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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02549/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

I ricorrenti, genitori di un bambino affetto da grave malformazione cardiaca e destinatario di un intervento chirurgico programmato con elevata probabilità di trasfusione, avevano manifestato disponibilità al consenso all'intervento e all'eventuale trasfusione soltanto a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19, che essi intendevano reperire personalmente. La struttura sanitaria aveva rappresentato l'impossibilità di garantire tale requisito e, ritenendo il consenso così formulato equivalente a un mancato consenso, aveva attivato la procedura ex art. 3, comma 5, L. 219/2017. Il giudice tutelare aveva autorizzato l'intervento nominando un curatore speciale; il Tribunale per i minorenni aveva poi respinto il reclamo dei genitori, richiamando anche un parallelo procedimento de potestate. In Cassazione i genitori hanno censurato: 1) l'irregolarità del percorso processuale, per asserita indebita unione del reclamo al procedimento sulla responsabilità genitoriale e per la violazione delle norme che avrebbero imposto di restare nell'alveo dell'art. 3 L. 219/2017 senza ricorrere agli artt. 330 ss. c.c.; 2) la nullità del decreto per motivazione meramente per relationem e per mancata confutazione dei motivi di reclamo. Nel merito hanno sostenuto che il loro non era un rifiuto dell'intervento, ma solo una condizione cautelativa e religiosa relativa alla provenienza del sangue, e hanno invocato anche il diritto all'obiezione di coscienza e alla libertà religiosa, oltre a contestare la valutazione di irragionevolezza del requisito del sangue non vaccinato e la sottovalutazione dei rischi connessi alla proteina spike.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di decisorietà e di interesse, affermando che i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 3 L. 219/2017 hanno natura decisoria e definitiva, incidendo su diritti personalissimi, e che l'intervenuta esecuzione dell'intervento non elimina l'interesse all'impugnazione, residuando la possibile tutela risarcitoria. Nel merito ha chiarito che, dopo la L. 219/2017, il conflitto tra genitori e medici in tema di trattamenti sanitari del minore va risolto mediante il ricorso al giudice tutelare, non mediante la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, salvo che emergano ulteriori condotte pregiudizievoli tali da giustificare autonomamente un procedimento ex artt. 330 o 333 c.c. Ha però escluso che nel caso concreto il Tribunale avesse operato una riunione tecnica di procedimenti e ha ritenuto che il decreto reclamato fosse motivato, sia pure per relationem. Soprattutto, ha considerato legittima la valutazione del giudice di merito secondo cui il consenso condizionato a una verifica non attuabile e non compatibile con i protocolli ospedalieri equivaleva a mancato consenso; ha inoltre escluso che la richiesta trovasse un fondamento decisivo nella libertà religiosa o nell'obiezione di coscienza, valorizzando la Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede sull'uso dei vaccini anti-Covid e, soprattutto, il primato del miglior interesse del minore rispetto alla sovrapposizione dell'identità religiosa dei genitori a quella del figlio. Infine, ha ritenuto corretta la scelta del giudice di merito di affidarsi alla comunità scientifica maggioritaria e ai protocolli della struttura sanitaria, escludendo vizi di violazione di legge nella valutazione della pretesa pericolosità della proteina spike.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 219/2017

    disciplina il consenso informato al trattamento del minore e, in caso di rifiuto dei genitori e contrarietà del medico, rimette la decisione al giudice tutelare; dopo la sua entrata in vigore, questo rimedio è quello specificamente previsto e assorbe, per tale conflitto, il ricorso alla sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale.

  • art. 2 Cost.

    fondamento dei diritti fondamentali della persona e del diritto al consenso informato come espressione di autodeterminazione.

  • art. 13 Cost.

    richiamato quale base costituzionale della libertà personale e del consenso informato.

  • art. 32 Cost.

    garantisce il diritto alla salute e, al tempo stesso, il diritto di ricevere informazioni adeguate e di prestare un consenso libero e informato ai trattamenti sanitari.

  • art. 29 Cost.

    riconosce il ruolo e i diritti-doveri dei genitori, ma consente l'intervento dell'ordinamento nei casi di incapacità o abuso nell'esercizio della funzione genitoriale.

  • art. 315-bis c.c.

    impone ai genitori di rispettare capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

  • artt. 330 c.c. e 333 c.c.

    disciplinano la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale nei casi di trascuratezza o abuso, ma non costituiscono il rimedio ordinario per il solo conflitto sul consenso a cure appropriate.

  • art. 406 c.c.

    individua i soggetti legittimati a rivolgersi al giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, richiamati dal meccanismo dell'art. 3 L. 219/2017.

  • art. 417 c.c.

    richiamato tra le disposizioni che consentono al pubblico ministero di attivare il rimedio giudiziale previsto dalla legge sul consenso informato.

  • art. 274 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alle censure sulla gestione processuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di ricorso dedotta per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma di ricorso dedotta per omessa o perplessa motivazione; la Corte ha escluso il vizio ritenendo comunque comprensibile la motivazione per relationem.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1 L. 219/2017

    definisce la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico e il consenso informato come incontro tra autonomia del paziente e competenza/responsabilità del medico.

  • art. 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

    richiamato per affermare che le decisioni devono conformarsi al miglior interesse del minore.

  • art. 3 Convenzione di Oviedo

    richiamato come fonte sovranazionale sul consenso libero e informato e sull'integrità della persona.

  • art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in relazione al rispetto del consenso libero e informato come profilo dell'integrità fisica e psichica.

  • art. 8 CEDU

    richiamato come tutela della vita familiare e della responsabilità genitoriale, da bilanciare con il miglior interesse del minore.

  • artt. 3, 8 e 9 CEDU

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della libertà religiosa e familiare, senza che la Corte ne ricavasse una prevalenza sul miglior interesse del minore.

  • art. 19 Cost.

    invocato dai ricorrenti a sostegno della libertà religiosa; la Corte ha ribadito che essa va bilanciata con gli altri interessi del minore.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle garanzie del giusto processo e alla motivazione del provvedimento.

  • L. n. 180/1978

    richiamata dai ricorrenti, ma non rilevante nella soluzione della controversia.

  • L. n. 833/1978

    richiamata dai ricorrenti, ma non decisiva ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della L. 219/2017, il conflitto tra genitori e medici sul trattamento sanitario di un minore va devoluto al giudice tutelare ex art. 3, comma 5, non al Tribunale per i minorenni mediante domanda di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, salvo che emergano ulteriori condotte pregiudizievoli autonome.
  • Il consenso al trattamento sanitario deve essere libero e informato; una condizione che la struttura sanitaria non può tecnicamente o organizzativamente garantire equivale, in concreto, a un mancato consenso.
  • Il provvedimento del giudice tutelare reso ex art. 3 L. 219/2017 ha natura decisoria e definitiva perché incide su diritti personalissimi e sull'assetto degli interessi tra minore, genitori e medico; l'esecuzione dell'intervento non elimina automaticamente l'interesse all'impugnazione.
  • La motivazione per relationem è sufficiente se consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito e non determina un concreto pregiudizio difensivo.
  • Nel bilanciamento tra scelte religiose dei genitori e diritti del minore, prevale il miglior interesse del minore, in particolare il suo diritto alla salute psicofisica e a una crescita armoniosa; i genitori non possono imporre al minore la propria identità religiosa in modo assoluto e indiscriminato.
  • Il giudice di merito, nel valutare la conformità di un trattamento al miglior interesse del minore, può fondarsi sulla comunità scientifica maggioritaria e sui protocolli della struttura sanitaria, e la scelta tra diverse tesi scientifiche rientra nel suo prudente apprezzamento.
  • La richiesta di selezionare il sangue trasfuso in base allo status vaccinale del donatore, quando non compatibile con i protocolli ospedalieri e non idonea a garantire il risultato prospettato, non può imporre alla struttura sanitaria una deroga alle regole organizzative e deontologiche del trattamento.
  • Laddove il rifiuto dei genitori al trattamento si inserisca in un quadro più ampio di trascuratezza o abuso della funzione genitoriale, resta possibile l'attivazione dei rimedi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., ma tale profilo deve essere autonomamente fondato su condotte ulteriori rispetto al mero dissenso sanitario.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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