dipende dall’esame analitico dei singoli elementi indiziari e non da una valutazione complessiva e assertiva priva di spiegazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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