Cassazione Civile, Ordinanza n. 02549/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
I ricorrenti, genitori di un bambino affetto da grave malformazione cardiaca e destinatario di un intervento chirurgico programmato con elevata probabilità di trasfusione, avevano manifestato disponibilità al consenso all'intervento e all'eventuale trasfusione soltanto a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19, che essi intendevano reperire personalmente. La struttura sanitaria aveva rappresentato l'impossibilità di garantire tale requisito e, ritenendo il consenso così formulato equivalente a un mancato consenso, aveva attivato la procedura ex art. 3, comma 5, L. 219/2017. Il giudice tutelare aveva autorizzato l'intervento nominando un curatore speciale; il Tribunale per i minorenni aveva poi respinto il reclamo dei genitori, richiamando anche un parallelo procedimento de potestate. In Cassazione i genitori hanno censurato: 1) l'irregolarità del percorso processuale, per asserita indebita unione del reclamo al procedimento sulla responsabilità genitoriale e per la violazione delle norme che avrebbero imposto di restare nell'alveo dell'art. 3 L. 219/2017 senza ricorrere agli artt. 330 ss. c.c.; 2) la nullità del decreto per motivazione meramente per relationem e per mancata confutazione dei motivi di reclamo. Nel merito hanno sostenuto che il loro non era un rifiuto dell'intervento, ma solo una condizione cautelativa e religiosa relativa alla provenienza del sangue, e hanno invocato anche il diritto all'obiezione di coscienza e alla libertà religiosa, oltre a contestare la valutazione di irragionevolezza del requisito del sangue non vaccinato e la sottovalutazione dei rischi connessi alla proteina spike.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di decisorietà e di interesse, affermando che i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 3 L. 219/2017 hanno natura decisoria e definitiva, incidendo su diritti personalissimi, e che l'intervenuta esecuzione dell'intervento non elimina l'interesse all'impugnazione, residuando la possibile tutela risarcitoria. Nel merito ha chiarito che, dopo la L. 219/2017, il conflitto tra genitori e medici in tema di trattamenti sanitari del minore va risolto mediante il ricorso al giudice tutelare, non mediante la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, salvo che emergano ulteriori condotte pregiudizievoli tali da giustificare autonomamente un procedimento ex artt. 330 o 333 c.c. Ha però escluso che nel caso concreto il Tribunale avesse operato una riunione tecnica di procedimenti e ha ritenuto che il decreto reclamato fosse motivato, sia pure per relationem. Soprattutto, ha considerato legittima la valutazione del giudice di merito secondo cui il consenso condizionato a una verifica non attuabile e non compatibile con i protocolli ospedalieri equivaleva a mancato consenso; ha inoltre escluso che la richiesta trovasse un fondamento decisivo nella libertà religiosa o nell'obiezione di coscienza, valorizzando la Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede sull'uso dei vaccini anti-Covid e, soprattutto, il primato del miglior interesse del minore rispetto alla sovrapposizione dell'identità religiosa dei genitori a quella del figlio. Infine, ha ritenuto corretta la scelta del giudice di merito di affidarsi alla comunità scientifica maggioritaria e ai protocolli della struttura sanitaria, escludendo vizi di violazione di legge nella valutazione della pretesa pericolosità della proteina spike.
Norme richiamate
disciplina il consenso informato al trattamento del minore e, in caso di rifiuto dei genitori e contrarietà del medico, rimette la decisione al giudice tutelare; dopo la sua entrata in vigore, questo rimedio è quello specificamente previsto e assorbe, per tale conflitto, il ricorso alla sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale.
art. 2 Cost.
fondamento dei diritti fondamentali della persona e del diritto al consenso informato come espressione di autodeterminazione.
art. 13 Cost.
richiamato quale base costituzionale della libertà personale e del consenso informato.
art. 32 Cost.
garantisce il diritto alla salute e, al tempo stesso, il diritto di ricevere informazioni adeguate e di prestare un consenso libero e informato ai trattamenti sanitari.
art. 29 Cost.
riconosce il ruolo e i diritti-doveri dei genitori, ma consente l'intervento dell'ordinamento nei casi di incapacità o abuso nell'esercizio della funzione genitoriale.
impone ai genitori di rispettare capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
disciplinano la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale nei casi di trascuratezza o abuso, ma non costituiscono il rimedio ordinario per il solo conflitto sul consenso a cure appropriate.
individua i soggetti legittimati a rivolgersi al giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, richiamati dal meccanismo dell'art. 3 L. 219/2017.
richiamato tra le disposizioni che consentono al pubblico ministero di attivare il rimedio giudiziale previsto dalla legge sul consenso informato.
invocato dai ricorrenti in relazione alle censure sulla gestione processuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di ricorso dedotta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma di ricorso dedotta per omessa o perplessa motivazione; la Corte ha escluso il vizio ritenendo comunque comprensibile la motivazione per relationem.
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
definisce la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico e il consenso informato come incontro tra autonomia del paziente e competenza/responsabilità del medico.
art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
richiamato per affermare che le decisioni devono conformarsi al miglior interesse del minore.
art. 3 Convenzione di Oviedo
richiamato come fonte sovranazionale sul consenso libero e informato e sull'integrità della persona.
art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato in relazione al rispetto del consenso libero e informato come profilo dell'integrità fisica e psichica.
art. 8 CEDU
richiamato come tutela della vita familiare e della responsabilità genitoriale, da bilanciare con il miglior interesse del minore.
artt. 3, 8 e 9 CEDU
richiamati dai ricorrenti a sostegno della libertà religiosa e familiare, senza che la Corte ne ricavasse una prevalenza sul miglior interesse del minore.
art. 19 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della libertà religiosa; la Corte ha ribadito che essa va bilanciata con gli altri interessi del minore.
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle garanzie del giusto processo e alla motivazione del provvedimento.
richiamata dai ricorrenti, ma non rilevante nella soluzione della controversia.
richiamata dai ricorrenti, ma non decisiva ai fini della decisione.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della L. 219/2017, il conflitto tra genitori e medici sul trattamento sanitario di un minore va devoluto al giudice tutelare ex art. 3, comma 5, non al Tribunale per i minorenni mediante domanda di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, salvo che emergano ulteriori condotte pregiudizievoli autonome.
- Il consenso al trattamento sanitario deve essere libero e informato; una condizione che la struttura sanitaria non può tecnicamente o organizzativamente garantire equivale, in concreto, a un mancato consenso.
- Il provvedimento del giudice tutelare reso ex art. 3 L. 219/2017 ha natura decisoria e definitiva perché incide su diritti personalissimi e sull'assetto degli interessi tra minore, genitori e medico; l'esecuzione dell'intervento non elimina automaticamente l'interesse all'impugnazione.
- La motivazione per relationem è sufficiente se consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito e non determina un concreto pregiudizio difensivo.
- Nel bilanciamento tra scelte religiose dei genitori e diritti del minore, prevale il miglior interesse del minore, in particolare il suo diritto alla salute psicofisica e a una crescita armoniosa; i genitori non possono imporre al minore la propria identità religiosa in modo assoluto e indiscriminato.
- Il giudice di merito, nel valutare la conformità di un trattamento al miglior interesse del minore, può fondarsi sulla comunità scientifica maggioritaria e sui protocolli della struttura sanitaria, e la scelta tra diverse tesi scientifiche rientra nel suo prudente apprezzamento.
- La richiesta di selezionare il sangue trasfuso in base allo status vaccinale del donatore, quando non compatibile con i protocolli ospedalieri e non idonea a garantire il risultato prospettato, non può imporre alla struttura sanitaria una deroga alle regole organizzative e deontologiche del trattamento.
- Laddove il rifiuto dei genitori al trattamento si inserisca in un quadro più ampio di trascuratezza o abuso della funzione genitoriale, resta possibile l'attivazione dei rimedi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., ma tale profilo deve essere autonomamente fondato su condotte ulteriori rispetto al mero dissenso sanitario.
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