Cassazione Civile, Ordinanza n. 25671/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2009, l’Ufficio notificava a una società operante nel settore edile un avviso di accertamento con maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irap per oltre mezzo milione di euro. La società impugnava l’atto deducendo vizi procedimentali e di merito; in appello, la Commissione tributaria regionale confermava il rigetto delle censure. In cassazione la contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che, essendo la dichiarazione congrua e coerente rispetto agli studi di settore, l’avviso avrebbe dovuto essere sorretto da una motivazione rafforzata; con il secondo deduceva la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per relationem, lamentando che la CTR si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare analiticamente i singoli rilievi dell’atto impositivo e le censure riproposte.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, alla data di emissione e notifica dell’avviso, la previsione normativa sulla motivazione rafforzata fosse già stata soppressa e che, quindi, bastasse la verifica del superamento delle soglie quantitative previste dalla legge; tali soglie risultavano accertate come superate. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era sostanzialmente apparente e non dava conto dell’iter logico-giuridico seguito, né affrontava i singoli rilievi in modo analitico, non essendo sufficiente una valutazione complessiva e generica delle presunzioni poste a base dell’accertamento. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
è la base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte valuta separatamente il profilo di diritto e quello di motivazione/nullità.
art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998
nel testo vigente nel 2009
prevedeva, in presenza di determinati superamenti quantitativi, l’obbligo di motivare perché si disattendessero le risultanze degli studi di settore; tale obbligo di motivazione rafforzata era però stato soppresso dal 6.7.2011, sicché non era applicabile all’avviso in esame secondo la Corte.
invocato per omessa pronuncia; la Corte affronta il punto perché di puro diritto e ritiene infondata la censura relativa al primo motivo.
richiamato in tema di motivazione della decisione tributaria, ma la Corte valuta la doglianza soprattutto alla luce dell’apparenza della motivazione.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di esaminare i motivi di appello; la Corte conferma che il giudice d’appello deve confrontarsi con le censure specifiche proposte.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione della sentenza d’appello.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della CTR inadeguata perché non esplicita l’iter logico seguito.
menzionato dalla CTR in relazione a una specifica contestazione, che la Corte riporta nel descrivere la motivazione della sentenza impugnata.
ha soppresso, con decorrenza dal 6.7.2011, il periodo contenente l’obbligo di motivazione rafforzata previsto dall’art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998.
non espressamente citato ma implicitamente richiamato nel ragionamento sulle presunzioni e sulla necessità di indicare e valutare i singoli elementi posti a base dell’accertamento.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile al tempo dell’atto impositivo ha eliminato l’obbligo di motivazione rafforzata legato agli studi di settore, l’avviso di accertamento è legittimo se l’Ufficio dimostra il superamento delle soglie normative previste per procedere alla rettifica, anche se la dichiarazione del contribuente risulti congrua e coerente.
- Nel giudizio di appello tributario il giudice non può limitarsi ad aderire in modo generico alla decisione di primo grado: deve confrontarsi con le censure specifiche riproposte dalle parti e spiegare l’iter logico seguito, soprattutto quando si tratti di presunzioni poste a fondamento dell’accertamento.
- La motivazione per relationem è insufficiente quando non consente di comprendere quali singoli rilievi siano stati esaminati, quali siano stati ritenuti nuovi o riproduttivi, e perché gli elementi presuntivi siano stati considerati gravi, precisi e concordanti.
- La mera riproposizione in appello di motivi già dedotti in primo grado non esonera il giudice del gravame dall’obbligo di valutarli; al contrario, i motivi specifici e intellegibili devono essere scrutinati puntualmente.
- In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, la tenuta della decisione dipende dall’esame analitico dei singoli elementi indiziari e non da una valutazione complessiva e assertiva priva di spiegazione.
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